Il regime di esonero dagli adempimenti IVA è applicabile ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972).
Nel caso in cui i produttori agricoli abbiano realizzato un volume d’affari pari a zero, gli stessi possono comunque rientrare nel regime di esonero. Ciò in considerazione del fatto che gli stessi non hanno conseguito un volume d’affari superiore ad euro 7.000 (risoluzione 22 ottobre 1992, n. 441248).
I produttori agricoli che rientrano in tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:
- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione e quindi tenuta della contabilità;
- liquidazione periodica IVA;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Gli unici adempimenti a carico dei predetti soggetti sono:
- essere in possesso del numero di partita IVA;
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- numerare e conservare le “autofatture di vendita” emesse dagli acquirenti soggetti passivi IVA;
- trasmettere in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro), che è venuto meno per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2019.
Le istruzioni al modello ministeriale forniscono chiarimenti dettagliati con riferimento alle modalità di compilazione dei diversi quadri del dichiarativo in relazione alle diverse tipologie di produttori agricoli.
Il regime speciale agricolo: in base al regime speciale previsto dall’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, l’IVA dovuta dai produttori agricoli per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata allo stesso Decreto, viene determinata dalla differenza tra IVA addebitata ai clienti nelle aliquote ordinarie (4%, 10%, 22%) proprie dei singoli prodotti e IVA a credito, che deriva dall’applicazione all’imponibile delle stesse vendite di un’aliquota detta percentuale di compensazione (fissata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole). Si tratta, in sostanza, di una detrazione forfetizzata. Il regime speciale non si applica ai produttori agricoli il cui volume d’affari non superi euro 7.000, operando per tali soggetti, salvo opzione contraria, il regime di esonero di cui al comma 6 del predetto art. 34.
Imprese agricole e determinazione base imponibile: i righi da VF38 a VF55 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti.
In particolare, nel rigo VF38 (riservato alle imprese agricole miste) devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste (art. 34, comma 5). L’imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VF53.
Per il calcolo dell’imposta detraibile nei limiti previsti dal comma 5 dell’art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, paragrafo 6.4.


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