La Legge di Bilancio 2025 dispone numerose novità in relazione all’impostazione dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2025, intervenendo tra l’altro su aliquote applicabili, ampliamento del cuneo fiscale e rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente. Di seguito riepiloghiamo in forma schematica le novità applicabili per il periodo d’imposta in corso.
Aliquote IRPEF
Mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023 (art. 1, comma 2, lett. a, della Legge n. 207/2024).
La manovra dispone quindi il mantenimento a regime delle medesime aliquote IRPEF previste per il 2024:
• fino a 28.000 euro: 23%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
• oltre 50.000 euro: 43%.
Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Mediante la modifica dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023.
La modifica comporta l’allargamento della c.d. “no tax area” sino a 8.500 euro per i redditi da lavoro dipendente, parificandola a quella vigente per i pensionati.
Riduzione del cuneo fiscale
L’art. 1, commi 4-9, della Legge n. 207/2024 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione di pensionati e parasubordinati), nuove misure finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, che si concretizzano sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di:
- un’ulteriore detrazione:
- fissa di 1.000 euro se il reddito supera 20.000 euro ma non 32.000;
- inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro.
Reddito complessivo (RC) | Importo ulteriore detrazione |
Tra € 20.000 e € 32.000 | € 1.000 |
Tra € 32.000 e € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 - RC) / 8.000] |
N.B. occorre chiarire se tale detrazione abroghi implicitamente o meno la maggiorazione di 65 euro (cfr. tabella precedente), applicabile se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, prevista per il 2024, come sembrerebbe dalla lettura della relazione finanziaria al DdL di Bilancio 2025. |
A titolo esemplificativo:
• se il lavoratore ha un reddito complessivo di 25.000,00 euro, spetta un’ulteriore detrazione pari a 1.000 euro;
• se il reddito complessivo è di 34.000 euro l’ulteriore detrazione è pari a 750 euro (1.000 x (40.000 - 34.000/8.000).
- un bonus se il reddito non supera 20.000 euro, calcolato sotto forma di contributo esente, calcolato in percentuale decrescente in base al reddito:
Reddito di lavoro dipendente | % determinazione bonus |
Fino a € 8.500 | 7,1% |
Tra € 8.500 e € 15.000 | 5,3% |
Tra € 15.000 euro e € 20.000 | 4,8% |
Mario Rossi ha un reddito complessivo di 17.000 euro e un reddito di lavoro dipendente pari a 10.000 euro. Il lavoratore:
• beneficia del “bonus” in quanto possiede un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro,
• ottiene un bonus di 530 euro derivante dall’applicazione della percentuale del 5,3% al reddito di lavoro dipendente (10.000 euro).
Mediante la modifica all’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 (conv. dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21), viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione (bonus di 100 euro mensile), per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati:
- con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro,
- siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.
Trattamento integrativo 2024-2025 | ||
Reddito complessivo | Importo | Condizioni |
Fino a € 15.000 | € 1.200 | Imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente (no pensione) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. |
Tra € 15.000 e € 28.000 | Differenza tra “determinate detrazioni” e imposta lorda | Il trattamento integrativo viene riconosciuto solo a condizione che la somma di determinate detrazioni (lavoro dipendente, interessi passivi, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio etc.) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questi casi, il trattamento integrativo spetta (comunque entro un massimo di 1.200 euro) in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda. |
Oltre € 28.000 | - | Non spettante |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 11, 13, 15;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 2-11.
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