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Via libera definitivo al ravvedimento legato al CPB 2025-2026

 
Concordato preventivo biennale e regime del ravvedimento hanno effetti anche sui termini per l’accertamento


Con l’approvazione in via definitiva da parte del Senato del Ddl. di conversione del DL 84/2025, avvenuta nella seduta di ieri, si concretizza il ritorno del regime del ravvedimento 2019-2023, legato al CPB 2025-2026.
Il nuovo art. 12-ter del DL 84/2025 si presenta invariato rispetto alla versione approvata dalla Commissione Finanze della Camera, salvo una disposizione introdotta in sede parlamentare, che proroga i termini di accertamento per tutti i contribuenti che aderiscono al CPB 2025-2026, a prescindere dall’applicazione o meno del regime del ravvedimento 2019-2023.
Al pari dello scorso anno, i contribuenti che intendono aderire al CPB ed eventualmente al regime del ravvedimento devono tenere conto anche degli effetti che tali scelte hanno sull’estensione temporale del potere di accertamento in capo all’Agenzia delle Entrate.
Stando al testo approvato infatti: in caso di applicazione del regime del ravvedimento 2019-2023, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (dal 2019 al 2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028; con adesione al CPB 2025-2026, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026; si tratta, in linea generale, degli accertamenti relativi al periodo di imposta 2019 (o 2020, in caso di riduzione del periodo di accertamento in applicazione del regime premiale ISA).
In merito a quest’ultima previsione, possono essere richiamati i chiarimenti forniti dal MEF in risposta all’interrogazione parlamentare 27 novembre 2024 n. 5-03163, che si ritengono applicabili anche alla proroga dei termini introdotta dal nuovo regime del ravvedimento per identità di ratio. L’interrogazione parlamentare esaminava, in particolare, gli effetti dell’intreccio di tale disciplina con il regime premiale ISA che consente, tra l’altro, l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (ai fini delle dirette e IVA) al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale di almeno 8.
Applicando i chiarimenti del MEF alla proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2026, è possibile sostenere che, per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che hanno beneficiato del regime premiale ai fini ISA per il periodo di imposta 2019, i termini di decadenza per l’accertamento sono scaduti il 31 dicembre 2024 e non sono, pertanto, “interessati da alcuna proroga”.
Invece, per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che hanno beneficiato del regime premiale ai fini ISA per il periodo di imposta 2020, i termini di decadenza per l’accertamento scadrebbero il 31 dicembre 2025 e sono pertanto prorogati al 31 dicembre 2026.
In merito all’altra fattispecie di estensione dei termini di accertamento, si ricorda che lo scorso anno l’estensione a fine 2027 del potere di accertamento era stata giustificata considerando la particolare modalità di accesso al ravvedimento, che si concretizzava con il pagamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili (il versamento si può quindi protrarre fino al 28 febbraio 2027).
Con la proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2027 per i periodi oggetto di ravvedimento (2018-2021) si intendeva evitare che la decadenza dal ravvedimento per mancato versamento dell’imposta rateizzata dovuta impedisse di verificare periodi che nel frattempo sarebbero divenuti non più accertabili in base alle regole ordinarie (si pensi, ad esempio, al ravvedimento sul periodo 2020, per il quale la decadenza dal potere di accertamento si verifica a fine 2026).
Questa estensione viene riproposta anche per il regime del ravvedimento 2019-2023, prorogando i termini per l’accertamento al 31 dicembre 2028, nonostante la nuova versione della sanatoria ammetta il versamento dilazionato in massimo dieci rate (il pagamento rateale dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2026).
Tale impostazione ha effetti rilevanti soprattutto relativamente al periodo d’imposta 2019, considerato che, senza misure agevolative, il termine per l’accertamento scade il prossimo 31 dicembre e che l’adesione al CPB 2025-2026 è un presupposto necessario per l’applicazione del ravvedimento 2019-2023. In sostanza:
- l’adesione al CPB (entro il prossimo 30 settembre) fa slittare i termini per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;
- l’adesione al CPB e al regime del ravvedimento per una delle annualità 2019-2023 fa slittare i termini per l’accertamento al 31 dicembre 2028, prolungandoli, per quanto riguarda il periodo di imposta 2019, di tre anni rispetto alla disciplina ordinaria.
Si tenga infine conto del fatto che l’efficacia del regime del ravvedimento, e la relativa protezione dagli accertamenti, è legata al versamento dell’imposta sostitutiva, che potrà essere effettuato non prima del 1° gennaio 2026.

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