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Legge di Bilancio 2025: le novità per il mondo del lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305, suppl. ord. n. 43, la Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) entra definitivamente in vigore.

Ecco una breve sintesi delle principali misure introdotte per il mondo del lavoro, tra le quali spiccano le disposizioni relative al welfare aziendale, ai rimborsi delle spese sostenute nell’ambito di trasferte, al riordino delle detrazioni da lavoro dipendente e al sostegno e alla conciliazione dei tempi vita-lavoro.



Misure di sostegno al reddito
(Art. 1, commi 2-13)

In modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, viene previsto - in via definitiva e strutturale - che:

  • l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 , le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    1. fino a 28.000 euro, 23%;
    2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    3. oltre 50.000 euro, 43%;
  • la detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro è aumentata ad euro 1.955;
  • qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Testo Unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro;
  • ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
    1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro;

Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
    1. a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
    2. al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Qualora in sede di conguaglio, le predette detrazioni risultino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Inoltre, sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto delle nuove detrazioni mediante l’istituto della compensazione cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

  • 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  • 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
(Art. 1, commi 48-49)

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Misure in materia di tracciabilità delle spese
(Art. 1, commi 81-86)

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • in ambito alle trasferte o alle missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non concorrono a formare il reddito se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri
(Art. 1, commi 97-101)

Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

L’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 8-bis , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Misure in materia di trattenimento in servizio
(Art. 1, commi 161-167)

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile e alla pensione anticipata riferita alla gestione AGO, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Disposizioni in materia di montante contributivo
(Art. 1, commi 169-170)

Gli iscritti all’AGE, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata:

  • con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025;
  • possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10  del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Trattamento NASpI
(Art. 1, comma 171)

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;

c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi per dimissioni per giusta causa, di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Tale ultimo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Misure di flessibilità in uscita
(Art. 1, commi 173-176)
  • viene riconosciuta l’opzione donna anche alle lavoratrici che maturano i requisiti normativi entro il 31 dicembre 2024;
  • confermata anche per il 2025 la pensione anticipata flessibile;
  • il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data;
  • per i soggetti che maturano i requisiti alla pensione anticipata flessibile nel 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;
  • gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dalla normativa conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 e 2025.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli
(Art. 1, comma 179)

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

  • a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi nei casi di 4 o più figli.

Misure in materia di previdenza complementare
(Art. 1, commi 181-185)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili minimi pensionistici,

  • in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
  • ferma restando la misura minima ivi stabilita;
  • può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.

Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione vigente al momento del pensionamento. Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

Riduzione contributi artigiani e e commercianti
(Art. 1, comma 186)

I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
(Art. 1, comma 187)

La Legge 25 luglio 1975, n. 402 non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori
(Art. 1, commi 190-197)

  • Prorogato per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, per un periodo massimo di 12 mesi;
  • per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
Reddito di inclusione
(Art. 1, commi 198-199)

Modificati alcuni parametri e requisiti per l’accesso al reddito di inclusione sociale:

  • Isee del nucleo familiare di almeno 10.140 euro;
  • Reddito familiare tra 6.500 euro e 10.140.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

Bonus nuove nascite
(Art. 1, commi 206-208)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Il bonus è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

L’importo è corrisposto, a domanda, dall’INPS.

Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido
(Art. 1, commi 209-210)

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(Art. 1, comma 212)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell’Agenzia delle Entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.

Misure in materia di congedi parentali
(Art. 1, commi 217-218)

L’indennità per congedo parentale viene retribuita all’80% per 3 mesi.

La disposizione si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri
(Art. 1, commi 219-220)

A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni artigiani e commercianti da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio.

L’agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/ 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Formazione delle donne vittime di violenza
(Art. 1, comma 222)

Incrementato il fondo per la formazione delle donne vittime di violenza.

Interventi in materia di premi di produttività
(Art. 1, comma 385)

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

Misure fiscali per il welfare aziendale
(Art. 1, commi 386-391)

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell’applicazione della misura, il lavoratore rilascia al datore di lavoro

apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 , prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

Il limite di euro 2.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro
(Art. 1, commi 392-394)

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi
(Art. 1, commi 395-398)

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
(Art. 1, commi 399-400)

Prorogata anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del 120% - 130% ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

 

Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico
(Art. 1, commi 404-426)

La Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, in seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Micro e piccole e medie imprese

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento UE 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

l’esonero e modulato come segue:

  1. per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
  2. per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2025;
  3. per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2026;
  4. per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2027;
  5. per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2028.

L’esonero non si applica:

  1. ai rapporti di apprendistato;
  2. agli enti pubblici economici;
  3. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  4. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  5. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuri diche;
  6. alle aziende speciali costituite anche in consorzio
  7. ai consorzi di bonifica;
  8. ai consorzi industriali;
  9. agli enti morali;
  10. agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi d è subordinato al rispetto:

  • delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/20215;
  • delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
  • delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

L’esonero di cui al comma 3-bis non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 212223 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.

Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’amministrazione concedente è l’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Altre imprese

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L’esonero si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell’allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

  1. per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2024;
  2. per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
  3. per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
  4. per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
  5. per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L’esonero non si applica:

  1. ai rapporti di apprendistato;
  2. agli enti pubblici economici;
  3. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  4. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente
  5. pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  6. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  7. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  8. ai consorzi di bonifica;
  9. ai consorzi industriali;
  10. agli enti morali;
  11. agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto:

  • delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
  • delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 212223 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.

L’efficacia dell’esonero è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’amministrazione concedente è l’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Detassazione delle mance nel settore ricettizio e di somministrazione
(Art. 1, comma 520)

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici:

  • riversate ai lavoratori del settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 75.000,
  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui sopra.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Art. 1, commi 726-729)

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1 , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.

Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Art. 1, commi 750-752)

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1 , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 , gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Posta PEC per amministratori di società
(Art. 1, comma 860)

L’obbligo di istituzione del domicilio digitale (Posta PEC) di cui al D.L. n. 179/2012 art. 5, comma 1 e del D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 6 è introdotto anche nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207

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