Passa ai contenuti principali

Le misure a sostegno delle famiglie nel 2025



La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) contiene alcune misure per sostenere la famiglia.

In particolare:

Fattispecie

Descrizione

Rif. normativo

Bonus per le nuove nascite

Finalizzata ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, ha introdotto un nuovo bonus per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, denominato “bonus per le nuove nascite.

Il bonus ha un importo pari a 1.000,00 euro ed è corrisposto una tantum, su domanda, dall’INPS nel mese successivo a quello di nascita o di adozione del minore se avvenuti dopo il 1° gennaio 2025.

Il predetto importo non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR.

art. 1, commi 206 - 208, Legge n. 207/2024

Aumento del bonus asili nido

Si tratta di un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

Le modifiche introdotte ampliano il novero dei beneficiari dell’aumento dell’importo del bonus, per i bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000,00 euro, nei quali fosse già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”). La Legge di Bilancio 2025 ha infatti eliminato dalla norma il requisito della sussistenza, nel nucleo familiare, di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.

Quindi, dal 1° gennaio 2025, il contributo in esame - sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, sia per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione - è elevato di un importo pari a 2.100,00 euro, arrivando a 3.600,00 euro:

  • con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024;
  • in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000,00 euro, nella cui determinazione non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale.

art. 1, comma 210, Legge n. 207/2024

Aumento del congedo parentale

Prevede l’elevazione dell’indennità di congedo parentale:

  • per 2 mensilità, da fruire fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione per i lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023;
  • per 3 mensilità, da fruire fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori.

art. 1, commi 217 - 218, Legge n. 207/2024

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

Viene istituito il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fine è di erogare contributi in favore dei nuclei familiari che, durante l’anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie a causa di condizioni oggettive di impoverimento.

art. 1, comma 105, Legge n. 207/2024

Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Viene istituito il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali.

Art. 1, comma 213, Legge n. 207/2024

Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

Le risorse di tale Fondo sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, per l’erogazione dei servizi socioassistenziali nelle seguenti aree:

  • assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza (lett. a);
  • servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (lett. b);
  • servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (lett. c).

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...