Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico Decreto nell'ambito del quale è stata "concessa", a favore dei soggetti ISA, compresi i forfetari e i minimi, la proroga del termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2024.
La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.
I versamenti possono quindi essere effettuati:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%.
Resta fissato al 30.6 / 30.7.2025 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti "privati" e ai soggetti "non interessati" dagli ISA.
Con il Comunicato stampa 12.6.2025, n. 131, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l'approvazione di uno specifico Decreto, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", nell'ambito del quale è stata "concessa" la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025.
In particolare, in base all'art. 16 del DL in esame la proroga interessa:
"i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto." |
Come desumibile dal citato Comunicato stampa n. 131 "per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA e forfetari".
Lo slittamento dei termini quindi:
- è riconosciuto (soltanto) ai soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.
Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non interessa le persone fisiche "private" per le quali il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dall'1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non può essere applicato dai soggetti "non interessati" dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.
In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell'acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
- affrancamento riserve in sospensione
ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 ; - diritto CCIAA 2025.
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