Passa ai contenuti principali

Proroga quinta rata rottamazione-quater. Si attende la pubblicazione in G.U.

Si attende l’ufficialità della proroga della quinta rata della rottamazione delle cartelle, art. 1 , commi 231-252, Legge n. 197/2022 in scadenza originaria al 31 luglio. 


La proroga è stata inserita nel
 decreto correttivo del CPB, ossia nel decreto approvato dal Governo il 26 luglio 2024 in esame definitivo, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il termine del 31 luglio viene spostato al 15 settembre. In realtà il 15 cadrà di domenica, per cui il versamento potrà essere effettuato entro lunedì 16 di settembre.  Bisognerà attendere comunque il testo finale del decreto sia per verificare la nuova scadenza sia per l’eventuale applicabilità degli ulteriori 5 giorni di tolleranza.

Fonti "di Governo", riprese dalle principali testate giornalistiche, hanno diffuso ufficiosamente, nel pomeriggio del 30 luglio, il testo dell'art. 6 del decreto Correttivo, che reciterebbe: "Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231 , della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244 , della predetta legge n. 197 del 2022".

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avverrà oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 giorni di tollerenza)

 

Contribuenti “ordinari”

1ª, 2ª e 3ª rata

15 marzo

4ª rata

31 maggio

5ª rata

15 settembre 2024  (+ tolleranza  5 gg?)

6ª rata

30 novembre

 

Contribuenti dei territori alluvionati

1ª e 2ª rata

15 marzo

3ª rata

31 maggio

4ª rata

31 agosto

5ª rata

31 ottobre

L’adozione della proroga era stata sollecitata dalla Commissione Bilancio del Senato, con un’osservazione inserita nel parere al suddetto decreto.

Dovrebbe rimanere al 31 agosto la scadenza della quarta rata per i contribuenti dei territori alluvionati. Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’art. 1, comma 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.

Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la terza rata, la quarta come detto scadrà a fine agosto. 

Commenti

Post popolari in questo blog

Lavoratori con patenti a punti: serve il DURF

Con effetti dal 1° ottobre 2024, l’ art. 29, comma 19 , del D.L. n. 19/2024 (Decreto “PNRR”) ha previsto per i soggetti che operano nei cantieri la c.d. patente a punti. L’intervento è stato effettuato con la sostituzione del contenuto di cui all’ art. 27   del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, c.d. “TUSL”). Nel complesso, ai sensi dell’ art. 27  del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’ art. 89, comma 1 , lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Quando si parla di cantieri temporanei o mobili si fa riferimento a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X  del D.Lgs. n. 81/2008. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili c

Locazioni brevi: da settembre 2024 le dotazioni di sicurezza minime per evitare le sanzioni

  Il  D.L. n. 145/2023  (c.d. Decreto “Anticipi”) ha introdotto l’obbligo di dotare le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, di  dotazioni di sicurezza : le unità gestite nelle forme imprenditoriali dovranno essere munite dei  requisiti di sicurezza degli impianti , come prescritti dalle normative statali e regionali vigenti. Ciascun impianto dovrà essere dotato della propria  dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato , che sarà valida fino a che non verranno apportate modifiche a quell’impianto che comporteranno il rilascio di una nuova dichiarazione.  La dichiarazione di conformità non perde di validità in caso di manutenzione ordinaria oppure dopo aver effettuato semplici verifiche o controlli dell’impianto ; tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, quindi anche quelle non gestite nelle forme imprenditoriali di cui si è detto, dovranno, in ogni caso, essere dotate di: dispositivi per la rilevazione di gas