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Le verifiche sul 2024 per il contribuente forfettario

 


La perdita di uno dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, di cui alla L. 190/2014 e successive integrazioni e modifiche, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’evento si verifica.

Ora, in vista della chiusura del periodo d’imposta 2024, occorre, in capo al singolo contribuente forfettario, procedere a particolari verifiche al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell’anno 2025.

Nel dettaglio, occorre verificare, in riferimento al 2024:

  • l’ammontare dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti;
  • le spese per il personale dipendente o assimilato sostenute;
  • le partecipazioni in società;
  • la percezione di reddito da lavoro dipendente.

L’ammontare dei ricavi, per l’imprenditore, o dei compensi, per l’esercente arte o professione, effettivamente percepiti nel corso del 2024, non deve superare il limite previsto pari a 85.000 euro.

Tale limite deve essere ragguagliato ad anno; vale a dire che, se il contribuente ha iniziato la sua attività in data 1.3.2024, il limite di ricavi o compensi è pari a 71.027,40 euro (dato da 85.000: 365 gg. x 305 gg.).

In merito al limite di ricavi o compensi, si evidenzia che la Legge di bilancio per il 2023, integrando l’articolo 1, comma 71, L. 190/2014, ha introdotto un’ipotesi al verificarsi della quale il regime forfettario deve essere disapplicato immediatamente.

Infatti, se i ricavi o compensi percepiti risultano superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell’anno in cui tale condizione si verifica.

In merito al sostenimento di spese per il personale dipendente o assimilato, occorre verificare che il contribuente forfettario non abbia superato il limite massimo di 20.000 euro annui lordi.

Il costo da prendere in considerazione ai fini della verifica riguarda sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali, in relazione alle spese per:

  • lavoratori dipendenti;
  • compensi erogati ai collaboratori, di cui all’articolo 50, comma 1 lett. c) e c-bis), Tuir;
  • utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, di cui all’articolo 53, comma 2 lett. c), Tuir;
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60, Tuir.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società, occorre verificare che, al 1° gennaio 2025, non sia presente alcuna partecipazione in società di persone; eccezion fatta per la partecipazione in società semplice dalla quale si ricava un reddito fondiario.

Ultima verifica retroattiva da effettuare è quella riguardante la percezione di reddito di lavoro dipendente o assimilato per un ammontare superiore a 30.000 euro.

Tale limite non deve essere monitorato nell’ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’anno 2024, a meno che tale cessazione non sia seguita dall’avvio di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ovvero pensione.

Si evidenzia che, ai fini della verifica del limite, non devono essere considerati i redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, quale, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.

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