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La deducibilità delle altre spese sostenute dal lavoratore autonomo



Larticolo 5, D.Lgs. 192/2024, ha introdotto, tra gli altri, l’articolo 54-septies, Tuir, rubricato “Altre spese, il quale richiama i contenuti dei previgenti commi 5, 6 e 6-bis, dell’articolo 54, Tuir.

Ne discende che:

  • le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta, comprendendo le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Risultano, poi, integralmente deducibili:

  • entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
  • entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sblocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
  • gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e c), Tuir, quali il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, altre indennità e somme erogate una volta tanto, nonché indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, maturate nel periodo d’imposta.

Sono, inoltre, deducibili, per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, ovvero per un ammontare giornaliero elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni.

Non sono ammessi, invece, in deduzione, i compensi erogati ai seguenti soggetti:

  • coniuge;
  • figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
  • ascendenti dell’artista o professionista, ovvero dei soci o associati, per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dello stesso artista o professionista ovvero della società o associazione.

La norma, infine, precisa che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

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