Il 15 novembre 2024 è stata ritenuta inammissibile la proposta di una nuova Rottamazione (la quinquies) ma, considerata l'utilità di un'altra definizione agevolata delle cartelle esattoriali, non si esclude che un nuovo emendamento al DL Anticipi (DL 155/2024) possa ancora far sperare in una nuova sanatoria.
Nell'ambito della pace fiscale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha concesso ai contribuenti interessati, tra l'altro, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater disciplinata dall'art. 1 c. 231-252 L. 197/2022). Dopo avere tempestivamente presentato le relative istanze entro il 30 giugno 2023 ed avere ricevuto entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione delle somme dovute, i contribuenti che hanno optato per la forma di pagamento rateale si sono trovati dinnanzi al seguente cronoprogramma da rispettare per raggiungere il perfezionamento dell'intera procedura:
- rata 1 in scadenza 31 ottobre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
- rata 2 in scadenza 30 novembre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
- n. 16 rate scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.
Trattasi di adempimento che dovrà obbligatoriamente essere effettuato in maniera tempestiva, puntuale e precisa affinché l'intera procedura possa proseguire regolarmente ed il contribuente possa mantenerne i correlati benefici. Infatti, l'omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento della suddetta terza (e di qualsiasi altra) rata comporterà l'inefficacia dell'intera procedura con irrimediabile perdita di tutti i benefici.
Pertanto, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Giova ricordare anche che, in presenza di versamenti tempestivi e regolari, la prosecuzione della definizione agevolata comporterà:
- la possibilità di pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e gli interessi;
- l'inibizione dell'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell'art. 28-ter e dell'art. 48-bis DPR 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Come per quelle precedenti, anche per il pagamento della sesta rata potranno essere utilizzate le seguenti modalità:
- tramite il servizio "Paga on-line";
- tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- presentando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai;
- presentandosi previo appuntamento allo sportello degli uffici dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

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