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Manovra 2025: come cambiano i bonus edilizi

Il disegno di Legge di Bilancio 2025 interviene con importanti novità in materia di bonus edilizi.



Di seguito si ripropone la mappa delle regole applicabili per il 2025-2027, in relazione alle principali detrazioni edilizie, secondo le ultime bozze circolate.

Bonus

Detrazione, durata e limite di spesa

Beneficiari

A cosa si applica

Novità

Bonus casa (prima casa)

50% per il 2025

36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027

Soggetti IRPEF

Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:

  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni
  • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (A.d.E. risoluzione n. 206/2007)

La detrazione resta immutata rispetto al passato ma si applica per le spese sostenute nel solo anno 2025 soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la adibiscono ad abitazione principale.

10 anni

€ 96.000 Spesa max

Bonus casa

(UI diverse da abitazione principale)

36% per il 2025

30% per il 2026-27

Soggetti IRPEF

Come per il bonus prima casa di cui sopra

L’aliquota della detrazione scende già dal 2025

10 anni

€ 96.000 spesa max

Sismabonus

Abitazione principale

  • 50% spese sostenute nel 2025;
  • 36% spese 2026-27

UI diversa da abitazione principale:

  • 36% spese sostenute nel 2025;
  • 30% spese 2026-27

Soggetti IRPEF e IRES.

  • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione
  • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017)

Riduzione delle aliquote rispetto al passato con “sostanziale” allineamento a quanto previsto per la detrazione ristrutturazione edilizia “ordinaria”

10 anni

€ 96.000 spesa max

Ecobonus

Abitazione principale

  • 50% spese sostenute nel 2025;
  • 36% spese 2026-27

UI diversa da abitazione principale:

  • 36% spese sostenute nel 2025;
  • 30% spese 2026-27

Soggetti IRPEF e IRES

Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
  • Interventi di isolamento termico dell’involucro
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microgeneratori

Riduzione delle aliquote rispetto al passato con “sostanziale” allineamento a quanto previsto per la detrazione ristrutturazione edilizia “ordinaria”

10 anni

Variabile

€ 30.000 - € 60.000

Bonus mobili

50% per il solo 2025

Soggetti IRPEF

Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:

  • mobili
  • elettrodomestici nuovi
  • forni di classe non inferiore alla classe A
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di
  • classe non inferiore alla classe E
  • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F

Prorogato di un anno

10 anni

€ 5.000

Esce dal panorama delle detrazioni, invece, il bonus verde, che non dovrebbe essere prorogato.

Da ultimo si segnala come, novità assoluta della manovra, anche i bonus edilizi rientrano nell’ambito della generale revisione delle detrazioni, da includere nel nuovo art. 16-ter del TUIR. Nel dettaglio, si introduce:

  • una drastica riduzione della detrazione per redditi superiori a € 75.000,
  • una riduzione più temperata per redditi complessivi di importo inferiore, considerando altresì il numero dei componenti del nucleo familiare.

Tale limitazione dovrebbe applicarsi soltanto per le sole persone “fisiche private”, senza impatto per i soggetti con reddito d’impresa.

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