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Rinvio secondo acconto 2024: chi e come?

Con comunicato stampa del MEF n. 136 del 27 novembre 2024 , è stata data “ufficialità” al rinvio dei termini di versamento del secondo acconto imposte 2024. La misura sarà effettivamente introdotta in sede di conversione del decreto fiscale, D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, il cui termine di conversione scade il 18 dicembre 2024. L’ufficialità della norma sarà quindi posteriore al termine di versamento ma, quanto meno, dopo le innumerevoli voci che si sono susseguite nei giorni scorsi, è finalmente possibile delineare il quadro dei soggetti che possono beneficiare della misura e quali somme potranno essere versate in via posticipata rispetto alla scadenza ordinaria del 2 dicembre 2024.



Premessa

Nel quadro dei lavori parlamentari di conversione in legge del D.L. n. 155/2024, hanno trovato conferma le voci emerse nei giorni scorsi in merito all’introduzione di una disposizione che consentirà a taluni contribuenti, e solo per alcune “voci” dell’acconto dovuto, di posticipare il versamento dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025, ed anche di rateizzarlo a partire da tale data, in cinque rate mensili, ciascuna scadenti il 16 di ogni mese.

Rispetto alle anticipazioni, tuttavia, la portata della norma è stata fortemente ridimensionata. Infatti, in un primo momento pareva che la nuova disposizione abbracciasse ipotesi ben più ampie di quelle previste lo scorso anno, posto che si ipotizzava un rinvio concesso a tutti i contribuenti, oppure un rinvio concesso solo per i contribuenti di dimensione minore, ma comprensivo dei contributi previdenziali.

Così, di fatto, non è stato. Stando al comunicato stampa MEF n. 136 del 27 novembre 2024 , ovvero all’unica “fonte ufficiale” della quale si dispone, il quadro appare essere quello di una sostanziale riproposizione di quanto già previsto lo scorso anno, di seguito esaminato.

Quali contribuenti possono posticipare il secondo acconto a gennaio 2025 

Stante il contenuto del comunicato stampa n. 136 , il rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi è previsto esclusivamente a favore:

  • dei titolari di partita IVA, che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

L’ammontare dei ricavi o compensi da verificare è quindi quello indicato in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, si ritiene comprensivo anche di un eventuale adeguamento agli ISA.

Lo scorso anno, la norma di riferimento era l’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, che recita: “per il solo periodo di imposta 2023 le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro…”.

Quest’anno, il comunicato stampa non precisa “persone fisiche titolari di partita IVA”, tuttavia ciò non deve trarre in inganno, immaginando un rinvio della scadenza anche per le società. Infatti, nel comunicato viene fatto espresso riferimento alle imposte sui redditi, restando quindi il pagamento dell’IRAP in ogni caso dovuto entro il 2 dicembre 2024.

Parimenti, manca il riferimento alla titolarità della partita IVA, ma anche in questo caso nulla cambia rispetto allo scorso anno, poiché la condizione che permette il rinvio del versamento è il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ricavi o compensi che, inevitabilmente, possono riferirsi solo al soggetto titolare della partita IVA (anche nel caso di impresa familiare, posto che è solo “a valle” che viene ripartito il risultato di esercizio).

In conclusione, esattamente come l’anno scorso, non possono giovarsi del posticipo del versamento dell’acconto delle imposte sui redditi le persone fisiche non titolari di partita IVA: privati, soci, associati, collaboratori e coadiuvanti dell’impresa familiare.

Quali acconti possono essere rinviati o rateizzati

Il comunicato stampa fa espresso riferimento, nel rispetto delle condizioni sovra enunciate, alla “proroga al 16 gennaio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre”.

Di per contro, e in discontinuità con gli annunci dei giorni scorsi, “la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.

Per quale ragione si continui, anche quest’anno, a specificare che la proroga non riguardi i contributi INAIL (che, come noto, nulla hanno a che fare con gli acconti emergenti dal modello Redditi), non è dato a sapere.

Sta di fatto che i contributi INPS emergenti dal modello Redditi, ovvero i contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale per i soggetti iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti, e i contributi dovuti dai contribuenti iscritti all’INPS Gestione separata, non possono essere rinviati o rateizzati, in quanto espressamente esclusi dalla norma che concede (o, per meglio dire, concederà) la proroga.

Quali versamenti rientrano nella proroga e quando versare

I contribuenti rientranti nel perimetro della misura potranno posticipare al 16 gennaio 2025 il versamento dell’acconto in scadenza il 2 dicembre 2024 con riferimento alle imposte dirette.

Rientrano quindi nella proroga:

  • IRPEF,
  • Addizionale comunale IRPEF (per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti),
  • Cedolare secca,
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime di vantaggio,
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario,
  • IVIE,
  • IVAFE.

I riflessi per il concordato preventivo biennale

Vi sono da considerare gli aspetti ulteriori che riguardano i contribuenti che hanno espresso adesione al concordato preventivo, entro il 31 ottobre 2024, o che tale adesione esprimeranno entro il 12 dicembre 2024, se ammessi alla proroga del termine di adesione ai sensi del D.L. n.  167/2024.

Costoro, come noto, possono determinare l’acconto con criterio previsionale, tenendo conto dell’impegno assunto in ragione del concordato, oppure con criterio storico, versando una specifica maggiorazione d’acconto che è dovuta se l’ammontare di reddito concordato per l’anno di imposta 2024 è superiore al corrispondente valore reddituale relativo all’anno 2023 (in sostanza, differenza tra il rigo P06 ed il rigo P04 del modello CPB, se soggetto ISA, oppure differenza tra rigo LM63 e LM34 se soggetti in regime forfettario). 

Posto che le somme dovute a titolo di maggiorazione sono da versarsi, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024, “entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto”, è fuori di dubbio che anche tali maggiorazioni rientrano nel perimetro della proroga

Come già ricordato, oltre alla possibilità di posticipare il versamento al 16 gennaio 2025, ai beneficiari della misura è concessa anche la possibilità di rateizzare l’acconto, in cinque rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2025 e le successive ogni 16 del mese, fino al 16 maggio 2025.

Il comunicato stampa non fa riferimento alcuno alla corresponsione di interessi sulle rate successive alla prima, tuttavia si ritiene che, esattamente come l’anno scorso, tali rate saranno ulteriormente gravate di interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

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