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Assunzioni agevolate nel 2026

bonus per l'assunzione a tempo indeterminato di under-35donne e residenti nel Sud Italia, introdotti dal cd. Decreto Coesione nel 2024, saranno i modelli per le agevolazioni del 2026: ma gli esoneri contributivi, da totali, diventano parziali



L'art. 37 del disegno di legge di bilancio 2026 (DDL Bilancio 2026) ripropone, mutatis mutandis, un'agevolazione contributiva volta a favorire l'occupazione giovanile stabile, le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e a sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

In particolare, il provvedimento stanzia le risorse per consentire l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

La durata dell'agevolazione è fissata in 24 mesi e si applica tanto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nel periodo indicato quanto alle trasformazioni, nel medesimo periodo, di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Il funzionamento dell'incentivo, a differenza di quanto previsto per le tre misure agevolative disciplinate dagli art. 22, 23 e 24 del cd. Decreto Coesione (DL 60/2024, convertito dalla L. 95/2024 ), non è declinato nei dettagli.

Il comma 2 dell'art. 37 del DDL affida infatti la disciplina degli specifici interventi, dei relativi requisiti e delle condizioni necessarie interamente a un provvedimento attuativo da emanare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In sede di attuazione è previsto che si tenga conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo dei già richiamati incentivi di cui agli art. 22, 23 e 24 del DL 60/2024.

Risorse

Il medesimo decreto dovrà garantire il rispetto del limite di spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Per tali finalità, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 130 del DDL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. È previsto che tale progetto venga realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Dall'analisi della norma inserita nel disegno di legge di bilancio, volendo fare qualche comparazione, emerge che l'esonero contributivo sarà parziale e non totale, come invece previsto dagli incentivi a favore di giovani, donne svantaggiate e soggetti over-35 assunti nella ZES Mezzogiorno.

Destinatari

destinatari delle agevolazioni verosimilmente saranno analoghi a quelli già beneficiari dei bonus previsti dal Decreto Coesione, e quindi i giovani under 35 che non hanno mai prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le donne svantaggiate individuate dal Reg. UE n. 651/2014 e i soggetti assunti nelle aree ricadenti nella ZES Mezzogiorno, e più precisamente in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Si tratta naturalmente di ipotesi che, ove la norma venisse approvata senza modifiche, rimarrebbero tali, atteso che si tratta di aspetti che verranno disciplinati dal decreto attuativo.

In ogni caso, trattandosi di aiuti di Stato (cfr. art. 108 TFUE), occorrerà sempre un'interlocuzione con la Commissione europea, che possa consentire la concessione dell'agevolazione in conformità alla disciplina comunitaria.

A tal proposito, le agevolazioni appaiono interamente finanziate con risorse statali, con conseguenti minori vincoli rispetto all'eventuale finanziamento con risorse comunitarie.

Ricordiamo che gli art. 22, 23 e 24 del Decreto Coesione prevedono il rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità stabiliti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021–2027”, aggiuntivi rispetto alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di Stato.

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