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Patente a crediti. Istruzioni per l’uso


Il 1° ottobre 2024 rappresenta una data estremamente importante per le imprese edili, poiché l’attività lavorativa è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.



RICORDA. La disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. È, invece, il D.M. 132/2024 a darne attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente.

Di seguito, Le chiariamo la platea dei destinatari dell'obbligo, i requisiti da osservare, le tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca.

Aspetti generali

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell'art. 5 del D.M. 132/2024. La richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate sul sito dell'Ispettorato, secondo le seguenti regole:

1.    Requisiti posseduti alla presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con effetto retroattivo;

2.    Requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente.

ATTENZIONE. In merito alla decurtazione dei crediti, si prevede che il punteggio della patente sia soggetto a decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi. Le specifiche casistiche e le relative penalizzazioni in termini di crediti sono dettagliate nell'allegato I-bis del medesimo decreto legislativo n. 81/2008.

Inoltre, va tenuto presente quanto segue.

·         Decurtazione dei crediti in caso di più violazioni: In caso di accertamento ispettivo che rilevi più violazioni, la decurtazione dei crediti non può superare il doppio della penalizzazione prevista per la violazione più grave.

·         Provvedimenti definitivi e comunicazione: Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro 30 giorni, anche in via informatica, dall'amministrazione emittente all'Ispettorato nazionale del lavoro per la decurtazione dei crediti.

·         Contatti con le sedi giudiziarie: Gli Ispettorati territoriali devono contattare le competenti sedi giudiziarie per richiedere la trasmissione delle sentenze passate in giudicato relative agli illeciti commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

·         Applicazione delle sanzioni: I provvedimenti sanzionatori si applicano alle condotte illecite poste in essere dal 1° ottobre 2024 in poi, anche se la patente è stata rilasciata prima di tale data.

ATTENZIONE. Si precisa, inoltre, che sono previste le seguenti conseguenze in caso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

1.    Divieto di operare in cantiere:

  • Eccezione: completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto.

2.    Sanzioni in caso di operatività senza patente o con patente con meno di 15 crediti:

  • Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08);
  • esclusione da lavori pubblici per 6 mesi;
  • competenza dell'Ispettorato territoriale per l’emanazione dell'ordinanza ingiunzione;
  • comunicazione della sanzione ad ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'interdizione semestrale alla partecipazione di lavori pubblici.

3.    Responsabilità del committente/responsabile dei lavori:

  • Sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, se non verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (pure nella ipotesi di subappalto) dell'attestazione SOA.

4.    Destinazione degli introiti delle sanzioni:

  • Finanziamento dei sistemi informatici per rilascio e aggiornamento della patente.

Soggetti interessati

Sono tenute al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Devono quindi essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) al 1° ottobre 2024 nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008. È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.

APPROFONDIMENTO. Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, si ritiene “senza posa in opera o installazione”, nonché coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. geometri, architetti…). Costoro quindi possono liberamente accedere al cantiere senza previa verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 90, comma 9 lettera b-bis) del citato D.Lgs. n. 81/2008, del possesso della patente. Risultano estranei all’ambito applicativo del descritto titolo abilitativo anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). In assenza di diverse indicazioni si ritiene che non sia necessario possederne una specifica relativa alla categoria dell’edilizia.

Requisiti per il rilascio

I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – sono:

·         iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

·         adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

·         possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

·         possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

·         possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

·         avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Revoca della patente

Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a revoca qualora venga accertata, in sede di controllo successivo al rilascio, una dichiarazione non veritiera riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di rilascio della patente.

APPROFONDIMENTO. Il provvedimento di revoca della patente è emesso dall’Ispettorato del lavoro a seguito di un accertamento che dimostri l'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Pertanto, la successiva mancanza di uno o più requisiti, come ad esempio l'assenza del DURC, non influirà sull'utilizzabilità della patente, fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni o altre conseguenze previste dalla normativa vigente. Il controllo dei requisiti, effettuato a campione, potrà essere svolto sia d'ufficio sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri Organi di vigilanza.

La competenza per l'adozione del provvedimento di revoca è attribuita alla Direzione Interregionale o alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’INL, qualora siano coinvolte imprese straniere o situate in territori di competenza di più Direzioni Interregionali. Tali Uffici dovranno essere informati dei provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca dovrà necessariamente essere preceduta da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità dei fatti, al fine di determinare se la revoca sia giustificata.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo hanno la possibilità di richiedere il rilascio di una nuova patente.

Misura cautelare di sospensione della patente

In conformità alla nuova disposizione dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nei cantieri si verificassero infortuni con esito fatale o invalidante, in modo permanente e totale o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad adottare, a titolo cautelare, la sospensione della patente per un periodo massimo di 12 mesi. Contro tale provvedimento di sospensione è possibile presentare ricorso.

In merito a ciò, il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina specifica riguardo al provvedimento di sospensione, stabilendo in primo luogo che esso debba essere emanato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Pertanto, il provvedimento deve essere rimesso al Direttore dell'Ispettorato dell'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato l'infortunio. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, hanno la facoltà di richiedere un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.

RICORDA. I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente:

·         Infortuni con esito mortale o invalidante permanente, imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave.

·         Accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, tenendo conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'infortunio.

·         Nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento del datore di lavoro, del delegato o del dirigente.

·         Responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati, secondo il criterio del "più probabile che non".

Colpa grave

·         Marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

·         Grado di negligenza elevato, comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente.

·         Violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche.

·         Consapevolezza del rischio da parte del responsabile.

Decisione

·         Adozione del provvedimento solo se accertati tutti i presupposti, compresa la colpa grave.

·         Archiviazione della pratica in caso contrario, con apposita relazione agli atti dell'Ufficio.

Sintesi

Di seguito, Le forniamo una sintesi sui requisiti di accesso. 

 

Iscrizione camera di commercio

Formazione in materia di sicurezza

DURC

DVR

DURF

Designazione RSPP

Singolo lavoratore autonomo / artigiano

Sì, se prevista formazione specifica

No

Indipendentemente dalla forma societaria / individuale

1.    Negli appalti subappalti relativi a una o più opere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

2.    Caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, labour intensive.

3.    Presso le sedi di attività del committente.

4.    Utilizzando beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

I requisiti devono sussistere contemporaneamente.

No

Singolo lavoratore autonomo / artigiano con dipendenti

Impresa familiare art. 230 bis cc. senza dipendenti

Impresa familiare art. 230 bis cc. con tirocinanti

Sì, se prevista formazione specifica

No

No

Società (snc, sas, srl, srls) senza dipendenti

Società di capitali a socio unico (Srl, Srls) senza dipendenti

No

No

Società di capitali / di persone con dipendenti

Società di capitali / di persone con tirocinanti

Sì, se prevista formazione specifica

Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che opera nel cantiere con l’artigiano

Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che opera in cantiere o nei locali dell’artigiano

Sì, se prevista formazione specifica

No

No

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento (mail a omnia@studiorinaldi.net) e salutiamo cordialmente.

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