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Legge di Bilancio 2025: novità per i rimborsi nelle trasferte

Con la pubblicazione nel S.O. n. 43 della G.U. 31 dicembre 2024, n. 305, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio per il 2025, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il comma 81 modifica la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall’articolo 51, comma 5, Tuir.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, sono esclusi da imponibilità solo se i relativi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diverse dal contante.

Si interviene anche sull’articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l’inserimento del nuovo co. 6 ter.

Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Inoltre, viene modificato anche l’articolo 95 TUIR, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l’inserimento del nuovo comma  3-bis:  le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Infine, viene modificato anche l’articolo 108, comma 2, TUIR in materia di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.



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