Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il Decreto sulla Riscossione (D.Lgs. 110/2024) che prevede nuove forme di pagamenti rateali più favorevoli per contribuenti in difficoltà finanziaria. Novità anche per la pianificazione delle attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nel contesto della Riforma fiscale intervenuta hanno assunto rilevanza tutt'altro che marginale gli interventi messi a punto dal Legislatore in materia di riscossione esattoriale. In particolare, in attuazione dell'art. 18 L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), recante i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024. Quest'ultimo ha previsto l'introduzione di diverse novità tra le quali:
- nuove forme di pagamenti rateali più favorevoli per contribuenti in difficoltà finanziaria;
- pianificazione annuale delle attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, finalizzata ad una maggiore efficacia ed efficienza del suo operato;
- modifiche alle condizioni di accesso e di funzionamento dei piani di rateizzazione concedibili dall'Agente della riscossione;
- ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo dell'accertamento esecutivo;
- razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate in presenza dell'iscrizione a ruolo di debiti a carico dei beneficiari.
Nonostante il Decreto in questione sia entrato in vigore già da diversi mesi, il Legislatore ne ha previsto il differimento degli effetti, relativamente ad alcune rilevanti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si segnalano, in proposito, le novità per i pagamenti rateali e un novero di obblighi posti in capo all'Agente della riscossione, nonché l'importante disciplina sul discarico automatico dei ruoli.
Novità per i pagamenti rateali
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro può essere rateizzato fino ad un massimo di:
- per le richieste presentate nel 2025 e 2026, 84 rate mensili;
- per le richieste presentate nel 2027 e 2028, 96 rate mensili;
- per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029, 108 rate mensili.
In questo caso non è necessario documentare la situazione di obiettiva difficoltà.
Per importi fino a € 120 mila euro di debito, il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e potrà beneficare delle seguenti rateizzazioni:
- per le richieste presentate nel 2025 e 2026, da 85 fino a un massimo di 120 rate mensili;
- per le richieste presentate nel 2027 e 2028, da 97 a un massimo di 120 rate mensili;
- per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029, da 109 fino a un massimo di 120 rate mensili.
In caso di importi superiori a 120 mila euro ed in presenza di documenti che attestino la situazione di obiettiva difficoltà, potrà essere concessa una ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Pianificazione annuale delle attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e discarico automatico dei ruoli
Dal 1° gennaio 2025 l'Agente della riscossione dovrà svolgere le attività di riscossione delle quote affidatele assicurando la salvaguardia dei crediti per mezzo di una serie di obblighi a suo carico: il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico (o nel più ampio termine previsto dalle norme di legge disciplinanti gli effetti di eventi eccezionali); secondo le medesime modalità, il tentativo di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito; la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente alla pianificazione annuale di cui all'art. 1; infine, la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo le ulteriori modalità stabilite con Decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettate nel mese precedente.
Dal 1° gennaio 2025, inoltre, saranno applicabili le disposizioni previste per il discarico automatico dei ruoli, in base alle quali le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire da tale data, e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con Decreto del MEF.
In ogni caso, la nuova disciplina consente all'Agente della riscossione di trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito la comunicazione di discarico anticipato delle suddette quote, in relazione alle quali vengano rilevati la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti a seguito di accessi effettuati prima del discarico oppure la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero siano state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Il discarico automatico, almeno temporaneamente, non sarà generalizzato.
L'art. 4 del Decreto, infatti, prevede una serie di deroghe al regime di cui sopra, come, ad esempio, nel caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulti sospesa la riscossione o pendano ancora procedure esecutive o concorsuali. Ulteriori somme escluse dalla disciplina sopra descritta saranno le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, nonché le cifre dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. In questo quadro, assume grande rilevanza sistematica l'art. 5 del Decreto, il quale chiarisce come al discarico automatico non consegua l'estinzione del debito, il quale ben potrà essere riscosso coattivamente tramite una procedura gestita direttamente dall'ente impositore o indirettamente per mezzo dell'affidamento ad un novero di soggetti per la cui individuazione si rimanda al D.Lgs. 446/97. Questo, ovviamente, finché il relativo diritto di credito non sarà prescritto; a tal fine, il termine di decorrenza deve essere computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico.
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