I bonus edili “ordinari” (che non rientrano nel Superbonus 110%, 90%, 70%) in scadenza a fine anno possono essere così riassunti.
Intervento | Detrazione | |
Bonus ristrutturazione | Detrazione 50% | Limite di spesa di 96.000 euro |
Sisma bonus | Detrazione 50% | |
Sismabonus su singole unità immobiliari | Detrazione 70% riduzione una classe | |
Detrazione 80% riduzione due classi | ||
Sismabonus su parti comuni | Detrazione 75% riduzione una classe | |
Detrazione 85% riduzione due classi | ||
Sisma bonus acquisti | Detrazione 75% riduzione una classe | |
Detrazione 85% riduzione due classi | ||
Riqualificazione energetica globale | Detrazione 65% con detrazione massima di 100.000 euro | |
Interventi sull’involucro | Interventi su involucro (tranne posa in opera di finestre comprensivi di infissi) detrazione 65% con limite di spesa di 92.307,69 euro | Detrazione massima di 60.000 euro |
Posa in opera di finestre comprensivi di infissi detrazione 50% con limite di spesa di 120.000 euro | ||
Acquisto e posa in opera di schermature solari | Detrazione 50% con limite massimo di spesa di 120.000 euro (Detrazione massima di 60.000 euro) | |
Installazione collettori solari - pannelli solari | Detrazione 65% con limite massimo di spesa di 92.307,69 euro (Detrazione massima di 60.000 euro) | |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale | Detrazione 65% / 50% con detrazione massima di 30.000 euro | |
Installazione e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto | Detrazione 65% con detrazione massima di 15.000 euro | |
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condominio | Detrazione 70% / 75% limite massimo di spesa di 40.000 euro per unità di condominio | |
Interventi di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico su parti comuni di condominio | Detrazione 80% / 85% limite massimo di spesa di 136.000 euro per unità di condominio | |
Il DdL di Bilancio 2025 prevede però una parziale e rimodulata proroga delle detrazioni sopraesposte. I bonus prorogati possono essere così ricapitolati.
Bonus ristrutturazioni prima casa | |
2025 | Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
2026 e 2027 | Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
Bonus ristrutturazioni abitazioni diverse da prima casa | |
2025 | Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
2026 e 2027 | Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) prima casa | |
2025 | Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
2026 e 2027 | Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) abitazioni diverse da prima casa | |
2025 | Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
2026 e 2027 | Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro |
Alla luce di quanto sopraesposto i contribuenti si trovano a dover “accelerare” i lavori e i pagamenti per poter fruire eventualmente delle detrazioni più elevate.
Al riguardo si ricorda che i suddetti interventi sono detraibili in base al principio:
- di cassa (spese effettivamente pagate nell’anno di riferimento) per i soggetti non titolari di reddito di impresa;
- di competenza (es. spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024) per i soggetti titolari di reddito di impresa.
Principio | Rilevanza |
Cassa | Momento del sostenimento della spesa (non la realizzazione dei lavori). Se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, la detrazione spetta anche se i lavori agevolati vengono realizzati successivamente. |
Competenza | Criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. Secondo tale criterio entro la fine del 2024, devono essere ultimati i lavori ovvero, in caso di appalto con stato avanzamento dei lavori, considerare solo i lavori accertati nel SAL. |
Scadranno a fine 2025, invece:
- la detrazione del 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche:
si tratta di interventi effettuati “in edifici già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” (la detrazione non spetta se sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione). Questa agevolazione compete unicamente per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
- il superbonus (che nel 2025 si ridurrà dal 70% al 65%)
interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri (rimane al 110% anche nel 2025, invece, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020 - ONLUS, ODV e APS - che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali).

Commenti
Posta un commento