Passa ai contenuti principali

AUTOFATTURA PER ACQUISTI DA PAESI EXTRA-UE

Quando un'impresa italiana acquista beni o servizi da un fornitore situato in un Paese extra-UE, si pone la necessità di rispettare gli obblighi fiscali italiani in ambito IVA. Pertanto è necessario emettere un’autofattura.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quando va emessa, quali dati deve contenere e come va registrata correttamente.



COS'È L'AUTOFATTURA?

L'autofattura è un documento fiscale che l'acquirente, soggetto passivo IVA, emette nei confronti di sé stesso quando effettua operazioni con fornitori che non hanno sede in Italia o nell'UE.

In sostanza, poiché il fornitore non è soggetto agli obblighi IVA italiani, l’acquirente deve autoaddebitarsi l'imposta e poi detrarla, sempre che la detrazione spetti (art.17 DPR 633/72).

Generalmente, per gli acquisti effettauti da Paesi extra UE, l'autofattura va emessa se si tratta di acquisto di servizi. Per l'acquisto di beni, invece, l'IVA è gestita direttamente in dogana tramite l'assolvimento degli obblighi doganali e, dunque, non sussiste l'obbligo di emissione dell'autofattura.

COME VA EMESSA L'AUTOFATTURA

L'autofattura per acquisti da Paesi extra-UE deve deve essere emessa in formato elettronico XML (lo stesso formato delle normali fatture elttroniche) e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

L’autofattura non viene inviata al fornitore estero, poiché non soggetto agli obblighi IVA italiani.

QUANDO VA EMESSA L'AUTOFATTURA PER ACQUISTI DA FORNITORI EXTRA-UE

L’autofattura elettronica deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il momento di effettuazione dell'operazione è fissato dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972, ed è diverso a seconda che si tratti di prestazione di servizi o cessione di beni.

In caso di acquisto di servizi da fornitore extra-Ue l'operazione si considera effettuata:

  • alla data di completamento del servizio, se questa è successiva al pagamento;
  • alla data del pagamento del corrispettivo, se il pagamento avviene prima della prestazione del servizio.

Per quanto concerne l'acquisto di beni da Paesi extra-UE, questi vengono normalmente gestiti attraverso le procedure doganali, dove l'IVA è calcolata e versata in dogana.

L’autofattura non è quindi necessaria per queste operazioni, salvo casi particolari, nei quali il bene non transita attraverso la dogana italiana e, di conseguenza, l'acquirente è tenuto a gestire direttamente l'assolvimento dell'IVA. In questa ipotesti l'operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione dei beni.

In sintesi:

  • Servizi: l'autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (completamento del servizio o pagamento).
  • Beni: in generale non serve emettere autofattura, poiché l’IVA viene gestita in dogana.

QUALI DATI INDICARE NELL'AUTOFATTURA?

Vediamo quali sono i dati da indicare nell’autofattura.

  • Dati dell’acquirente italiano: l’autofattura deve contenere tutte le informazioni dell’acquirente, compreso il numero di partita IVA.
  • Dati del fornitore estero: nonostante il fornitore non sia soggetto agli obblighi fiscali italiani, è necessario indicare i suoi dati identificativi.
  • Numero progressivo e data dell’autofattura: come per una normale fattura, l’autofattura deve essere numerata e datata.
  • Descrizione della prestazione o dei beni acquistati: deve essere indicata la descrizione dettagliata del servizio o del bene acquistato.
  • Imponibile e aliquota IVA: bisogna indicare l’imponibile, applicare l’aliquota IVA italiana e calcolare l’importo dell’IVA dovuta.

Un punto importante, per quanto concerne la compilazione dell'autofattura elettronica è che nella sezione dedicata all'IVA va indicato il codice N6 relativo all'inversione contabile (reverse charge), che segnala l’autofattura come operazione soggetta a questo meccanismo.

COME REGISTRARE L'AUTOFATTURA

La registrazione dell’autofattura in contabilità prevede la doppia annotazione del documento:

  1. nel Registro IVA vendite. L’autofattura va registrata come se fosse una normale fattura emessa, poiché l’acquirente si pone come cedente nei confronti di sé stesso.
  2. e nel Registro IVA acquisti. L’autofattura deve essere registrata anche nel registro IVA acquisti per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, se ne ricorrono le condizioni.

In questo modo, l’IVA sarà al tempo stesso addebitata e detratta, generando un'operazione ad impatto fiscale neutro, a meno che l'IVA non sia indetraibile in tutto o in parte per le regole proprie del settore o dell'operazione.

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE DELL'AUTOFATTURA

Ipotizziamo che la Alfa Srl abbia acquistato dal fornitore Beta, residente in un paese extra-Ue, un servizio. Il prezzo è concordato in euro ed ammonta a 500 euro.

Al momento del ricevimento della fattura dal fornitore si rileva:

DataBilancioContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../..CE B.7COSTI PER SERVIZI500 Ricevuta fattura dal fornire extra-Ue Beta
../../..SP D.7DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE BETA 500Ricevuta fattura dal fornire extra-Ue Beta


Una volta emessa l'autofattura, questa viene registrata sia sul registro IVA vendite che sul registro IVA acquisti.

1. REGISTRAZIONE DELL'AUTOFATTURA SUL REGISTRO IVA VENDITE

DataBilancioContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../..SP C.II.1CREDITI VERSO CLIENTE EXTRA-UE610 Emessa autofattura n... del...
../../..SP C.II.1CREDITI VERSO CLIENTE EXTRA-UE 500Emessa autofattura n... del...
../../..SP D.12IVA NS/DEBITO 110Emessa autofattura n... del...

2. REGISTRAZIONE DELL'AUTOFATTURA SUL REGISTRO IVA ACQUISTI

DataBilancioContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../..SP D.7DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE500 Emessa autofattura n... del...
../../..SP C.II.5-BISIVA NS/CREDITO110 Emessa autofattura n... del...
../../..SP D.7DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE 610Emessa autofattura n... del...


A questo punto, nel conto DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE abbiamo rilevato 500 euro in DARE e 610 euro in AVERE. Al tempo stesso, nel conto CREDITI VERSO CLIENTE EXTRA-UE abbiamo rilevato 610 euro in DARE e 500 in AVERE. Chiudiamo i due conti con un giroconto sul libro giornale in modo da azzerare i relativi debiti e crediti che sono inesistenti, poiché i conti DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE e CREDITI VERSO CLIENTE EXTRA-UE li abbiamo usati solamente per poter rilevare l'autofattura.

Sul libro giornale registriamo:

DataBilancioContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../..SP D.7DEBITI VERSO FORNITORE EXTRA-UE110 Storno del primo al secondo conto
../../..SP C.II.1CREDITI VERSO CLIENTE EXTRA-UE 110Storno del primo al secondo conto

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...