Il 1° ottobre 2024 rappresenta una data estremamente importante per le imprese edili, poiché l’attività lavorativa è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.
RICORDA. La
disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024,
convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n.
81/2008. È, invece, il D.M. 132/2024 a darne attuazione e a delegare
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi
per il rilascio e la gestione della patente.
Di seguito, Le chiariamo la platea dei destinatari dell'obbligo, i requisiti da osservare, le tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca.
Aspetti generali
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti,
incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell'art. 5 del D.M. 132/2024. La
richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione
della piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate sul sito
dell'Ispettorato, secondo le seguenti regole:
1. Requisiti posseduti alla presentazione della
domanda: i crediti aggiuntivi saranno
attribuiti con effetto retroattivo;
2. Requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente.
ATTENZIONE. In
merito alla decurtazione
dei crediti, si prevede che il punteggio della
patente sia soggetto a decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi
emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o
lavoratori autonomi. Le specifiche casistiche e le relative penalizzazioni in
termini di crediti sono dettagliate nell'allegato I-bis del medesimo decreto
legislativo n. 81/2008.
Inoltre, va tenuto presente quanto segue.
·
Decurtazione
dei crediti in caso di più violazioni: In caso
di accertamento ispettivo che rilevi più violazioni, la decurtazione dei
crediti non può superare il doppio della penalizzazione prevista per la
violazione più grave.
·
Provvedimenti
definitivi e comunicazione: Sono considerati
provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le
ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti devono essere
comunicati entro 30 giorni, anche in via informatica, dall'amministrazione
emittente all'Ispettorato nazionale del lavoro per la decurtazione dei crediti.
·
Contatti
con le sedi giudiziarie: Gli Ispettorati
territoriali devono contattare le competenti sedi giudiziarie per richiedere la
trasmissione delle sentenze passate in giudicato relative agli illeciti
commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.
· Applicazione delle sanzioni: I provvedimenti sanzionatori si applicano alle condotte illecite poste in essere dal 1° ottobre 2024 in poi, anche se la patente è stata rilasciata prima di tale data.
|
ATTENZIONE.
Si precisa, inoltre, che sono previste le seguenti conseguenze in caso di una
patente con punteggio
inferiore a 15 crediti. 1. Divieto di operare in cantiere:
2. Sanzioni in caso di operatività senza patente
o con patente con meno di 15 crediti:
3. Responsabilità del committente/responsabile
dei lavori:
4. Destinazione degli introiti delle sanzioni:
|
Soggetti interessati
Sono tenute al possesso della patente a
crediti “le imprese
e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che
effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Devono quindi essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) al 1° ottobre 2024 nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008. È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.
APPROFONDIMENTO. Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, si ritiene “senza
posa in opera o installazione”, nonché coloro che rendono prestazioni di natura
intellettuale (es. geometri, architetti…). Costoro quindi possono liberamente
accedere al cantiere senza previa verifica da parte del committente o del
responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 90, comma 9 lettera b-bis) del
citato D.Lgs. n. 81/2008, del possesso della patente. Risultano estranei
all’ambito applicativo del descritto titolo abilitativo anche le imprese in
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o
superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). In assenza di diverse indicazioni si ritiene che
non sia necessario possederne una specifica relativa alla categoria
dell’edilizia.
Requisiti per il rilascio
I requisiti previsti per il rilascio
della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d.
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – sono:
·
iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
·
adempimento, da parte dei datori di
lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori
di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
·
possesso del documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità;
·
possesso del documento di valutazione
dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
·
possesso della certificazione di
regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
·
avvenuta designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa
vigente.
Revoca della patente
Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a revoca qualora venga accertata, in sede di controllo successivo al rilascio, una dichiarazione non veritiera riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di rilascio della patente.
