Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" (c.d. "Decreto Omnibus"), e, nel particolare, l'articolo 6 in esso contenuto
- posticipa al 2026 l'operatività della decontribuzione a favore delle madri lavoratrici disciplinata dalla Legge di Bilancio 2025;
- introduce un "bonus mamme" per il 2025 a favore delle lavoratrici con specifici requisiti familiari e reddituali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, è stato pubblicato il
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Come si ricorderà la Legge di Bilancio 2025 (
- con due o più figli, a partire dal 1° gennaio 2025, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
- con tre o più figli, a partire dal 1° gennaio 2027, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per espressa previsione normativa, tale beneficio (strutturale) non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo (transitorio) disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall'
Le modalità attuative dell'esonero strutturale (in particolare, misura, modalità per il riconoscimento e procedure per il rispetto del limite di spesa) dovevano essere disciplinate da parte di un decreto ministeriale (non ancora emanato).
Il DL Omnibus, intervenendo sull' |
Di conseguenza, per l'anno 2025 vige unicamente la decontribuzione per madri di tre o più figli introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile). |
Nelle more dell'attuazione dell'esonero contributivo parziale (strutturale) per le lavoratrici madri differito, come indicato precedentemente, al 2026, il DL Omnibus prevede il riconoscimento, per il 2025, di una somma
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La somma non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.
Per l'anno 2025 (così come per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui alla Legge di Bilancio 2024 (
Si riporta, di seguito, lo schema, predisposto dal Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'articolazione delle misure per il 2025.
Soggetti beneficiari
Destinatarie del bonus mamme sono le lavoratrici titolari di un reddito di lavoro ovvero le lavoratrici subordinate (escluse le lavoratrici domestiche)/autonome, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi e soggettivi di seguito elencati.
Titolarità di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua
La norma non chiarisce quale sia il periodo di riferimento per la verifica del limite summenzionato. Si evidenzia, inoltre, che la disposizione non fa specifico riferimento, come la Legge di Bilancio 2025, al "reddito imponibile ai fini previdenziali". Su entrambi i punti, si auspicano chiarimenti in sede di conversione del DL Omnibus.
La disposizione precisa, inoltre, che per le madri con tre o più figli tale reddito da lavoro non deve derivare da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Pertanto risultano destinatarie del bonus le madri di
- due figli lavoratrici dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)/autonome;
- più di due figli lavoratrici dipendenti a tempo determinato/autonome.
Madri di due o più figli
Il bonus in esame è destinato alle madri
- di due o più figli, fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
- di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo.
Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, il bonus mamme concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. |
In altre parole, la somma mensile di 40 euro spetta alle madri con più di due figli per ogni mese (o frazione di mese) di vigenza del rapporto di lavoro non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, spetta per ogni mese (o frazione di mese) di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.
Come chiarito nel Dossier relativo al DDL di conversione del DL Omnibus,
"tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante , per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l' esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all' |
L'indicazione fornita porta a ritenere, pertanto, che, nel corso del 2025 possano succedersi le due misure (bonus mamme e esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2024), a seconda del ricorrere di determinati fattori. Di seguito, si riportano alcune possibili situazioni in cui si ritiene si potrebbe operare secondo questo criterio.
Esempio 1 | Si pensi all'ipotesi di una lavoratrice madre di 2 figli, di cui il secondo con età inferiore a 10 anni, assunta con contratto a tempo indeterminato e, dunque, fruitrice del bonus mamme 2025 (40 euro mensili). Se, nel corso dell'annualità 2025, si dovesse verificare la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo), si ritiene che la stessa lavoratrice, che non potrà più fruire del bonus mamme in ragione della nascita del terzo figlio e della sua assunzione a tempo indeterminato, potrà accedere all'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2024. |
Esempio 2 | Si pensi alla diversa ipotesi in cui una lavoratrice madre con tre o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, sia assunta con contratto a tempo indeterminato e, dunque, sia fruitrice dell'esonero di cui alla Legge di Bilancio 2024 (limite massimo 250,00 euro mensili), che, nel corso dell'annualità 2025, concluda il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si ritiene che, in caso di conseguente assunzione della medesima lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato, la stessa potrà richiedere il bonus mamme 2025 (40 euro mensili) in quanto, a seguito dell'assunzione a tempo determinato, non potrà più accedere all'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2024. |
Ad ogni modo, si auspica che l'INPS provvederà a chiarire i criteri di operatività della norma.
Relativamente alle lavoratrici autonome, l'integrazione al reddito in esame concerne quelle iscritte alle gestioni pensionistiche obbligatorie, tra cui le Casse di previdenza professionali, comprese le forme gestite da enti di diritto privato, e la Gestione separata INPS. Sono, tuttavia, escluse le lavoratrici che optino per il regime fiscale forfetario.
Momento di erogazione
Il bonus mamme è riconosciuto dall'INPS, a richiesta dell'interessata, e verrà corrisposto, in un'unica soluzione, a dicembre 2025.
Erogatore del bonus
La disposizione secondo la quale
"le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025". |
fa sorgere dei dubbi interpretativi circa il soggetto erogatore del beneficio.
Nel Dossier relativo al DDL di conversione del DL Omnibus, è precisato che l'intero importo annuo dell'integrazione è corrisposto dall'INPS. Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al DDL di conversione del DL Omnibus puntualizzano che, in caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.
Se fosse proprio l'Istituto ad erogare la somma alle lavoratrici nel mese di dicembre 2025, alla luce di quanto indicato nel Dossier, l'espressione "in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025" potrebbe, dunque, riferirsi alla quota del bonus relativa al mese di dicembre 2025 (corrente) che verrà erogata, unitamente alle quote mensili spettanti dal mese di gennaio 2025 al mese di novembre 2025 (arretrati).
Tra l'altro, l'articolo 6 del DL Omnibus dispone che
"L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". |
Riguardo del soggetto erogatore del bonus, si resta, pertanto, in attesa delle indicazioni operative dell'INPS per chiarire se la corresponsione del bonus avverrà,
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Si auspica che l'INPS fornirà anche chiarimenti in merito alle modalità di erogazione in relazione alle lavoratrici che abbiano cessato l'attività lavorativa nel corso del 2025 e, dunque, prima della liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2025.
Natura e misura del bonus
Il bonus mamme, pari al massimo a 40 euro mensili (totale massimo annuo: 480 euro netti),
- è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali, né ai fini fiscali);
- va rapportato al periodo di lavoro nel 2025;
- non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.
Rispetto al riproporzionamento del bonus in funzione del periodo di lavoro nel 2025, la disposizione puntualizza che il bonus spetta "per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo".
Non vi sono indicazioni di riduzione del bonus in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Copertura finanziaria
L'articolo 6, comma 3 del DL Omnibus incrementa di 180 milioni le risorse previste per le lavoratrici madri.
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