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Autoimpiego under 35 settori strategici: chi può ottenere l'esonero contributivo

L'INPS, con Circ. 27 novembre 2025 n. 147, definisce requisiti e aree di attività per usufruire dello sgravio contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato da parte di giovani under 35 che avviano un'impresa attiva nello sviluppo di nuove tecnologie o nella transizione digitale ed ecologica.



La Circ. INPS 27 novembre 2025 n. 147 fornisce le istruzioni operative relative all'esonero contributivo introdotto dall'art. 21 DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L'intervento è finalizzato a sostenere l'autoimpiego giovanile nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica, stabilendo criteri, modalità di accesso e regole per la fruizione dell'incentivo.

Soggetti destinatari

Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro che possiedono contemporaneamente una serie, corposa, di requisiti specifici. La circolare chiarisce che possono accedere all'esonero contributivo coloro che, alla data di avvio dell'attività imprenditoriale, risultano disoccupati e non hanno ancora compiuto 35 anni (intendendo 34 anni e 364 giorni).

È inoltre necessario che l'attività imprenditoriale:

  • sia stata avviata sul territorio nazionale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • operi in uno dei settori strategici individuati dal Decreto attuativo e richiamati dalla Circolare, definiti sulla base di criteri relativi a investimenti in tecnologie green e digitali, domanda di lavoro e competitività dell'impresa;
  • rientri nei codici ATECO aggiornati per coerenza alla classificazione ATECO 2025 tramite apposito allegato alla circolare.

Ulteriori condizioni riguardano la dimensione aziendale, sono infatti ammesse le piccole imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che soddisfano requisiti quali numero di addetti inferiore a 50 e fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, oltre alle condizioni cumulative previste per gli aiuti all'avviamento (assenza di utili distribuiti, mancata acquisizione di altre imprese oltre certe soglie, ecc.).

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che risultino destinatari di decisioni di recupero di aiuti di Stato non rimborsati o depositati secondo la cd. clausola Deggendorf.

La medesima disposizione normativa prevede inoltre che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Le modalità di riconoscimento di tale contributo non sono state trattate dalla Circ. 147/2025 e saranno illustrate con successiva specifica circolare.

Modalità di domanda e condizioni di accesso

La domanda di accesso all'esonero contributivo deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, utilizzando il modulo dedicato nella sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21”.

Nel modello il datore di lavoro deve indicare:

  • dati dell'impresa e la data di costituzione;
  • la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese;
  • le informazioni che attestano l'appartenenza ai settori ammessi;
  • dati anagrafici del soggetto che ha avviato l'attività e il suo status di disoccupato, verificato poi dall'INPS tramite banca dati del Ministero del Lavoro;
  • dati del lavoratore assunto o da assumere;
  • la tipologia contrattuale (che deve essere a tempo indeterminato, esclusi apprendistato e lavoro domestico);
  • la retribuzione prevista e l'aliquota contributiva datoriale applicabile;
  • la dichiarazione di non cumulo con altri esoneri o riduzioni contributive.

L'INPS, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei requisiti, al calcolo del beneficio spettante e al controllo della disponibilità delle risorse finanziarie. In caso d'istanze riferite a rapporti non ancora avviati, l'Istituto accantona le risorse e invita il datore di lavoro a trasmettere la comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni, pena la perdita dell'accantonamento.

Il diritto all'agevolazione è subordinato anche:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2015), tra cui assenza di obblighi preesistenti di assunzione, rispetto del diritto di precedenza e assenza di sospensioni lavorative incompatibili;
  • alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità con gli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza, al rispetto della contrattazione collettiva applicabile;
  • al rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato e dell'obbligo di incremento occupazionale netto, valutato in Unità di Lavoro Annuo nei 12 mesi successivi all'assunzione.

Modalità di fruizione dell'incentivo e termini

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite di 800 euro mensili per lavoratore. Il beneficio può essere riconosciuto per massimo 3 anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Per i rapporti iniziati o cessati nel mese, il massimale viene riproporzionato; mentre per i rapporti part-time è ridotto in proporzione all'orario.

Per esporre l'agevolazione contributiva a partire dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, i datori di lavoro autorizzati devono compilare nella sezione <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>  <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

<CodiceCausale>: inserire il nuovo codice “EA34”, relativo all'esonero per autoimpiego nei settori strategici (art. 21, DL 60/2024).

<IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il numero di protocollo della domanda telematica.

<TipoIdentMotivoUtilizzo>: valorizzare con “PROTOCOLLO”.

<AnnoMeseRif>: indicare l'anno/mese a cui si riferisce il conguaglio.

<BaseRif>: inserire la retribuzione imponibile del mese, solo per periodi arretrati (quando <AnnoMeseRif> ≠ mese di competenza).

<ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato relativo alla competenza specifica.

L'INPS effettua controlli successivi per verificare il mantenimento dei requisiti e il rispetto dell'incremento occupazionale netto. In caso di fruizione indebita, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei contributi e all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

Fonte: Circolare INPS 27 novembre 2025 n. 147

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