Passa ai contenuti principali

Il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti

L’approssimarsi delle festività natalizie implica, per le imprese, la richiesta di come trattare gli omaggi ceduti gratuitamente ai propri dipendenti.



Tali costi risultano totalmente deducibili dalla base imponibile delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che i beni siano o meno oggetto di produzione o di commercio da parte dell’impresa, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir.

In particolare, la deduzione è integrale nell’esercizio, in qualità di spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini dell’Iva, invece, occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano nell’attività propria dell’impresa.

Nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, l’Iva risulta detraibile, al pari di un normale acquisto, e la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni determinato nel momento in cui si effettua la cessione (a meno che non sia stata detratta l’Iva sull’acquisto stesso).

Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, invece, l’Iva risulta indetraibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/E/2009, ha precisato che la cessione gratuita di un bene a favore di un dipendente non può essere considerata come spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività d’impresa.

Infine, gli acquisti di beni destinati a omaggi per i dipendenti rientrano, ai fini Irap, tra i costi del personale.

Ne discende che tali costi risultano indeducibili ai fini Irap.

Infine, si rileva che il pranzo o la cena di Natale con i dipendenti è considerata una prestazione di servizi gratuita non rientrante tra le spese di rappresentanza.

In particolare, si può ipotizzare che rientri tra le erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti; pertanto, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa:

  • nel limite del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vitto, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir;
  • nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, Tuir.

L’Iva risulta indetraibile, in quanto è relativa a un costo che non possiede il requisito dell’inerenza.

Infine, ai fini Irap il costo è indeducibile perché è riconducibile alle spese per lavoro dipendente.

Si evidenzia che le erogazioni liberali in natura, concesse ai singoli dipendenti, costituiscono reddito di lavoro dipendente in capo ai dipendenti stessi, solo se di importo superiore alla franchigia di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, come innalzata dalla Legge di bilancio per il 2024.

La franchigia indicata è stata innalzata fino a 1.000 euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico.

Ne deriva che il superamento, per il singolo contribuente, della franchigia comporta la ripresa a tassazione di tutti i benefits erogati da parte del datore di lavoro.

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...