Entro il 29 gennaio 2025, chi non ha inviato il modello Redditi alla data del 31 ottobre 2024 può ancora mettersi in regola con una dichiarazione tardiva che è considerata pienamente valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi. Regolarità riconosciuta sulla base delle previsioni di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998.
Tramite dichiarazione tardiva non è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 18/E/2024.
La sanzione da versare è pari a 25 euro, sanzione individuata dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, disposizione in base alla quale la sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare (redditi, 770, IVA) è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Dichiarazione tardiva modello Redditi 2024 | ||||
Termine di presentazione | Sanzione | Ravvedimento | Codice tributo e compilazione F24 | Note |
29 gennaio 2025 | Da 250 a 1.000 euro, ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 | Si, 1/10 di 250 euro ossia 25 euro (lett. c, art. 13, D.Lgs 472/1997) | Codice tributo 8911, l’anno di riferimento è quello di commissione della violazione (2024) | Si paga anche la sanzione per omesso versamento delle imposte, se dovute, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (circolare 42/E 2016). Ammesso anche il ravvedimento frazionato. |
Ravvedimento omesso versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 | Con le sanzioni pre D.Lgs. n. 87/2024: 30%; 15%; 1% ridotte a seconda della data di versamento | |||
Ravvedimento 2° acconto 2024 (salvo applicazione proroga art. 7-quater D.L. n. 155/2024) | Con le nuove sanzioni D.Lgs. n. 87/2024 D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. | |||
Spirata la data del 29 gennaio la dichiarazione sarà considerata omessa: senza possibilità di ravvedimento.
La dichiarazione tardiva ha pieni effetti anche per l’applicazione degli ISA e dei relativi benefici premiali, sempre se i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi (vedi circolare, Agenzia delle Entrate, n. 20/E 2019).

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