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PEC amministratori entro il 31/12/2025. No all'utilizzo della PEC della società

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro” il Legislatore ha inserito specifiche disposizioni in merito all’obbligo di domicilio digitale / PEC degli amministratori di società che “spiazzano”, di fatto, le indicazioni di Unioncamere / Notariato.

In particolare, ora, è previsto che:
  • l’obbligo riguarda l’Amministratore unico / delegato o in mancanza il Presidente del CdA;
  • la PEC degli amministratori non può coincidere con quella della società;
  • per le società già iscritte al Registro Imprese all’1.1.2025 la comunicazione della PEC va effettuata entro il 31.12.2025;
  • in caso di inadempimento è applicabile la sanzione da € 206 a € 2.064.



Il D.L. n. 159/2025 (Decreto sicurezza lavoro), in vigore dal 31 ottobre scorso, interviene in materia di obbligo di comunicazione della pec degli amministratori di società alla camera di commercio, ex comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Secondo il MIMIT, nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 e nota prot. n. 127654 del 25 giugno 2025, l’amministratore deve comunicare la PEC “personale” e non quella della società entro il 31 dicembre 2025 per le imprese già iscritte “la ratio della norma è indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”.

Secondo Unioncamere e Assonime (lettera UnionCamere 2 aprile 2025 - circolare Assonime 15/2025) invece:

  • per gli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, non è previsto alcun termine per la comunicazione: l’adempimento sarà richiesto solo in caso di nuove nomine o conferme.
  • l’obbligo in parola potrà essere rispettato anche comunicando la PEC della società, senza necessità che ogni amministratore ne possieda una personale.

Ancora Unioncamere riteneva che l’amministratore/liquidatore potesse alternativamente: indicare il proprio domicilio digitale personale; indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società; indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società; “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

Detto ciò, con il nuovo intervento normativo, si interviene su un doppio binario, prevedendo che (vedi dossier ufficiale del D.L. n. 159/2025):

  • l’obbligo non grava su tutti gli amministratori della società, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.
  • per le imprese già scritte nel Registro delle imprese, queste comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa.

Viene così superato con una specifica norma il contrasto tra le indicazioni fornite da Unioncamere e Assonime e le suddette istruzioni ministeriali.

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