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Nuova Sabatini. Rifinanziamento nella Legge di Bilancio 2025

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento, che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.



La Nuova Sabatini

L’agevolazione Nuova Sabatini è disciplinata dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013.

La misura mira a sostenere le PMI nell’acquisto, o acquisizione in leasingdi beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dello stato patrimoniale) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

L’agevolazione è finalizzata:
• alla concessione finanziamenti agevolati da parte di banche e intermediari finanziari aderenti ad apposita convenzione con il MISE, per investimenti in beni strumentali;
• all’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti nei beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto [pari al 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari” e al 3,575% (+30%) per gli investimenti “Industria 4.0”].

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “Industria 4.0”, che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), sono individuati all’interno degli Allegati 6/A e 6/B alla circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036 e s.s.mm.ii. e circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823. Si veda anche la circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 e la circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277).

Quest’ultima interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a seguito della sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 con il regolamenti vigenti ABER n. 2022/2472 e FIBER n. 2022/2473.

Cosa

Agevolazione Nuova Sabatini

Tipologia di investimento effettuato

Contributo in conto impianti

Investimenti ordinari

2,75%

Investimenti 4.0/Investimenti green (per gli investimenti green vedi comma 227, Legge n. 160/2019)

3,575%

Ultimazione investimenti

Entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione (regole ordinarie, fatte salve le previsioni di deroga art. 1, comma 417, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023 e art. 6-quater, D.L. n. 132/2023).

Momento rilevante ultimazione investimenti

È presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

Erogazione contributo

La richiesta di erogazione del contributo, modulo RU, è da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.

Indicazioni in fattura

CUP (codice unico progetto) associato all’istanza, da riportare nelle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, unitamente al riferimento alla dicitura “art. 2, comma 4, D.L. n. 69/2013”.

Decreto di riferimento

D.M. MISE 22 aprile 2022.

L’art. 21 del D.L. n. 34/2019 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni in materia di Nuova Sabatini anche agli interventi di capitalizzazione delle PMI.

In tale caso, le percentuali agevolative sopra esaminate sia applicano nella misura potenziata del:

  • 3,575% per le medie imprese;
  • 5% per le micro e piccole imprese.

Il Decreto 19 gennaio 2024, n. 43, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al predetto art. 21 del D.L. n. 34/2019.

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, ha integrato e modificato la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., fornendo le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” operativo dal 1° ottobre 2024 nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo alle novità della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Nuova Sabatini. Ulteriori risorse nella Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

Il rifinanziamento, che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a:

  • 400 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 100 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

“Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.”.

La norma non interviene sulle modalità di erogazione del contributo in esame.

Per cui, è confermato che l’incentivo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

L’erogazione del contributo in un’unica soluzione è stata operativa solo in deroga rispetto alle regole ordinarie solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’art. 20, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Come ribadito sul portale del MIMIT: al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote annuali di contributo, la PMI deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, anche la richiesta di pagamento (modulo RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti al all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo.

Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

Nella circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, per gli interventi di capitalizzazione delle PMI viene evidenziato che:
Solo per le domande di agevolazione di cui al Decreto Capitalizzazione, il modulo RP deve essere compilato e trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto versamento dell’aumento di capitale sociale secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 7, del Decreto Capitalizzazione (di seguito: allegato n. 5).
”.

Il Decreto “Capitalizzazione” è il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 19 gennaio 2024, n. 43, già sopra citato.

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