| Art. 1, comma 1 | Risultati differenziali del bilancio dello Stato | - Il comma 1 fissa, mediante rinvio all’Allegato I, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.
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| Art. 1, comma 10 | Riordino delle detrazioni | - La norma introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
- La norma introduce l’art. 16-ter al TUIR ai fini del completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’art. 14 del Regolamento UE n. 2024/1263.
- In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
- I predetti importi devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti in base alla condizione familiare (presenza o meno di figli a carico):
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità.
- Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;
- Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
- Il comma 4 dell’art. 16-ter, novellato nel corso dell’esame alla Camera, precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (le fattispecie di cui alle lett. b) e c) sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati).
- Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
- Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- ai sensi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
- Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
- Il comma 6, conformemente a quanto previsto anche dal comma 8, secondo periodo, del presente articolo, prevede che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR
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| Art. 1, comma 11 | Detrazioni per familiari a carico | - L’art. 1, comma 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 11, lettera a), numero 1)).
- Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), numero 2).
- Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).
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| Art. 1, comma 12 | Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario | - L’art. 1, comma 12, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
- La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
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| Art. 1, comma 13 | Innalzamento a 1.000 euro del limite per le spese detraibili per la scuola dell'infanzia | - L’art. 1, comma 13, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, dispone l’innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
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| Art. 1, commi 14-20 | Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA | - I commi 14-20, modificati nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.
- Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfetaria pari, a seguito di una modifica introdotta alla Camera dei Deputati, al 54 per cento (anziché al 65 per cento, come era previsto nel testo del Disegno di Legge) del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.
- Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dai commi in commento (per i successivi).
- Inoltre, si stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti - periodi d’imposta 2025 e 2026 - per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione “orizzontale”, né alla compensazione “verticale”.
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| Art. 1, commi 2-9 | Misure concernenti l’IRPEF | - L’art. 1, ai commi da 2 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024.
- Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 2), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 3).
- Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6).
- Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 7 e 8).
- Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 9).
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| Art. 1, commi 21-29 | Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività | - I commi da 21 a 29, come sostituiti nel corso dell’esame presso la Camera, recano disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.
- Nello specifico, viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (commi 21 e 22).
- Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (comma 23).
- Infine, le disposizioni apportano modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (commi da 24 a 29).
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| Art. 1, comma 30 | Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni | - Il comma 30 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che, a seguito della modifica introdotta alla Camera, passa dal 16 per cento al 18 per cento.
- Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
- La norma definisce poi in dettaglio i criteri di individuazione del valore normale di terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva, al cui versamento è condizionata la rivalutazione, è pari al 16% sul “valore normale” (ossia quello rivalutato) ed è versata entro il 30 novembre di ciascun anno o in massimo tre rate di pari importo a partire dal medesimo 30 novembre.
- Per i titoli, il predetto regime non è applicabile alle società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
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| Art. 1, commi 31-36 | Assegnazione agevolata beni ai soci | - I commi 31-36, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
- Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.
- Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
- Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.
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| Art. 1, comma 37 | Estromissione dei beni delle imprese individuali | - Il comma 37, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
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| Art. 1, commi 38-44 | IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro | - I commi 38-44, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, dispongono l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta.
- Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).
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| Art. 1, comma 45 | Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS | - L’art. 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.
- La norma interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, modificando l’art. 25, comma 8, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
- In particolare, la norma estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, attualmente obbligatoria per i trasferimenti di prodotti energetici in quantità superiori a 1.000 chilogrammi, a tutti i trasferimenti nazionali.
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| Art. 1, commi 46-47 | Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | - I commi 46 e 47, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, riducono da quarantacinque a venti giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.
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| Art. 1, commi 48 e 49 | Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi | - Il comma 48 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
- Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
- Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- Il comma 49¸come modificato dalla Camera, novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
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| Art. 1, commi 54-56 | Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | - I commi da 54 a 56 introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
- Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
- Il comma 54 della disposizione, modificando l’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30 per cento dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Si ricorda che l’art. 9-bis, comma 8, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia, ai sensi dell’art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l’aliquota di detrazione dovesse essere ridotta dal 36 al 30 per cento. La norma in esame anticipa ulteriormente l’entrata in vigore dell’aliquota al 30 per cento a far data dal 1° gennaio 2025. L’art. 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
- Il comma 55 apporta delle modifiche al D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (eco-bonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sisma-bonus). In particolare, la lettera a) rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’eco-bonus (art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65 per cento per altri spetta nella misura del 50 per cento).
- La disposizione introduce all’art. 14 un nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
- 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
- Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
- È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La lettera b), n. 1), sostituisce interamente il comma 1 dell’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia, il quale prevede, nel testo vigente, che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel sopra citato art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del medesimo art. 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
- La nuova formulazione prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 16-bis del TUIR, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
- Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
- Analogamente a quanto disposto per l’eco-bonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case.
- Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La lettera b), numero 2), inserisce un nuovo comma 1-septies.1 sempre all’art. 16, che interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.
La norma prevede, infatti, che la detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo art. 16 (sismabonus) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione delle aliquote per le prime case. - La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La lettera b), numero 3), apporta delle modifiche al comma 2 sempre dell’art. 16 che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
- Il comma 56 modifica l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus. La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2 all’art. 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies sempre all’art. 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento. Si stabilisce che l’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
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| Art. 1, commi da 57 a 63 | Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci | - Il comma 57 estende, prevedendo tuttavia delle eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
- L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di una autorizzazione (comma 58), si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione (commi da 59 a 61).
- Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
- Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore (comma 62).
- Il comma 63 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione dei commi da 57 a 62.
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| Art. 1, commi 64-65 | Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica | - I commi 64 e 65, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, assoggettano all’aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
- Le disposizioni prevedono oneri valutati in 100 mila euro annui a decorrere dall’anno 2025.
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| Art. 1, commi 66-67 | Pagamento effettuato con strumenti elettronici | - I commi 66 e 67, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, stabiliscono un termine per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.
- In particolare, il comma 66 dispone che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo
- Il comma 67 dispone un termine entro il quale i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 66, ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento.
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| Art. 1, commi 68 e 69 | Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute | - Il comma 68 esenta, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui dal Regio Decreto n. 499/1929, dal pagamento dell’imposta ipotecaria relativa agli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’entrata in vigore della presente Legge.
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| Art. 1, commi 70-71 | Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie | - L’art. 1, ai commi 70 e 71, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’esenzione dall’imposta ipotecaria di talune tipologie di atti di annotazione e di cancellazione inerenti a immobili di edilizia economica e popolare nella Provincia autonoma di Bolzano.
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| Art. 1, commi 72-73 | Disposizioni in materia di accise sulla birra | - L’art. 1, ai commi 72 e 73, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.
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| Art. 1, commi 74-80 | Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati | - I commi da 74 a 80 introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).
- Le disposizioni, inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, intervengono sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevedono la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l’Agenzia delle Entrate.
- Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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| Art. 1, commi da 81 a 86 | Misure in materia di tracciabilità delle spese | - Il comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.
- Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. I commi 84 e 85 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
- Il comma 86 novella il D.P.R. n. 600/1973, sostituendo l’art. 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.
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| Art. 1, commi 87-88 | Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita | - I commi 87 e 88 dispongono che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
- La norma dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto. In particolare, si stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille), è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione.
- Con riferimento all’imposta di bollo dovuta negli anni passati e non ancora versata (bollo accantonato annualmente), la norma ne prevede il versamento in 4 anni con diverse percentuali:
- 50% entro il 30 giugno 2025;
- 20% entro il 30 giugno 2026;
- 20% entro il 30 giugno 2027;
- 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028.
- Inoltre, viene previsto che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
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| Art. 1, commi 89-93 | Gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo | - Le norme dispongono, al comma 1, che la predetta lettera a) (concernente, come sopra visto, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi applicabile ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza) si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
- Inoltre il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara. Infine, il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”): a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resta fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente, vedi sopra il paragrafo sulla ricostruzione normativa) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle.
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| Art. 1, commi 94-95 | Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto | - I commi 94 e 95 stabilizzano, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì.
- Con le medesime disposizioni si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del Disegno di Legge di Bilancio ascrive alle presenti disposizioni maggiori entrate extratributarie pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.
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| Art. 1, comma 96 | Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza | - Il comma 96 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024:
- concessioni relative al Bingo;
- concessioni in materia di scommesse;
- concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
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| Art. 1, commi da 97 a 99 | Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri | - Il comma 97 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
- Il comma 98 estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.
- Il comma 99 estende anche a Comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall’attuazione del menzionato Accordo.
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| Art. 1, comma 102-104 | Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta “Dedicata a te” | - I commi 102-104 dispongono circa l’incremento di 50 milioni con decorrenza dal 2025 della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
- Dispone poi l’incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico Decreto interministeriale.
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| Art. 1, commi 105-106 | Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola | - I commi 105-106, aggiunti nel corso dell’esame alla Camera, dispongono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2027, destinato ai Comuni individuati con il Decreto di cui al comma in esame, per l’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo Decreto ministeriale.
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| Art. 1, commi 107-111 | Bonus elettrodomestici | - L’art. 1, nei commi da 107 a 111, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
- In particolare il comma 107 prevede l’istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
- Il comma 108 stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
- Il comma 109 specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- Ancora, il comma 110 prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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| Art. 1, commi 112-116 | Mutui per la prima casa | - I commi da 112 a 114 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
- Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.