APPROFONDIMENTO. Il provvedimento
di revoca della patente è emesso dall’Ispettorato
del lavoro a seguito di un accertamento che dimostri l'assenza di uno o più
requisiti dichiarati inizialmente. Pertanto, la successiva mancanza di uno o
più requisiti, come ad esempio l'assenza del DURC, non influirà
sull'utilizzabilità della patente, fermo restando l'applicazione di eventuali
sanzioni o altre conseguenze previste dalla normativa vigente. Il controllo dei
requisiti, effettuato a campione, potrà essere svolto sia d'ufficio sia in
occasione di accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri Organi di
vigilanza.
La competenza per l'adozione del provvedimento di revoca è attribuita alla Direzione Interregionale o alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’INL, qualora siano coinvolte imprese straniere o situate in territori di competenza di più Direzioni Interregionali. Tali Uffici dovranno essere informati dei provvedimenti da adottare.
L'adozione del provvedimento amministrativo di
revoca dovrà necessariamente essere preceduta
da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e
da una valutazione della gravità dei fatti, al fine di determinare se la revoca
sia giustificata.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo hanno la possibilità di richiedere
il rilascio di una nuova patente.
Misura cautelare di sospensione della patente
In conformità alla nuova disposizione
dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nei cantieri si
verificassero infortuni
con esito fatale o invalidante, in modo permanente e totale o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad adottare, a titolo
cautelare, la sospensione
della patente per un periodo massimo di 12 mesi. Contro
tale provvedimento di sospensione è possibile presentare ricorso.
In merito a ciò, il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina specifica riguardo al provvedimento di sospensione, stabilendo in primo luogo che esso debba essere emanato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Pertanto, il provvedimento deve essere rimesso al Direttore dell'Ispettorato dell'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato l'infortunio. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, hanno la facoltà di richiedere un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.
|
RICORDA.
I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente: ·
Infortuni
con esito mortale o invalidante permanente,
imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a
titolo di colpa grave. ·
Accertamento
degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, tenendo conto dei verbali redatti da pubblici
ufficiali intervenuti sul luogo dell'infortunio. ·
Nesso
causale tra l'evento infortunistico e il comportamento del datore di lavoro, del delegato o del dirigente. ·
Responsabilità
diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti
indicati, secondo il criterio del "più
probabile che non". |
Colpa grave
·
Marcata violazione dei doveri di
diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
·
Grado di negligenza elevato,
comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole
e diligente.
·
Violazione evidente e sostanziale di
specifiche norme prevenzionistiche.
· Consapevolezza del rischio da parte del responsabile.
Decisione
·
Adozione del provvedimento solo se
accertati tutti i presupposti, compresa la colpa grave.
· Archiviazione della pratica in caso contrario, con apposita relazione agli atti dell'Ufficio.
Sintesi
Di seguito, Le forniamo una sintesi sui requisiti di accesso.
|
|
Iscrizione
camera di commercio |
Formazione in
materia di sicurezza |
DURC |
DVR |
DURF |
Designazione
RSPP |
|
Singolo lavoratore autonomo / artigiano |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
Indipendentemente dalla forma
societaria / individuale 1.
Negli
appalti subappalti relativi a una o più opere di importo complessivo annuo
superiore a 200.000 euro. 2.
Caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera, labour intensive. 3.
Presso
le sedi di attività del committente. 4.
Utilizzando
beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in
qualunque forma. I requisiti devono sussistere
contemporaneamente. |
No |
|
Singolo lavoratore autonomo / artigiano con dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Impresa familiare art. 230 bis cc. senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Impresa familiare art. 230 bis cc. con tirocinanti |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
No |
|
|
Società (snc, sas, srl, srls) senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Società di capitali a socio unico (Srl, Srls) senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
|
Società di capitali / di persone con dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Società di capitali / di persone con tirocinanti |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che
opera nel cantiere con l’artigiano |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che
opera in cantiere o nei locali dell’artigiano |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
No |
Restiamo a
disposizione per ogni eventuale chiarimento (mail a omnia@studiorinaldi.net) e salutiamo cordialmente.

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