Si attende l’ufficialità della proroga della quinta rata della rottamazione delle cartelle, art. 1 , commi 231-252, Legge n. 197/2022 in scadenza originaria al 31 luglio.
Il termine del 31 luglio viene spostato al 15 settembre. In realtà il 15 cadrà di domenica, per cui il versamento potrà essere effettuato entro lunedì 16 di settembre. Bisognerà attendere comunque il testo finale del decreto sia per verificare la nuova scadenza sia per l’eventuale applicabilità degli ulteriori 5 giorni di tolleranza.
Fonti "di Governo", riprese dalle principali testate giornalistiche, hanno diffuso ufficiosamente, nel pomeriggio del 30 luglio, il testo dell'art. 6 del decreto Correttivo, che reciterebbe: "Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231 , della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244 , della predetta legge n. 197 del 2022".
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avverrà oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 giorni di tollerenza) | ||
Contribuenti “ordinari” | 1ª, 2ª e 3ª rata | 15 marzo |
4ª rata | 31 maggio | |
5ª rata | 15 settembre 2024 (+ tolleranza 5 gg?) | |
6ª rata | 30 novembre | |
Contribuenti dei territori alluvionati | 1ª e 2ª rata | 15 marzo |
3ª rata | 31 maggio | |
4ª rata | 31 agosto | |
5ª rata | 31 ottobre |
L’adozione della proroga era stata sollecitata dalla Commissione Bilancio del Senato, con un’osservazione inserita nel parere al suddetto decreto.
Dovrebbe rimanere al 31 agosto la scadenza della quarta rata per i contribuenti dei territori alluvionati. Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’art. 1, comma 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.
Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la terza rata, la quarta come detto scadrà a fine agosto.
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