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Bonus edili. La scadenza di fine anno



I bonus edili “ordinari” (che non rientrano nel Superbonus 110%, 90%, 70%) in scadenza a fine anno possono essere così riassunti.

Intervento

Detrazione

Bonus ristrutturazione

Detrazione 50%

Limite di spesa di 96.000 euro

Sisma bonus

Detrazione 50%

Sismabonus su singole unità immobiliari

Detrazione 70%  riduzione una classe

Detrazione 80% riduzione due classi

Sismabonus su parti comuni

Detrazione 75% riduzione una classe

Detrazione 85% riduzione due classi

Sisma bonus acquisti

Detrazione 75% riduzione una classe

Detrazione 85% riduzione due classi

Riqualificazione energetica globale

Detrazione 65% con detrazione massima di 100.000 euro

Interventi sull’involucro

Interventi su involucro (tranne posa in opera di finestre comprensivi di infissi) detrazione 65% con limite di spesa di 92.307,69 euro

Detrazione massima di 60.000 euro

Posa in opera di finestre comprensivi di infissi detrazione 50% con limite di spesa di 120.000 euro

Acquisto e posa in opera di schermature solari

Detrazione 50% con limite massimo di spesa di 120.000 euro (Detrazione massima di 60.000 euro)

Installazione collettori solari - pannelli solari

Detrazione 65% con limite massimo di spesa di 92.307,69 euro (Detrazione massima di 60.000 euro)

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Detrazione 65% / 50% con detrazione massima di 30.000 euro

Installazione e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto

Detrazione 65% con detrazione massima di 15.000 euro

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condominio

Detrazione 70% / 75% limite massimo di spesa di 40.000 euro per unità di condominio

Interventi di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico su parti comuni di condominio

Detrazione 80% / 85% limite massimo di spesa di 136.000 euro per unità di condominio

Le proposte 2025

Il DdL di Bilancio 2025 prevede però una parziale e rimodulata proroga delle detrazioni sopraesposte. I bonus prorogati possono essere così ricapitolati.

Bonus ristrutturazioni prima casa

2025

Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Bonus ristrutturazioni abitazioni diverse da prima casa

2025

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) prima casa

2025

Detrazione 50% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

 

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”) abitazioni diverse da prima casa

2025

Detrazione 36% limite massimo di spesa di 96.000 euro

2026 e 2027

Detrazione 30% limite massimo di spesa di 96.000 euro

Alla luce di quanto sopraesposto i contribuenti si trovano a dover “accelerare” i lavori e i pagamenti per poter fruire eventualmente delle detrazioni più elevate.

Al riguardo si ricorda che i suddetti interventi sono detraibili in base al principio:

  • di cassa (spese effettivamente pagate nell’anno di riferimento) per i soggetti non titolari di reddito di impresa;
  • di competenza (es. spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024) per i soggetti titolari di reddito di impresa.

Principio

Rilevanza

Cassa

Momento del sostenimento della spesa (non la realizzazione dei lavori). Se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, la detrazione spetta anche se i lavori agevolati vengono realizzati successivamente.
Il momento di sostenimento della spesa è quello del suo pagamento il quale deve avvenire mediante il c.d. “bonifico parlante”, di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998 e all’art. 6, comma 1, lett. e), del D.M. n. 159844/2020.
Rileva, in particolare, la data di inserimento dell’ordine del bonifico (non quella dell’esecuzione o della valuta).

Competenza

Criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. Secondo tale criterio entro la fine del 2024devono essere ultimati i lavori ovvero, in caso di appalto con stato avanzamento dei lavori, considerare solo i lavori accertati nel SAL.

Scadranno a fine 2025, invece:

  • la detrazione del 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche:

si tratta di interventi effettuati “in edifici già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” (la detrazione non spetta se sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione). Questa agevolazione compete unicamente per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236

  • il superbonus (che nel 2025 si ridurrà dal 70% al 65%)

interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri (rimane al 110% anche nel 2025, invece, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020 - ONLUS, ODV e APS - che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali).

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