Le fatture emesse negli ultimi
giorni dell’anno solare seguono criteri parzialmente differenti in
relazione al diritto alla detrazione dell’Iva che sorge in capo al
cessionario.
Ai sensi dell’articolo 19, D.P.R.
633/1972, il diritto alla detrazione:
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile,
ossia quando si verificano i seguenti 2 requisiti:
- l’effettuazione dell’operazione, che si avvera
con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento,
per le prestazioni di servizi, e
- il ricevimento della fattura d’acquisto;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al
momento della sua nascita.
Coerentemente, ai sensi dell’articolo
25, D.P.R. 633/1972, la registrazione delle fatture di acquisto e
delle bollette doganali deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e;
- comunque entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno.
Ancora, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, D.P.R. 100/1998, è detraibile nella liquidazione periodica l’Iva
relative a fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del
mese successivo al mese oggetto di liquidazione periodica (oppure entro il
giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione
periodica, per i contribuenti trimestrali).
La norma consente, dunque,
di retro-detrarre l’Iva, se la fattura è registrata nel termine del
giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, questo meccanismo non può trovare
applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno
precedente.
Ciò significa che non è
detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l’Iva di fatture di
acquisto datate dicembre 2024 e ricevute nei primi
giorni di gennaio 2025, anche se registrate entro il 15.1.2025; trattasi di
operazioni da considerarsi effettuate nel 2024 le cui fatture sono
però ricevute nel 2025. Per tali operazioni “a cavallo d’anno”, il diritto alla
detrazione dell’Iva sorge nell’anno di ricevimento del documento,
quindi nel 2025.
Si evidenzia che la legge
delega di riforma fiscale, nell’ambito della revisione della disciplina
relativa alla detrazione Iva, dovrebbe introdurre un correttivo atto
a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture di
acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute
dall’acquirente nei primi 15 giorni di gennaio.
L’articolo 7, L. 111/2023,
infatti, assume come obiettivo anche quello di modificare la limitazione
temporale all’esercizio della detrazione per le operazioni a cavallo
d’anno. Per adesso si tratta ancora di un intento, atteso che la
revisione non ha ancora trovato attuazione.
Pertanto, vale ancora la regola
secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:
- se la fattura è ricevuta entro il 12.2024,
l’Iva è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da
ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024;
- se la fattura è ricevuta nel 2025,
l’Iva è detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da
ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno 2025;
permanendo, dunque, il divieto di
applicazione del meccanismo di retro-detrazione per le fatture datate
dicembre 2024 ricevute i primi giorni del 2025.
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