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Il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti

L’approssimarsi delle festività natalizie implica, per le imprese, la richiesta di come trattare gli omaggi ceduti gratuitamente ai propri dipendenti.



Tali costi risultano totalmente deducibili dalla base imponibile delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che i beni siano o meno oggetto di produzione o di commercio da parte dell’impresa, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir.

In particolare, la deduzione è integrale nell’esercizio, in qualità di spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini dell’Iva, invece, occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano nell’attività propria dell’impresa.

Nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, l’Iva risulta detraibile, al pari di un normale acquisto, e la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni determinato nel momento in cui si effettua la cessione (a meno che non sia stata detratta l’Iva sull’acquisto stesso).

Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, invece, l’Iva risulta indetraibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/E/2009, ha precisato che la cessione gratuita di un bene a favore di un dipendente non può essere considerata come spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività d’impresa.

Infine, gli acquisti di beni destinati a omaggi per i dipendenti rientrano, ai fini Irap, tra i costi del personale.

Ne discende che tali costi risultano indeducibili ai fini Irap.

Infine, si rileva che il pranzo o la cena di Natale con i dipendenti è considerata una prestazione di servizi gratuita non rientrante tra le spese di rappresentanza.

In particolare, si può ipotizzare che rientri tra le erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti; pertanto, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa:

  • nel limite del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vitto, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir;
  • nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, Tuir.

L’Iva risulta indetraibile, in quanto è relativa a un costo che non possiede il requisito dell’inerenza.

Infine, ai fini Irap il costo è indeducibile perché è riconducibile alle spese per lavoro dipendente.

Si evidenzia che le erogazioni liberali in natura, concesse ai singoli dipendenti, costituiscono reddito di lavoro dipendente in capo ai dipendenti stessi, solo se di importo superiore alla franchigia di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, come innalzata dalla Legge di bilancio per il 2024.

La franchigia indicata è stata innalzata fino a 1.000 euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico.

Ne deriva che il superamento, per il singolo contribuente, della franchigia comporta la ripresa a tassazione di tutti i benefits erogati da parte del datore di lavoro.

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