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Legge di Bilancio 2026: le misure a sostegno della famiglia

 


Risulta particolarmente corposo il “pacchetto famiglia” previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che reca importanti novità per favorire la genitorialità tra cui: l’innalzamento dell’età del figlio a 14 anni ai fini della fruizione del congedo parentale, alcune disposizioni in materia di ISEE e di integrazione del reddito delle lavoratrici madri, nonché un nuovo contributo per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie.

Nel dettaglio, le principali misure previste sono:

AGEVOLAZIONE

DESCRIZIONE IN SINTESI

Contributo alle lavoratrici con figli

Si interviene sulla decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno 2 figli, ovverosia l’esonero della quota IVS in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi:

  • redditi di lavoro autonomo,
  • redditi d’impresa in contabilità ordinaria,
  • redditi d’impresa in contabilità semplificata
  • redditi da partecipazione

e che non hanno optato per il regime forfetario.

La decontribuzione opera se la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non superi l’importo di 40.000,00 euro su base annua

Bonus mamme 2026

Riconoscimento su domanda, per il 2026, alle madri dipendenti o autonome con 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età, con un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

L’integrazione è riconosciuta anche alle madri, dipendenti e autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, solamente se il reddito da lavoro non consegue da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità, esenti da contributi e imposizione fiscale e non rilevanti a fini ISEE, che spettano dal 1° gennaio al novembre 2026, vengono corrisposte in unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.

ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

  • viene ampliata la franchigia della prima casa, ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nonché la scala di equivalenza ai fini dell’accesso a specifiche prestazioni con incremento delle maggiorazioni per le famiglie con più di un figlio;
  • ai fini del patrimonio mobiliare ISEE devono essere computate le giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero;
  • viene rafforzata la presentazione della DSU precompilata.

Congedo parentale e congedo per malattia del figlio

Modificando il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i, si estende l’applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti in riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o affidamento, in riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno. Rimane fermo che, in ogni caso, il congedo non spetta dopo il compimento della maggiore età da parte della persona adottata o in affidamento.

Viene altresì modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni che spettano, per il medesimo giorno, alternativamente tra i genitori. La modifica dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore e ne estende l’applicabilità ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati

Istituito un fondo da 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.

Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Vengono previsti contributi per:

  • il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici per i nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro;
  • la frequenza di scuole paritarie di importo fino a 1.500 euro a studente frequentante: una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.


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