L’esonero dalla fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari che
effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone
fisiche è stato previsto a regime a opera del D.Lgs. n. 81/2025.
Pertanto, esso trova naturale applicazione anche per il
periodo d’imposta 2026 e seguenti, con l’obiettivo di
proteggere la privacy di dati particolarmente sensibili.
Si ricorda che, per effetto
dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di utilizzo della
fatturazione elettronica:
- a novembre 2018, il Garante della
privacy è intervenuto con il provvedimento del 15 novembre 2018
n. 481 evidenziando la presenza di «rilevanti criticità in
ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei
dati personali»;
- al fine di risolvere e superare questa
criticità:
- l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 21
dicembre 2018 ha modificato il provvedimento del 30 aprile 2018 contenente
le «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche»;
- il Legislatore, con l’art. 10-bis, D.L.
n. 119/2018, successivamente modificato dall’art. 1, comma 53,
Legge di stabilità 2019, ha disposto che, per il 2019, i
soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS non possono emettere fattura elettronica con
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema TS (a
prescindere dal fatto che il contribuente manifesti l’opposizione
all’invio dei dati);
- nell’ambito del D.L. n. 135/2018, il Legislatore è
nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle
prestazioni sanitarie, prevedendo che «le disposizioni di cui
all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti
all’invio del dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle
fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate
nei confronti delle persone fisiche».
Pertanto, il divieto di
fatturazione elettronica da sempre opera con riferimento a tutte le operazioni
sanitarie rese a persone fisiche. In altri termini, fin dal primo
anno di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (2019),
il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il sistema di
interscambio (SdI) ha riguardato:
- le operazioni i cui dati devono
essere inviati al sistema TS;
- tutte le prestazioni sanitarie rese
a persone fisiche.
L’inibizione all’emissione della
fatturazione elettronica è stata poi di volta in volta estesa agli
anni successivi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
Infine, con l’approvazione
definitiva del D.Lgs. n. 81/2025 entrato in vigore il 13 giugno 2025, è stato
previsto in modo strutturale l’esonero dalla fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari che effettuano prestazioni nei
confronti di persone fisiche; l’art. 2 del decreto ha,
infatti, eliminato dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, il
riferimento ai periodi d’imposta durante i quali tale divieto ha operato in via
transitoria. Il veto di emettere fattura elettronica si applica a chi
fornisce prestazioni sanitarie o effettua cessioni di beni riconducibili
al settore sanitario nei confronti di consumatori finali.
Lo scopo di prevedere l’esonero
come misura strutturale è quello di evitare investimenti onerosi da
parte delle strutture sanitarie e dell’amministrazione fiscale per
l’implementazione di sistemi alternativi al SdI, al fine di garantire
un’adeguata tutela dei dati sensibili contenuti nelle fatture
sanitarie.
Anche per il periodo
d’imposta 2026, quindi, il corretto comportamento da
adottare da parte degli operatori sanitari è il seguente:
- per le operazioni sanitarie rese a persone
fisiche, emissione di fattura cartacea;
- per le operazioni sanitarie e le operazioni di
altra natura certificate con unico un documento a persone
fisiche, emissione di fattura cartacea;
- per le operazioni sanitarie effettuate nei
confronti di soggetti diversi da persone fisiche, emissione di fattura
elettronica.

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