- Il comma 115, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, modifica il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa.
- Il comma 116, introdotto sempre alla Camera, porta a due anni il termine per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro
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| Art. 1, comma 120 | Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede | - Il comma 120, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, incrementa di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un Indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
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| Art. 1, comma 186 | Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali | - Il comma 186 - inserito dalla Camera dei Deputati - introduce, per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50 per cento.
- La riduzione è riconosciuta per 36 mesi.
- L’accreditamento dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina.
- La facoltà in esame è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
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| Art. 1, commi 223-228 | Misure in materia di cani di assistenza | - I commi da 223 a 226 estendono le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie e prevedono la definizione, con Decreto interministeriale: delle patologie, o delle compromissioni associate alla disabilità, oggetto della suddetta estensione e per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; di ulteriori disposizioni, concernenti il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, l’istituzione di un registro di tali soggetti formatori, le modalità di identificazione dei cani di assistenza, nonché la disciplina transitoria e finale.
- Il comma 226 specifica che i benefici summenzionati si applicano anche con riferimento alle figure coinvolte nell’addestramento dei cani di assistenza, nell’espletamento di tale addestramento.
- Il comma 228 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 225, lettera e).
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| Art. 1, commi 229-230 | Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida | - I commi 229-230, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, dispongono l’incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della misura forfetaria di detrazione, dall’imposta lorda (IRPEF), della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
- Alla norma sono ascritti oneri valutati in 390 mila euro per l’anno 2026 e 220 mila euro annui a decorrere dall’anno 2027.
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| Art. 1, comma 245 | Disposizioni in materia di finanziamento sportivo | - Il comma 245, integralmente sostituto durante l’esame alla Camera, interviene in materia di finanziamento del movimento sportivo nazionale, demandando ad un Decreto annuale del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’accertamento del gettito destinato a tale finanziamento e prevedendo che, ove esso si riveli superiore alla quota minima già prevista, pari a 410 milioni di euro, l’eccedenza sia attribuita al Dipartimento per lo sport, al Comitato italiano paralimpico, al CONI, nonché a Sport e Salute S.p.A., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
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| Art. 1, comma 246 | Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici | - Il comma 246, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
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| Art. 1, comma 266 | Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale | - La norma incrementa la dotazione del fondo speciale di cui all’art. 5 della Legge n. 1295/1957 (Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale), incrementandolo di 50 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027 (comma 1).
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| Art. 1, commi 267 e 268 | Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale | - I commi 267 e 268, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, attribuiscono alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno dell’organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega.
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| Art. 1, comma 269 | Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia | - Il comma 269, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle Regioni del Sud d’Italia come contributo all’organizzazione di un circuito ciclistico a tappe denominato “Grand tour della Magna Grecia”, promosso dalla Lega del ciclismo professionistico.
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| Art. 1, commi 270-272 | Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici | - I commi 270 e 271 - inseriti dalla Camera dei deputati - istituiscono il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di ISEE.
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| Art. 1, comma 385 | Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa | - Il comma 385 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
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| Art. 1, commi 386-389 | Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati | - I commi da 386 a 389 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza
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| Art. 1, commi 390 e 391 | Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori | - I commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024.
- Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
- Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
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| Art. 1, commi da 395 a 398 | Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere | - Il comma 395 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024 (comma 396).
- I commi 397 e 398 stabiliscono le modalità di riconoscimento e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d’imposta.
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| Art. 1, commi 399-400 | Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni | - I commi 399-400 dispongono una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.
- Definiscono altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.
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| Art. 1, commi 427-429 | Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 | - I commi 427-429, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, recano delle disposizioni che modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.
In particolare, a seguito di tali modifiche:- (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate
- (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta;
- (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
- (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
- (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- (l) si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
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| Art. 1, commi 430 e 431 | Misure in favore dell’editoria | - I commi 430 e 431, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, demandando la ripartizione di tali risorse aggiuntive al D.P.C.M. con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell’ambito degli interventi a sostegno dell’editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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| Art. 1, commi 436-444 | Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati | - I commi da 436 a 444, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, riconoscono, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.
- Il comma 436 prevede, nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge n. 111/2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
- Il comma 437 specifica le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
- Il comma 438 individua le fattispecie di decadenza dall’agevolazione dell’aliquota IRES ridotta:
- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
- Il comma 439 prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
- Il comma 440 dispone che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
- Il comma 441 stabilisce che, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
- Il comma 442 prevede per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la facoltà di fruizione dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
- Il comma 443 specifica che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.
- Infine, il comma 444 demanda ad apposito D.M. del MEF l’attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
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| Art. 1, commi da 445 a 448 | Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 | - Il comma 445 modifica in più parti la disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0”. In particolare, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
- Viene abrogata, altresì, la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
- Il comma 446 riconosce, tuttavia, il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. I commi 447 e 448 prevedono delle procedure di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta suddetti.
