Passa ai contenuti principali

La patente a crediti nei cantieri

 


Il Decreto attuativo in vigore dal 1° ottobre 2024 e le indicazioni operative dell'INL

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il provvedimento entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare 23 settembre 2024, n. 4  - ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Premessa

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è, da sempre, un tema “caldo” nella gestione dei rapporti di lavoro: la necessità impellente è quella di contemperare le esigenze produttive delle aziende (che, in alcuni casi, vedono le disposizioni attinenti alla tematica in commento, come un insieme di dettami burocratici) e la tutela della salute dei lavoratori (peraltro, garantita costituzionalmente). In tal senso, particolare attenzione deve essere riposta nelle aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Patente a crediti: le disposizioni del D.M. n. 132/2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con D.M. 18 settembre 2024, n. 132- ha introdotto il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri. Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ex art. 100, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.


Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità DURC (autocertificabile);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi DVR (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale DURF (autocertificabile);
  • avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
 
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione, ex art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  • eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ex art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 
Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:
- le pubbliche amministrazioni;
- i rappresentanti lavoratori per la sicurezza;
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- il responsabile dei lavori;
- i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi. La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

I primi chiarimenti operativi dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare 23 settembre 2024, n. 4 (ALLEGATA) - ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Tra le altre cose, l’INL ha chiarito che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.


L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documenti equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Si allega il fac-simile di autocertificazione/certificazione sostitutiva  per il rilascio della patente a crediti.

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________

in qualità di:

  •          rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
  •          lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31 ottobre 2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31 ottobre 2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 1° novembre 2024.

 

Luogo _____________________

Data _______________________

 

IL DICHIARANTE

_______________________________________

 

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...