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Legge di Bilancio 2025: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 305 - Suppl. Ordinario n. 43 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

 


Interventi sulle aliquote IRPEF e sul lavoro dipendente - È stato stabilizzato a regime il passaggio da 4 a 3 aliquote IRPEF (23, 35 e 43%); sono stati accorpati i primi due scaglioni, prevedendo un’unica aliquota pari al 23%.

È stato inoltre confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.995 euro della detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente.

È stato altresì riconosciuto un bonus in favore dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente inferiore a 20.000 euro calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito; per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e di importo decrescente per redditi da 32.000 euro in su, che si azzera alla soglia dei 40.000 euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

 

Limiti alle detrazioni fiscali - È stata prevista una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come ad esempio le spese sanitarie detraibili.

 

Detrazioni per familiari a carico - È stata modificata la disciplina della detrazione per i figli a carico. Le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione:

·      ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;

·      a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale.

 

Detrazione IRPEF per le spese di istruzione - Le spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono stabilite nel limite massimo di 1.000 euro e non più di 800 euro.

 

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – È anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’ecobonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sismabonus.

Riguardo all’ecobonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali anche per il sismabonus.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024. Anche se non si tratta di una misura fiscale, per completezza sul tema aggiungiamo che ai commi da 107 a 110 viene previsto un “bonus elettrodomestici” per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Interventi, infine, anche sulla disciplina del superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a)     presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b)     adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c)      presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023.

 

Regime forfetario - Per il 2025 viene aumentato da 30.000 a 35.000 euro il limite di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente entro il quale è possibile avvalersi del regime forfetario.

 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività - È aumentata dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro. Viene previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 invece del costo o del valore di acquisto possa essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze.

 

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - È introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 18%, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre.

 

Assegnazione agevolata beni ai soci - Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all'1,5% dell'aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali - Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’adesione all’istituto comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

 

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci - Il meccanismo di inversione contabile IVA (reverse charge) viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.

 

Welfare aziendale - È stabilita la modifica da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa.

 

IRES agevolata al 20% - È istituita per il solo 2025 una aliquota IRES agevolata (o “premiale”) al 20% al ricorrere di determinate condizioni, tra cui la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Le imprese devono inoltre:

·         incrementare l'organico a tempo indeterminato di almeno l'1% rispetto alla media degli occupati nel triennio 2022-2024, con un minimo di un dipendente;

·         mantenere nel 2025 una media occupazionale non inferiore a quella del triennio precedente;

·         non aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, salvo per eventi transitori non imputabili all'azienda o ai dipendenti.

 

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 – È stato rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Viene abrogata la disposizione che riconosce l’agevolazione alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

Il credito d’imposta viene tuttavia riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

 

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