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Niente compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo scaduti

 


Il caso riguarda la compensazione erariale quando si hanno debiti in cartelle esattoriali per complessivi 10.000 euro, scaduti, ovvero oltre 60 giorni dalla notifica. Al riguardo si chiede se è possibile utilizzare un eventuale credito erariale tramite F24 RUOL per compensare i debiti di cartelle esattoriali superiori a 1.500 euro scaduti, in modo tale da rientrare sotto soglia.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto alcune restrizioni alla disciplina delle compensazioni orizzontali e ha esteso l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail, anche se il saldo finale è positivo. La manovra dell’anno scorso ha, in particolare, inibito la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Cal riguardo, la circolare 16/E/2024 ha recentemente chiarito che: “il novellato comma 49-quinquies dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 stabilisce, al quarto periodo, che, ove non si applichi il sopra descritto divieto alle compensazioni, «resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78». In altri termini, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si rende applicabile il solo art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006.”

Nel caso di specie, l’importo del debito è inferiore a 100.000 ma superiore a 1.500. Pertanto, si applica l’art. 31 D.L. n. 78/2010, il quale sancisce il divieto alla compensazione “orizzontale” in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Oltre al pagamento diretto dell’intero debito scaduto, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante una speciale forma di compensazione, le cui modalità attuative sono state stabilite con il D.Dirett. 10 febbraio 2011.

In particolare, il pagamento deve essere effettuato utilizzando nel modello F24 il codice tributo “RUOL”. La circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, chiarisce che la norma:

  • opera con riferimento alle imposte dirette, all’IVA e alle altre imposte indirette;
  • con esclusione dei tributi locali (ad esempio, ICI, IMU o tasse sui rifiuti di vario tipo) e dei contributi di qualsiasi natura (ad esempio, contributi INPS dipendenti, artigiani, commercianti, Gestione separata, così come premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro) e delle sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (ad esempio, per violazioni al codice della strada).

Il Decreto attuativo 10 febbraio 2011 ha chiarito che tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Secondo la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E, rientrano poi tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate, quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta.

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