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Il DURF: cos’è, come funziona e come si richiede

 


In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Circolare 23 settembre 2024, n. 4 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal 1° ottobre, dunque, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it/.

Tra i requisiti per ottenere la nuova patente, tuttavia, vi è il possesso del DURF. Vediamo, dunque, cos’è questo documento e come si ottiene.


La disciplina generale del DURF

Diversamente dal DURC, il DURF è richiesto come requisito alle aziende che devono documentarlo solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Il DURF, infatti, nasce come misura di prevenzione dei rischi da mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive.

Per quanto attiene alla patente a crediti, secondo quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta:

  • che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa;
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente;
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici […].

In mancanza dei suddetti presupposti, o di uno di essi, il richiedente non è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 17-bis in parola e di conseguenza non ha l’obbligo di comprovare il possesso del DURF.

Più nel dettaglio, per il rilascio del certificato è necessario che i contribuenti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il certificato attestante i requisiti richiesti viene rilasciato di regola da qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente e tiene conto dei requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute fiscali.

Non sembrano essere soggetti all’obbligo del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno 3 anni.

Diversamente, significherebbe escludere ab origine tali soggetti da coloro che possono svolgere attività nei cantieri a prescindere dal requisito di regolarità che non potrebbe essere evidentemente oggetto di certificazione per carenza del requisito soggettivo previsto ai fini del rilascio.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n. 1 ha illustrato alcuni degli aspetti attinenti alle disposizioni di all’art. 17-bis del D.Lgs 241/1997 (come modificate dal “Collegato Fiscale” - D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 conv. Legge 19 dicembre 2019, n. 157). Di seguito, dunque, analizzeremo gli aspetti salienti in merito alla gestione delle ritenute fiscali da operarsi a cura degli appaltatori e subappaltatori coinvolti in un appalto.

Ambito soggettivo di applicazione

Il comma 1 del citato articolo 17-bis si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato. Il comma 1 prevede, inoltre, che la manodopera operi utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Nel dettaglio, alla luce del combinato disposto di cui al comma dell’articolo 17-bis e al comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 17-bis si applica ai seguenti soggetti:
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
- curatore fallimentare commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato;
condominio.

Diversamente, sono esclusi dall’applicazione della normativa:

  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR;
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
  • soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

La catena di soggetti

Sia sulla base della ratio legis sopra menzionata, sia in virtù del tenore letterale del comma 1 dell’articolo 17-bis, che fa riferimento ai soggetti che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che presentano i presupposti di applicabilità che saranno esaminati di seguito, tutti i predetti “soggetti” possono rivestire la qualifica di committente.

Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell’ambito di applicazione, in presenza dei presupposti di applicabilità.

Al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione, e affidatario.

Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).

Cause di esonero

Sono escluse dall’applicazione della norma, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

a) risultino in attività da almeno 3 anni (al fine di evitare fenomeni di soggetti con vita breve e che tendono ad estinguersi appena sottoposti a controlli);

b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

c) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

d) abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime:

  • al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei 13 crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
  • al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

 

Presupposti e indici di applicabilità

Il comma 1 dell’articolo 17-bis prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal comma 5, ossia:

  1. l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  2. l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appaltosubappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:

c1) prevalente utilizzo di manodopera;
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Vediamo, nel dettaglio, le singole casistiche.

Presupposto

Descrizione del presupposto

Affidamento ad “un’impresa”

 

  • L’affidamento riguarda "il compimento di una o più opere o di uno o più servizi". Rientreranno nell’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e servizi.
  • L’affidamento deve essere poi riferito "a un’impresa".
  • In presenza di affidamenti a più imprese, l’applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis  sarà valutata per ciascuna di esse.
  • Nel caso di imprese associate in un’associazione temporanea di impresel’ATI sarà da intendersi unitariamente ai sensi della disposizione normativa in esame.

Imputazione pro-rata temporis

 

  • Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
  • Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.
  • Ai fini del computo della predetta soglia, si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa.
  • In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.

Tipologia contrattuale

L’affidamento del compimento delle opere o servizi deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (es: contratto di cessione dei beni con posa in opera).

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in esame i contratti di somministrazione lavoro (art. 30 D.Lgs. n. 81/2015) i quali si caratterizzano per la circostanza che l’agenzia di somministrazione autorizzata «mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo”.

Viceversa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro, la quale si verificherà al ricorrere dei presupposti di applicabilità e a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale prescelta dalle parti.

