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Locazioni brevi: da settembre 2024 le dotazioni di sicurezza minime per evitare le sanzioni

 


Il D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto “Anticipi”) ha introdotto l’obbligo di dotare le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, di dotazioni di sicurezza:

  • le unità gestite nelle forme imprenditoriali dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalle normative statali e regionali vigenti. Ciascun impianto dovrà essere dotato della propria dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, che sarà valida fino a che non verranno apportate modifiche a quell’impianto che comporteranno il rilascio di una nuova dichiarazione. La dichiarazione di conformità non perde di validità in caso di manutenzione ordinaria oppure dopo aver effettuato semplici verifiche o controlli dell’impianto;
  • tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, quindi anche quelle non gestite nelle forme imprenditoriali di cui si è detto, dovranno, in ogni caso, essere dotate di:
    • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
    • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per quanto riguarda gli estintori, oltre alla presenza della certificazione al momento dell’installazione, dovrà essere prevista la manutenzione periodica da parte di personale specializzato.

Per quanto attiene la manutenzione degli estintori, vi sono sei fasi:

  1. controllo iniziale;
  2. sorveglianza (a cura del proprietario);
  3. controllo periodico (con cadenza semestrale);
  4. revisione programmata (sostituzione del materiale estinguente alle scadenze stabilite);
  5. collaudo (test idrostatico del serbatorio/bombola);
  6. manutenzione straordinaria.

Regime sanzionatorio - Ai sensi dell’art. 13-ter, comma 9 , del D.L. n. 145/2023, il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di dotazioni minime di sicurezza comporta l’applicazione:

  • delle sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile, nell’ipotesi di esercizio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale e di assenza dei requisiti;
  • della sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata, in ipotesi di assenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tali sanzioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Data di entrata in vigore - L’adeguamento delle unità immobiliari oggetto di locazione turistica con le prescritte dotazioni di sicurezza andrà eseguito entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.

L’attività di vigilanza sarà effettuata dalla polizia locale.

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