Passa ai contenuti principali

Sanatoria 2018-2022 per chi ha aderito al CPB

I soli soggetti ISA che hanno aderito al CPB per il 2024-2025 possono accedere alla sanatoria per gli anni pregressi versando, per ciascuna annualità, le somme previste e ottenendo così una sostanziale copertura da tutti gli accertamenti ai fini imposte dirette e dagli accertamenti analitico induttivi ai fini IVA.



Soggetti interessati

Contribuenti ISA che hanno aderito al CPB per il 2024-2025

Costo della sanatoria

Variabile in relazione al punteggio ISA dell'anno

Annualità oggetto
di sanatoria

Una o più annualità 2018-2022 in cui il contribuente ha applicato gli ISA e quelle in cui c'è una causa di esclusione ISA connessa al COVID, al periodo di non normale svolgimento dell'attività o al multiattività

Modalità
di definizione

Pagamento somme dovute in unica soluzione o ratealmente in un massimo di 24 rate mensili

Termine
di versamento

31.3.2025 - unica soluzione o prima rata di max 24 rate mensili

Effetti

Inibiti gli accertamenti ex art. 39, DPR 600/73, e 54, comma 2, secondo periodo, DPR 633/72

CALCOLO DEL COSTO DELLA SANATORIA

La sanatoria prevede, per ciascuna annualità:

  • di individuare un maggior reddito d'impresa/lavoro autonomo e un maggior VAP IRAP calcolato applicando a quanto dichiarato una percentuale inversamente proporzionale al punteggio ISA. In caso di dichiarazione integrativa si considerano quelle presentate al 9.10.2024;

Punteggio

10

8=ISA<10

6=ISA<8

4=ISA<6

3=ISA<4

ISA<3

Maggiorazione

5%

10%

20%

30%

40%

50%

  • di versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi calcolata applicando al maggior reddito un'aliquota inversamente proporzionale al punteggio ISA ottenuto;

Punteggio

8=ISA<10

6=ISA<8

ISA<6

Aliquota imposta

10%

12%

15%

  • di versare l'IRAP calcolata con l'aliquota del 3,9%

In presenza delle specifiche cause di esclusione ISA che consentono comunque di effettuare la sanatoria (codici 4, 15, 16 e 17 nonché 7 aggiunto in sede di conversione del DL 155/2024), la maggiorazione del reddito e del VAP IRAP è pari al 25%, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari al 12,5% e l'IRAP è pari al 3,9%.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta del 30%: per il 2020 e 2021 nonché per tutti gli anni in cui è presente una causa di esclusione ISA che non preclude la sanatoria.

La riduzione non si applica mai in caso di esclusione individuata dal codice 7 (multiattività).

È altresì previsto un importo minimoannuopari a € 1.000 relativo all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; per l'IRAP non è invece previsto un minimo.

I righi di riferimento per individuare il reddito e il VAP dichiarato per ciascuna annualità sono indicati nell'Allegato 1 del Provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024.

TERMINI E MODALITÀ PER ADERIRE ALLA SANATORIA

L'adesione alla sanatoria prevede, quale unico adempimento, il versamento delle imposte sostitutive per le annualità interessate andava effettuato originariamente:

  • entro il 31.3.2025 se il versamento avviene in unica soluzione;
  • a partire dal 31.3.2025 in forma rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale.

A seguito del DL 95/2025, è considerato tempestivo il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 7.4.2025 (art. 2-quater, comma 8, quarto periodo, DL 113/2024).

Sulla base del Provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 (Punto 3.2) i soci di società trasparenti provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva redditi in relazione alla propria quota di partecipazione. In tal caso nel mod. F24 ciascun socio deve indicare nel campo "Codice fiscale del coobbligato ..." il codice fiscale della società e nel campo "Codice identificativo" il codice 73.

In alternativa è possibile che il versamento sia effettuato, in luogo dei socidalla società trasparente. Si evitano così le problematiche connesse alla possibile decadenza dalla sanatoria a causa del mancato versamento delle somme da parte di qualche socio. Per il versamento dell'imposta sostitutiva redditi da parte delle società trasparenti va utilizzato il codice tributo 4075.

Le regole sopra esaminate si applicano anche agli associati e alle associazioni professionali.

Sezione

Cod. tributo

Descrizione

Rateaz./Regione/

Prov./mese rif.

Anno riferimento

ERARIO

4074

Persone Fisiche -

Sostitutiva redditi

Valorizzato nel formato NNRR

Anno

per il quale

si effettua

la sanatoria

4075

Soggetti diversi da Persone

Fisiche - Sostitutiva redditi

1668

Interessi pagamento

rateale codici 4074-4075

Non valorizzato

REGIONI

4076

Sostitutiva IRAP

Valorizzato nel formato NNRR

3805

Interessi pagamento

rateale codice 4076

Non valorizzato

NN è il numero di rata che si sta versando, RR è il numero di rate prescelto

Un'impresa individuale ha dichiarato:

  • per l'anno 2019 un reddito pari € 30.000 (rigo RG33) e un VAP pari a € 25.000 (rigo IQ68) ed ha conseguito un punteggio ISA pari a 3,5;
  • per l'anno 2020 un reddito pari € 40.000 (rigo RG33) e un VAP pari a € 35.000 (rigo IQ68) ed ha conseguito un punteggio ISA pari a 7.

L'adesione alla sanatoria per entrambi gli anni prevede i seguenti conteggi:

  • per l'anno 2019
    • la maggiorazione del reddito è del 40% -> 30.000 x 40% = € 12.000; su tale somma si applica l'imposta sostitutiva ai fini redditi del 15% -> 12.000 x 15% = € 1.800
    • la maggiorazione IRAP è del 40% -> 25.000 x 40% = € 10.000; su tale somma si applica l'imposta sostitutiva ai fini IRAP del 3,9% -> 10.000 x 3,9% = € 390
  • per l'anno 2020
    • la maggiorazione del reddito è del 20% -> 40.000 x 20% = € 8.000; su tale somma si applica l'imposta sostitutiva ai fini redditi dell'8,4% (12% ridotta del 30%) -> 8.000 x 8,4% = € 672, minimo € 1.000
    • la maggiorazione IRAP è del 20% -> 35.000 x 20% = € 7.000; su tale somma si applica l'imposta sostitutiva IRAP del 2,73% (3,9% ridotta del 30%) -> 7.000 x 2,73% = € 191,10

Avendo scelto una modalità di versamento in 3 rate, dovranno essere pagati tre modd. F24 scadenti il 31.3.2025, 30.4.2025 e 31.5.2025. Di seguito la compilazione dei primi due F24:

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...