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Collegamento tra POS ed RT: obblighi ed esoneri in chiaro

 


Non c’è obbligo di collegamento tra il POS e la biglietteria automatizzata posto che per i corrispettivi riconducibili a tale ultimo strumento di certificazione, è prevista l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

In tale caso, i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono infatti già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), come previsto dal D.M. 13 luglio 2000.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 44/2026 in materia di: Obbligo di collegamento tra strumento di pagamento elettronico e strumento di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi - Art. 2, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Nel documento di prassi in parola sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito ad altre attività specifiche e al necessario collegamento virtuale tra POS ed RT alla luce delle novità previste dall’art. 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di Bilancio 2025 che è intervenuto sull’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Si veda il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.

Attività non soggette a certificazione dei corrispettivi

Non c’è obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale. Nello specifico si trattava di attività di sala giochi, sala carambole e ping pong, attività rientranti nell’esonero previsto dal D.M. MEF 10 maggio 2019.

E sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice “natura IVA” N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Attività soggette a certificazione dei corrispettivi

Per l’attività di bar e ristorazione occorre avere un pos dedicato associato al registratore di cassa accreditato e censito nel cassetto fiscale. Si ricorda che il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento “virtuale” di tipo logico che consiste in una comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso un’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”. Si veda anche la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 19 febbraio 2026.

Il collegamento mediante il protocollo di “Scambio Importo”, tipicamente utilizzato per semplificare l’attività dell’esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell’adempimento previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Utilizzo di un unico POS per diversi RT

Non è vietato l’impiego di un unico POS per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all’obbligo di collegamento tra POS e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare. Dunque ai fini del rispetto della norma, rileva il fatto che sia data evidenza altresì dei dati dei pagamenti elettronici.

I dati dei pagamenti elettronici devono essere memorizzati puntualmente mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi e da questo trasmessi in forma aggregata giornaliera all’Agenzia delle Entrate insieme ai dati dei corrispettivi.

Utilizzabilità e collegabilità a “registratori di cassa” di dispositivi POS portatili tramite smartphone o altri modelli autonomi

Non c’è un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione alla loro utilizzabilità, fermo restando l’obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

Riferimenti normativi:





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