Il comma 1, lett. b), dell’articolo
5, D.Lgs. 192/2024, sostituisce l’articolo
54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Nello specifico, nel nuovo articolo
54, Tuir, si introduce il principio di onnicomprensività per la
determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato
ai lavoratori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla
base della differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel
periodo di imposta e le relative spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Si conferma, inoltre, il principio
di cassa, quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al
periodo di imposta (compensi effettivamente percepiti e spese concretamente
sostenute).
Si stabilisce, infatti, che
il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è
costituito dalla differenza tra:
- tutte le somme e i valori in genere a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività
artistica o professionale;
- e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo
stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito
nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
Quindi, la dicitura “compensi”,
presente nel testo previgente, è sostituita dalla dicitura “somme e valori
in genere a qualunque titolo”.
Oltre al principio di
onnicomprensività, si rileva di particolare importanza l’indicazione finale
introdotta nel nuovo testo, nella parte in cui evidenzia che “le somme e i
valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in ci gli
stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta” si imputano al
periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo di effettuare, da parte del sostituto
d’imposta, la ritenuta.
Si tratta, quindi, di una prima
deroga al principio di cassa, in quanto, ai fini della determinazione del
reddito di lavoro autonomo, il momento di percezione del compenso può risultare
diverso rispetto a quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del
committente, se non regolato in contanti.
Tenuto conto delle problematiche
sorte in passato a fronte del “disallineamento”, su diversi periodi
d’imposta, tra i momenti di percepimento delle somme, da parte del
professionista, e pagamento delle ritenute, da parte del committente, ora si
prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di
imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal
sostituto d’imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste
l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta d’acconto.
Non si tratta, quindi, di una
novità di poco conto, nell’ambito della determinazione del reddito
professionale, considerata anche la frequenza delle operazioni di
pagamento con mezzi diversi dal contante eseguite a fine anno.
Resta fermo che, nel caso in
cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato
al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di
tassazione di cassa.
Il nuovo testo dell’articolo
54, Tuir, prosegue prevedendo, al comma 2, delle specifiche esclusioni
di somme dalla concorrenza alla formazione del reddito.
Nel nuovo testo, oltre alla non
concorrenza collegata ai contributi previdenziali e assistenziali, non
concorrono alla formazione del reddito né i rimborsi delle spese sostenute
per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate né i riaddebiti ad altri soggetti
delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per
l’esercizio dell’attività.

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