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Legge di Bilancio 2025: contribuzione INPS Artigiani e Commercianti ridotta al 50% per tre anni a favore dei nuovi iscritti

 


Premessa

Le normative in materia di contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti si arricchiscono, per il 2025, di una nuova variabile. Infatti, a mente di quanto previsto dall’art. 1, comma 186, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, i soggetti che si iscrivono per la prima volta potranno richiedere la riduzione della contribuzione dovuta in misura pari al 50%. La riduzione contributiva è concessa per un periodo di 36 mesi, senza soluzione di continuità, si applica solo ai neoiscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti (no Gestione Separata) nell’anno 2025 e non è cumulabile con le altre riduzioni previste ai fini INPS.

La nuova riduzione INPS Art Comm per i neoiscritti

L’art. 1, comma 186, della Legge di Bilancio 2025, traccia i contorni della nuova riduzione contributiva INPS qui in commento.

Beneficiari:

  • i lavoratori che, nell’anno 2025si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli Artigiani o degli esercenti attività commerciali previste dal comma 1 dell’art. 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di titolari di impresa o di soci lavoratori di società;
  • l’agevolazione è concessa anche ai collaboratori familiari che effettuano la prima iscrizione a tali gestioni nello stesso anno, indipendentemente dalla data di iscrizione alla gestione di riferimento da parte del titolare dell’impresa familiare.

Agevolazione:

  • è prevista una riduzione contributiva del 50% sulla contribuzione previdenziale dovuta. La riduzione viene concessa per un periodo di trentasei mesi, senza interruzioni, calcolati dalla data di avvio dell’attività d’impresa o dal primo ingresso nella società, a condizione che tali eventi avvengano tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione deve essere fruita senza interruzioni.

Un lavoratore si iscrive alla gestione INPS Artigianato o Commercio nel 2025, mantiene la posizione per alcuni mesi per poi cessarla, e successivamente si iscrive nuovamente nel 2027, seppure l’anno 2027 rientri nella copertura temporale teorica dell’agevolazione, questa non potrà più essere fruita, in quanto già goduta in sede di prima iscrizione.

Il fatto che il soggetto disponga già di una pregressa “storia contributiva” è irrilevantesalvo che si tratti di precedente iscrizione alle gestioni Artigiani e Commercianti.

Per esempio, se un contribuente ha svolto attività in qualità di lavoratore dipendente per anni (e quindi a suo nome risulta già una contribuzione pregressa), ma si iscrive per la prima volta alla gestione Artigiani o Commercianti nel 2025, tale contribuente potrà ottenere la riduzione contributiva. Se, invece, tale soggetto è stato in qualsiasi momento della sua vita lavorativa iscritto alle Gestioni INPS Artigiani e/o Commercianti, la riduzione contributiva non verrà concessa.

Accesso al beneficio:

  • i soggetti interessati, al fine di godere dell’agevolazione, devono presentare una comunicazione telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per richiedere la riduzione contributiva. Tale comunicazione telematica, al momento della stesura del presente contributo, non è ancora stata resa disponibile.

Accreditamento dei contributi ai fini pensionistici:

  • per l’accreditamento della contribuzione ridotta, si applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che l’accredito, ai fini pensionistici, avverrà per una annualità intera a condizione che i contributi versati corrispondano a quelli dovuti sull’intero reddito minimale (per il 2024, il reddito minimale era pari a 18.415 euro). Quindi, se viene richiesta ed ottenuta l’agevolazione, e il reddito si assesta sotto il minimale, posto che viene versato un ammontare pari al 50% dei contributi previdenziali ordinariamente dovuti, ai fini pensionistici saranno accreditati sei mesi in luogo di dodici mesi.

Regolamentazione Europea:

  • l’agevolazione si conforma al Reg. UE 2023/2831 della Commissione Europea, relativo agli aiuti de minimis, che consente la concessione di aiuti di Stato senza necessità di autorizzazione preventiva.

Alternatività:

  • l’agevolazione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative esistenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Le riduzioni contributive incompatibili

La nuova riduzione contributiva del 50%, concessa ai contribuenti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni INPS Artigianato o Commercio è, per espressa previsione di norma, alternativa rispetto ad altre misure agevolative esistenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ciò significa che, laddove richiesta e concessa, tale agevolazione farà venire meno la possibilità, per il contribuente, di godere contestualmente delle seguenti agevolazioni:

  • riduzione per collaboratori fino a 21 anni: i collaboratori di età inferiore ai 21 anni godono di una parziale riduzione della contribuzione dovuta. Per l’anno 2024, ad esempio (circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024) l’aliquota ordinaria prevista per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni era pari al 24% per gli Artigiani e al 24,48% per i Commercianti, mentre per i collaboratori di età pari o inferiore a 21 anni tali aliquote scendevano, rispettivamente, al 23,70% e al 24,18%. Vi è da evidenziare che tale beneficio è destinato ad esaurirsi, poiché è previsto l’aumento graduale delle aliquote per i collaboratori di età inferiore o uguale ai 21 anni pari a 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere il 24%;
  • riduzione per contribuenti in regime forfetario: ai sensi dell’art. 1, comma 84, della Legge 190/2014, è concessa la riduzione del 35% della contribuzione INPS per Artigiani e Commercianti in regime forfetario, dietro presentazione di specifica istanza in sede di iscrizione o entro il 28 febbraio dell’anno a partire dal quale si intende godere dell’agevolazione stessa. La riduzione può essere richiesta una sola volta durante la vita lavorativa del contribuente;
  • riduzione per soggetti di età superiore a 65 anni già pensionati INPS: riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli Artigiani e Commercianti con più di 65 anni di etàgià pensionati presso le gestioni INPS. Tale agevolazione è applicabile su richiesta, mediante presentazione dell’apposita domanda.

Si evidenzia che la norma prevede l’incompatibilità della riduzione al 50% dei contributi concessa ai soggetti di nuova iscrizione 2025 con la contemporanea fruizione delle altre agevolazioni INPS. Ciò non significa che, decorso il triennio di agevolazione al 50%, le agevolazioni non fruibili contemporaneamente non possano essere più richieste, nel rispetto delle regole applicabili a ciascuna di esse.

Sotto questo profilo, il caso di maggiore interesse è certamente quello del contribuente in regime forfetario. Tale contribuente, che apre posizione nel 2025 ed in tale anno si iscrive per la prima volta alla gestione INPS Artigiani o Commercianti, può richiedere la riduzione dei contributi al 50% per i primi tre anni, decorsi i quali, in costanza di regime forfetario (o in caso di successiva adozione dello stesso), potrà presentare una nuova istanza al fine di godere della riduzione della contribuzione al 35%, ai sensi del comma 84 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.

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