L’ordinamento
tributario italiano prevede degli specifici regimi agevolativi per
le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza
fiscale in Italia. A titolo esemplificativo, è possibile annoverare il:
- regime
di cui all’articolo 24-bis, Tuir, che regolamenta l’opzione
per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati
da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in
Italia;
- regime
di cui all’articolo 24-ter, Tuir, che disciplina l’opzione
per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche
titolari di redditi da pensione di fonte estera che
trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
- regime
di cui all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, che prevede il nuovo regime
agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.
Tali regimi si
differenziano per disciplina e platea di potenziali beneficiari, ma
presentano il comune requisito, secondo cui i relativi destinatari
non devono avere avuto in precedenza la residenza fiscale in Italia per
un determinato numero di periodi d’imposta.
Sul
punto, occorre evidenziare che in tema di residenza fiscale delle persone
fisiche, di cui all’articolo 2, Tuir, sono intervenute importanti modifiche ad
opera del D.Lgs. 209/2023, le quali finiscono per impattare anche
sui regimi agevolativi in esame.
Nello
specifico, ai sensi del novellato comma 2, dell’articolo 2, Tuir, si
considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che,
per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un
anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- hanno
la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno
il domicilio, nella definizione resa dal citato articolo 2,
comma 2, Tuir, nel territorio dello Stato;
- sono presenti
nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- sono iscritte
nell’anagrafe della popolazione residente.
Per
espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 7, comma 1, D.Lgs.
209/2023, le nuove regole “si applicano a decorrere dall’1.1.2024”. Ciò
significa che la nuova definizione introdotta nell’articolo 2, comma
2, Tuir, vale per radicare la residenza fiscale In Italia a
partire dal periodo d’imposta 2024.
Invece, per
i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso) resta applicabile la disciplina contenuta
nel previgente articolo 2, comma 2, Tuir.
Tali
considerazioni si riflettono inevitabilmente sulla normativa in esame. Anche
con riferimento ai regimi agevolativi per le persone fisiche che
trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, così come confermato
dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E/2024, la nuova
disciplina della residenza delle persone fisiche, sopra
sinteticamente indicata, troverà applicazione a partire dal periodo
d’imposta 2024.
E,
quindi, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia,
propedeutico all’accesso ai tre regimi agevolativi di cui sopra,
andrà valutato alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, Tuir, solamente
per i periodi d’imposta 2024 e successivi.
Viceversa,
per i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso), occorrerà fare
riferimento ai criteri di radicamento della residenza individuati
dal previgente articolo 2, comma 2, Tuir, ivi inclusa la presunzione
dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che valeva a
radicare la residenza fiscale in Italia.
Nel
caso del regime dei “nuovi impatriati”, di cui all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023,
occorre rilevare che il criterio della presunzione dell’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente che valeva a radicare la
residenza fiscale in Italia, è temperato dalla previsione contenuta
nel comma 6, della medesima disposizione, secondo cui il contribuente che
intende accedervi può dimostrare di non essere stato fiscalmente residente
in Italia nei periodi oggetto di monitoraggio provando di avere “avuto
la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi”.
Una previsione
analoga è contenuta per i cittadini italiani rientrati in Italia a
decorrere dal 2020 ad opera del comma 5-ter, dell’articolo
16, D.Lgs. 147/2015, recante la disciplina del regime speciale per lavoratori
impatriati. Ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell’articolo 5 citato,
tale previsione continua a trovare applicazione nei confronti dei
soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro
il 31.12.2023. Anche questi ultimi soggetti, infatti, possono accedere al regime
speciale per lavoratori impatriati, qualora abbiano avuto
la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per i periodi d’imposta richiesti
dal citato articolo 16.
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