Nella seduta del 9 dicembre
2024 , il Consiglio dei Ministri ha varato il
Decreto Legge contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”,
il cosiddetto Decreto Milleproroghe.
In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si propone una breve sintesi delle disposizioni normative attinenti al mondo del lavoro e della previdenza sociale.
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: permessi di soggiorno Ucraina (Art. 2) |
I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. Al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l’attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter , del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. |
Proroga dei termini in materia economica e finanziaria: Registro degli aiuti di Stato (Art. 3) |
Prorogato dal 30 novembre 2024, al 30 aprile 2025, il termine per l’aggiornamento del Registro degli Aiuti di Stato. Ne deriva che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2025, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. |
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo: contratti a tempo determinato (Art. 14) |
Differita al 31 dicembre 2025, la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015, oltre i 12 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di specifiche disposizioni da parte della contrattazione collettiva. |
Proroga di termini in materia di sport (Art. 15) |
Prorogata al 31 dicembre 2025, la disposizione di cui all’articolo 13, comma 7 , del D.Lgs. n. 36/2021, secondo la quale negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. |
Disposizioni urgenti finalizzate ad assicurare il proseguimento delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 e del D.P.C.M. 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina (Art. 19) |
Continuano ad avere efficacia, sino al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 28 marzo 2022 , relativamente alle misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. Entro il 10 gennaio 2025, il Dipartimento della protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, al fine di assicurare, sull’intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025. All’esito della ricognizione, le persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica oltre il termine indicato, possono chiedere la concessione di un contributo una tantum che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad erogare, dopo l’uscita dalla struttura e ove essa sia avvenuta entro il termine del 31 gennaio 2025, nel limite massimo previsto per il “contributo straordinario per l’uscita”. |
Riferimenti normativi:
- Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
- Comunicato Stampa 9 dicembre 2024
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