L’approssimarsi delle festività natalizie implica, per le imprese, la richiesta di come trattare gli omaggi ceduti gratuitamente ai propri dipendenti.
Tali costi risultano totalmente deducibili dalla
base imponibile delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che i beni
siano o meno oggetto di produzione o di commercio da parte dell’impresa,
ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir.
In particolare, la deduzione è integrale nell’esercizio,
in qualità di spese per prestazioni di lavoro.
Ai fini dell’Iva, invece, occorre distinguere tra
beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non
rientrano nell’attività propria dell’impresa.
Nel primo caso, ossia di beni che rientrano
nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati
dall’impresa erogante stessa, l’Iva risulta detraibile, al pari di un
normale acquisto, e la cessione gratuita deve essere assoggettata
ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di
costo dei beni determinato nel momento in cui si effettua la cessione (a meno
che non sia stata detratta l’Iva sull’acquisto stesso).
Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano
nell’attività propria dell’impresa, invece, l’Iva risulta indetraibile,
ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, e la loro cessione
gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare
n. 34/E/2009, ha precisato che la cessione gratuita di un bene a favore di
un dipendente non può essere considerata come spesa di
rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività d’impresa.
Infine, gli acquisti di beni destinati a omaggi per i
dipendenti rientrano, ai fini Irap, tra i costi del personale.
Ne discende che tali costi risultano indeducibili ai
fini Irap.
Infine, si rileva che il pranzo o la cena
di Natale con i dipendenti è considerata una prestazione di servizi
gratuita non rientrante tra le spese di rappresentanza.
In particolare, si può ipotizzare che rientri tra
le erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti;
pertanto, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa:
- nel
limite del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vitto, ai
sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir;
- nel
limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, Tuir.
L’Iva risulta indetraibile, in quanto è
relativa a un costo che non possiede il requisito dell’inerenza.
Infine, ai fini Irap il costo è indeducibile perché
è riconducibile alle spese per lavoro dipendente.
Si evidenzia che le erogazioni liberali in natura,
concesse ai singoli dipendenti, costituiscono reddito di lavoro dipendente
in capo ai dipendenti stessi, solo se di importo superiore alla franchigia di
cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, come innalzata dalla Legge di bilancio per
il 2024.
La franchigia indicata è stata innalzata fino a 1.000
euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti
con figli a carico.
Ne deriva che il superamento, per il singolo
contribuente, della franchigia comporta la ripresa a tassazione di tutti
i benefits erogati da parte del datore di lavoro.

Commenti
Posta un commento