La perdita di uno dei requisiti per l’applicazione del
regime forfettario, di cui alla L. 190/2014 e successive integrazioni e
modifiche, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita
dal regime a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
l’evento si verifica.
Ora, in vista della chiusura del periodo d’imposta 2024,
occorre, in capo al singolo contribuente forfettario, procedere a particolari
verifiche al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell’anno 2025.
Nel dettaglio, occorre verificare, in riferimento al
2024:
- l’ammontare
dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti;
- le spese
per il personale dipendente o assimilato sostenute;
- le partecipazioni
in società;
- la percezione
di reddito da lavoro dipendente.
L’ammontare dei ricavi, per l’imprenditore, o dei
compensi, per l’esercente arte o professione, effettivamente percepiti nel
corso del 2024, non deve superare il limite previsto pari a 85.000 euro.
Tale limite deve essere ragguagliato ad anno; vale a dire
che, se il contribuente ha iniziato la sua attività in data 1.3.2024, il limite
di ricavi o compensi è pari a 71.027,40 euro (dato da 85.000: 365 gg.
x 305 gg.).
In merito al limite di ricavi o compensi, si evidenzia che
la Legge di bilancio per il 2023, integrando l’articolo
1, comma 71, L. 190/2014, ha introdotto un’ipotesi al verificarsi della
quale il regime forfettario deve essere disapplicato immediatamente.
Infatti, se i ricavi o compensi percepiti risultano superiori
a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell’anno in
cui tale condizione si verifica.
In merito al sostenimento di spese per il personale
dipendente o assimilato, occorre verificare che il contribuente forfettario non
abbia superato il limite massimo di 20.000 euro annui lordi.
Il costo da prendere in considerazione ai fini della
verifica riguarda sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri
sociali e i contributi assistenziali, in relazione alle spese per:
- lavoratori
dipendenti;
- compensi
erogati ai collaboratori, di cui all’articolo
50, comma 1 lett. c) e c-bis), Tuir;
- utili
di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto
costituito da solo lavoro, di cui all’articolo
53, comma 2 lett. c), Tuir;
- somme
corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o
dai suoi familiari, di cui all’articolo
60, Tuir.
Per quanto riguarda le partecipazioni in società,
occorre verificare che, al 1° gennaio 2025, non sia presente alcuna
partecipazione in società di persone; eccezion fatta per la partecipazione in
società semplice dalla quale si ricava un reddito fondiario.
Ultima verifica retroattiva da effettuare è quella
riguardante la percezione di reddito di lavoro dipendente o assimilato per
un ammontare superiore a 30.000 euro.
Tale limite non deve essere monitorato nell’ipotesi di cessazione
del rapporto nel corso dell’anno 2024, a meno che tale cessazione non sia
seguita dall’avvio di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato,
ovvero pensione.
Si evidenzia che, ai fini della verifica del limite, non
devono essere considerati i redditi da lavoro dipendente soggetti a
tassazione separata, quale, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.
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