Prevalente utilizzo di manodopera

 

La "prevalenza" è verificata in particolare nei contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi o ai contratti di affidamento di opere (nel compimento di servizi l’utilizzo della manodopera è in pratica esclusivo).

Per "manodopera" si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali, obbligo che ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.

Per determinare la prevalenza utilizzo manodopera:

  • al numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato,
  • al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

RETRIBUZIONE LORDA DIPENDENTI E ASSIMILATI
PREZZO COMPLESSIVO OPERA
> 50%

Sede committente

Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire "presso le sedi di attività del committente".

I “committenti” potranno essere indifferentemente gli originari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali.

Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.

Utilizzo beni strumentali

Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire "con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Quali beni?

  • ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali,
  • la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.

È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

 

Divieto di compensazione dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali

Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis e non ricorrano le cause di esonero di cui al successivo comma 5, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente.

  • divieto di compensazione dei crediti;
  • invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente;
  • sospensione dei pagamenti da parte del committente.

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

sostituti d’imposta interessati dall’applicazione del divieto sopra descritto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti (es: crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.

Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (es: i crediti tributari IVA, imposte dirette, i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori) ma è ammessa la compensazione con i debiti propri dell’impresa.

Modalità di ripartizione delle retribuzioni, ore lavorate e ritenute per singolo appalto

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:

  1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente;
  2. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  3. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);
  4. il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.

La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le relative ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono determinate:

  • escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto. Devono invece essere incluse le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
  • rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente all’orario complessivo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi retribuiti).

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall’impresa compilando un distinto modello F24 per ognuno di essi, secondo le istruzioni impartite con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019.
Invece, la quota di ritenute alla quale non è applicabile l’articolo 17-bis è versata cumulativamente dall’impresa, con un modello F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.

 

Si consideri il seguente esempio relativo a un certo mese e si assuma che solo per il committente Alfa ricorrano i presupposti di applicabilità dell’articolo 17-bis.

 

Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

  • che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;
  • che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
  • che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Sanzioni

Il comma 4 dell'articolo 17-bis prevede che, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

La disposizione, di natura sanzionatoria, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis e le siano state irrogate le correlate sanzioni.

Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali - riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio presso il medesimo - non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e  14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Stante il dato letterale della norma, tale somma non è dovuta quando - nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 - l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in commento, restano altresì fuori dall'ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d'imposta di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 471 del 1997).

La procedura di richiesta del DURF

L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello - istanza (cfr. sotto). La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del  sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello - pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello - pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente.

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

L’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

FAC SIMILE

 

 

 

Esemplificando

Ipotesi 1

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore superiore a 200.000 euro

Soggetto in attività da meno di 3 anni

NO

NO

SI, indicando che DURF non è necessario

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Non vengono utilizzati beni strumentali del committente

Sono presenti debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 2

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da almeno 3 anni

NO

NO

Si, indicando che il requisito non è obbligatorio

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Presenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 3

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da almeno 3 anni

SI

SI, ma non può essere richiesto per mancanza del requisito di regolarità

NO

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi non evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Presenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 4

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da meno di 3 anni

SI

SI, ma non può essere richiesto perché manca il requisito di anzianità

SI, indicando che il requisito non è presente per il requisito soggettivo di anzianità

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Assenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 5

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da meno di 3 anni

SI

SI

SI

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Assenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 6

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da meno di 3 anni

SI

SI, ma non può essere richiesto per mancanza dei requisiti di anzianità e regolarità

NO

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi non evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Assenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 7

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da almeno 3 anni

SI

SI, ma non può essere richiesto per mancanza di regolarità

NO

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Assenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 8

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da meno di 3 anni

NO

NO

SI, indicando che il requisito non è obbligatorio

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi non evasi regolarmente

Lavori non svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Presenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 9

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da almeno 3 anni

NO

NO

SI, indicando che il requisito non è obbligatorio

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi evasi regolarmente

Lavori non svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Presenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

Ipotesi 10

Caratteristiche dei lavori

Condizioni soggettive del richiedente

DURF necessario per la patente

DURF necessario

Patente a crediti necessaria

Appalto o subappalto con valore inferiore a 200.000 euro

In attività da meno di 3 anni

NO

NO

SI, indicando che il requisito non è obbligatorio

Prevalenza di manodopera

Obblighi dichiarativi non evasi regolarmente

Lavori non svolti presso la sede del committente

Negli ultimi 3 anni il soggetto non ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi

Vengono utilizzati beni strumentali del committente

Presenza di debiti superiori a 50.000 euro

 

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