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| Art. 1, comma 449 | Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese | - Il comma 449 dispone un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione.
- Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta.
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| Art. 1, comma 450 | Fondo di garanzia per le PMI | - L’art. 1, comma 450, inserito alla Camera dei Deputati, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria (lettera a).
- Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche (lettere b-d), e in particolare:
- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (lettera b);
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro - anziché 80 mila euro come attualmente previsto - nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (lett. c);
- si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap” (lettera d).
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| Art. 1, commi 458-460 | Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo | - L’art. 1, al comma 458, riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con D.M. MIMIT di concerto con il MEF.
- L’art. 1, comma 460, istituisce a tal fine un fondo per 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028.
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| Art. 1, comma 461 | Nuova Sabatini | - L’art. 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
- Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
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| Art. 1, comma 462 | Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali | - L’art. 1, comma 462, introdotto alla Camera dei Deputati, incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
- Il comma 462 incrementa l’autorizzazione di spesa per il sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027.
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| Art. 1, commi 463-473 | Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane | - I commi 463-470, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, dispongono che quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (c.d. Fondo 394) può essere utilizzata - nel limite di 200 milioni di euro - per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o Meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell’ecologia e della formazione. In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 (commi 463 e 464).
- La misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli Aiuti di Stato di importanza minore (c.d. De minimis), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite, come già suindicato, di 200 milioni, la quota parte delle risorse del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 464).
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| Art. 1, commi 474-481 | Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane | - I commi 474-481, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, istituiscono tre nuove sezioni all’interno del fondo rotativo (c.d. Fondo 394) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Due di queste - sezione Crescita e sezione Investimenti Infrastrutture - hanno ciascuna una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025. La terza - sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi - subentra in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso. Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest s.p.a. ciascuna con contabilità separata.
- A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell’ambito delle disponibilità del c.d. Fondo 394 (la cui dotazione viene incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2025) derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata.
- Nell’ambito delle operazioni previste da queste sezioni è esclusa la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di Aiuti di importanza minore (De minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato.
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| Art. 1, commi 482-484 | Interventi in materia di banda ultra larga | - L’art. 1, comma 482, prevede la facoltà, con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concedere contributi, fino al limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 milioni di euro per il 2029, al soggetto attuatore per consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche.
- I commi 483 e 484, a seguito della riprogrammazione del PNRR, prevedono specifiche misure per il raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga.
- In particolare, si autorizza il soggetto attuatore ad aggiornare il numero dei civici da collegare, e ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per i Comuni inclusi nel Piano.
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| Art. 1, commi 485-491 | Credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica | - L’art. 1, comma 485, estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona economica speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta. Il comma 486 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa le spese ammissibili.
- Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 487 demanda ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.
- Il comma 488 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 485. Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il comma 489 specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
- Il comma 490 dispone in ordine al caso in cui il credito d’imposta indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile.
- Il comma 491 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
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| Art. 1, commi 502 e 504-508 | Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico | - L’art. 1, ai commi 502 e 504-507, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale.
- I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un Decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame.
- Il comma 508, autorizza, ai fini di cui sopra, la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025.
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| Art. 1, comma 520 | Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande | - Il comma 520, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, aumenta dal 25 per cento al 30 per cento il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5 per cento.
- Inoltre, la medesima disposizione innalza da 50 mila euro a 75 mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.
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| Art. 1, commi 541-543 | Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno | - I commi da 541 a 543 recano disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022.
- A tal fine, si autorizza il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all’adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.
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| Art. 1, commi 544-546 | Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca | - I commi da 544 a 546, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, estendono il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, anche all’anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
- Le norme specificano i termini validi per fruire del credito di imposta per l’anno 2025 nonché le modalità di determinazione dell’ammontare massimo. In merito agli effetti finanziari, si osserva che per l’anno 2025 viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di 50 milioni di euro.
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| Art. 1, comma 551 | Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche | - Il comma 551, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, reca disposizioni concernenti il regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, riconducendo gli stessi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
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| Art. 1, comma 552 | Iscrizione alla Gestione separata dell’INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella | - Il comma 552 - inserito dalla Camera dei deputati - estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, l’obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS.
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| Art. 1, comma 860 | Obbligo PEC per amministratori società | - L’art. 1, comma 860, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, modifica l’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221 - che estendeva l’obbligo di possedere un indirizzo PEC, previsto da norme precedenti, anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione di questo ultimo Decreto.
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| Art. 1, comma 869 | Tax credit cinema | - Il comma 869, modificato nel corso dell’esame alla Camera, reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo.
- Reca, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un Decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
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