Passa ai contenuti principali

Bonus edili. La scadenza di fine anno



I bonus edili “ordinari” (che non rientrano nel Superbonus 110%, 90%, 70%) in scadenza a fine anno possono essere così riassunti.

Intervento

Detrazione

Bonus ristrutturazione

Detrazione 50%

Limite di spesa di 96.000 euro

Sisma bonus

Detrazione 50%

Sismabonus su singole unità immobiliari

Detrazione 70%  riduzione una classe

Detrazione 80% riduzione due classi

Sismabonus su parti comuni

Detrazione 75% riduzione una classe

Detrazione 85% riduzione due classi

Sisma bonus acquisti

Detrazione 75% riduzione una classe

Detrazione 85% riduzione due classi

Riqualificazione energetica globale

Detrazione 65% con detrazione massima di 100.000 euro

Interventi sull’involucro

Interventi su involucro (tranne posa in opera di finestre comprensivi di infissi) detrazione 65% con limite di spesa di 92.307,69 euro

Detrazione massima di 60.000 euro

Posa in opera di finestre comprensivi di infissi detrazione 50% con limite di spesa di 120.000 euro

Acquisto e posa in opera di schermature solari

Detrazione 50% con limite massimo di spesa di 120.000 euro (Detrazione massima di 60.000 euro)

Installazione collettori solari - pannelli solari

Detrazione 65% con limite massimo di spesa di 92.307,69 euro (Detrazione massima di 60.000 euro)

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Detrazione 65% / 50% con detrazione massima di 30.000 euro

Installazione e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto

Detrazione 65% con detrazione massima di 15.000 euro

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condominio

Detrazione 70% / 75% limite massimo di spesa di 40.000 euro per unità di condominio

Interventi di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico su parti comuni di condominio

Detrazione 80% / 85% limite massimo di spesa di 136.000 euro per unità di condominio

Le proposte 2025

Il DdL di Bilancio 2025 prevede però una parziale e rimodulata proroga delle detrazioni sopraesposte. I bonus prorogati possono essere così ricapitolati.

Bonus ristrutturazioni prima casa

2025

Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Bonus ristrutturazioni abitazioni diverse da prima casa

2025

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) prima casa

2025

Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) abitazioni diverse da prima casa

2025

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro

Alla luce di quanto sopraesposto i contribuenti si trovano a dover “accelerare” i lavori e i pagamenti per poter fruire eventualmente delle detrazioni più elevate.

Al riguardo si ricorda che i suddetti interventi sono detraibili in base al principio:

  • di cassa (spese effettivamente pagate nell’anno di riferimento) per i soggetti non titolari di reddito di impresa;
  • di competenza (es. spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024) per i soggetti titolari di reddito di impresa.

Principio

Rilevanza

Cassa

Momento del sostenimento della spesa (non la realizzazione dei lavori). Se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, la detrazione spetta anche se i lavori agevolati vengono realizzati successivamente.
Il momento di sostenimento della spesa è quello del suo pagamento il quale deve avvenire mediante il c.d. “bonifico parlante”, di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998 e all’art. 6, comma 1, lett. e), del D.M. n. 159844/2020.
Rileva, in particolare, la data di inserimento dell’ordine del bonifico (non quella dell’esecuzione o della valuta).

Competenza

Criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. Secondo tale criterio entro la fine del 2024devono essere ultimati i lavori ovvero, in caso di appalto con stato avanzamento dei lavori, considerare solo i lavori accertati nel SAL.

Scadranno a fine 2025, invece:

  • la detrazione del 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche:

si tratta di interventi effettuati “in edifici già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” (la detrazione non spetta se sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione). Questa agevolazione compete unicamente per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236

  • il superbonus (che nel 2025 si ridurrà dal 70% al 65%)

interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri (rimane al 110% anche nel 2025, invece, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020 - ONLUS, ODV e APS - che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali).

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

Acconto IVA 2025: versamento entro il 29 dicembre 2025

  Determinazione dell’acconto: prevista la possibilità di scelta, in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente, tra metodo storico, metodo previsionale oppure metodo analitico Il versamento dell’acconto IVA rappresenta un adempimento di fine anno particolarmente rilevante per tutti i soggetti passivi IVA, chiamati - entro il 29 dicembre 2025 (poiché il 27 cade di sabato) - a determinare e, se dovuto, versare l’importo dell’acconto. Si tratta di un passaggio decisivo sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per una pianificazione efficiente della liquidità aziendale. Il legislatore, al fine di agevolare i contribuenti, consente di scegliere tra diverse modalità di calcolo dell’acconto, così da poter adottare quella più idonea alla propria situazione. In particolare, è possibile utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale oppure il metodo analitico. Ognuna di queste opzioni presenta caratteristiche proprie e può risultare...