L'art. 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato.
In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che
- alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato,
è possibile fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite mensile di
- 650,00 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
- 500,00 euro per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.
L'esonero:
- è garantito per massimo 24 mesi,
- non è applicabile al lavoro domestico né all'apprendistato.
!!!!! | Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo, rientrano anche quelli instaurati con lavoratori già assunti in precedenza, ma per effetto di:
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- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni .
!!!!! | L'operatività e quindi l'applicazione del bonus under 35 in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell'INPS. |
Affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo, è necessario che:
- rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi (
ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 ); - non abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (
Legge n. 223/1991 ) nella stessa unità produttiva; - non abbia proceduto, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, a licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva del primo, pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Bonus Giovani | ||
Beneficiari | datori di lavoro del settore privato, che assumono o trasformano, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato lavoratori che
La misura spetta anche in caso di:
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Incentivo | Misura | esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite mensile di:
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Durata | massimo 24 mesi | |
Periodo di validità | dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 | |
Caratteristiche |
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Autorizzazione Commissione UE | Necessaria | |
Decreto interministeriale | per la definizione delle modalità attuative dell'esonero | |
Condizioni di spettanza |
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