La L. 207/2024 (c.d. Legge
di bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 e in
vigore dall’1.1.2025, ha introdotto rilevanti novità in materia di tassazione
e rivalutazione delle cripovalute.
Si rammenta che la regolamentazione
fiscale delle criptovalute è stata introdotta soltanto nel 2022, con
applicazione a partire dall’anno fiscale 2023, quando il legislatore ha
previsto l’inserimento del nuovo articolo
67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir. Tale disposizione stabiliva
l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze e
sugli altri redditi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o
detenzione di cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione,
quando l’importo complessivo fosse superiore a euro 2.000 nel periodo
d’imposta.
Quindi, era prevista una soglia (per
l’appunto, pari a euro 2.000) sotto la quale le plusvalenze non concorrevano
alla formazione del reddito, in quanto ritenute prive di effettiva e
sostanziale finalità speculativa.
Invece, la Legge di bilancio
2025 (commi
24-29), come anticipato, ha modificato il regime di tassazione non
appena descritto:
- confermando, per l’anno fiscale 2025,
l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26% sui redditi
diversi derivanti dall’alienazione di criptovalute;
- eliminando, a partire dall’1.1.2025, la soglia
di non imponibilità di 2.000 euro;
- innalzando, a decorrere dal l’1.1.2026, la
“vecchia” aliquota al 33%.
Più precisamente, viene eliminata
la soglia di esenzione pari a 2.000 euro prima vigente mediante la
modifica dell’articolo
68, comma 9-bis, Tuir, ove è soppressa la soglia prevista ai fini
della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle
plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. Tale eliminazione
determinerà che le plusvalenze di qualsiasi importo (anche inferiore
a euro 2.000) saranno assoggettate a tassazione e agli obblighi
dichiarativi connessi, coinvolgendo, quindi, anche coloro che possiedono
criptovalute senza una finalità speculativa.
Inoltre, è previsto che
sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni
in cripto attività di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati a decorrere dal
prossimo 1.1.2026, trova applicazione l’aliquota pari al 33%.
La novella ha introdotto,
altresì, una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali. Nello
specifico, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze,
è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta
all’1.1.2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore
esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo
9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 18%.
Il termine per il versamento dell’imposta
sostitutiva viene fissato al 30.11.2025, con possibilità di rateizzazione fino
a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Infine, con riferimento
alle cripto-attività possedute all’1.1.2025, è stabilito che l’assunzione,
quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo
di minusvalenze utilizzabili, ai sensi del richiamato articolo
68, comma 9-bis, Tuir.
Alla luce di quanto
rappresentato, appare evidente come l’anno in corso rappresenta un periodo
transitorio per la tassazione delle criptovalute, in quanto a
decorrere dall’1.1.2026 entrerà a regime la più gravosa aliquota
del 33%. Tuttavia, questo lasso di tempo consente a coloro che detengono criptovalute di
approntare opportune strategie in vista dell’innalzamento della
pressione fiscale.
Molto interessante è, altresì, la
possibilità di optare per una rivalutazione, ancorché onerosa,
dei valori fiscali. Essa, infatti, potrebbe risultare vantaggiosa per
coloro che detengono criptovalute il cui valore, durante fasi di
crescita del mercato, è aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale.
Pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 18%, i contribuenti hanno la possibilità di assumere per ciascuna
criptovaluta posseduta all’1.1.2025, il valore esistente a tale data,
determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, e non il costo o il valore di
acquisto.
Da ultimo, la previsione in esame
risulta particolarmente vantaggiosa per quei contribuenti che non sono in
grado di determinare con certezza o precisione il valore di acquisto delle
criptovalute, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che
verosimile nel caso di criptovalute detenute da molti anni). In tali
situazioni, la normativa fiscale stabilisce che il valore di acquisto debba
essere considerato pari a zero, con la conseguenza che i guadagni
derivanti dalla vendita delle criptovalute vengono trattati come plusvalenze
per l’intero importo.
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