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Assunzioni. Sintesi delle agevolazioni contributive per il 2024

 

Premessa

Di seguito, si fornisce una sintesi delle agevolazioni contributive e degli incentivi all’assunzione, previsti dalla normativa nazionale, con lo scopo di dare una prima informazione alle aziende per contenere il costo del lavoro. Si rammenta, già da ora, che per poter fruire delle agevolazioni contributive è necessario:

  • essere in possesso del DURC;
  • applicare il CCNL comparativamente più rappresentativo;
  • l’insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

 


Decontribuzione Sud

 

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e domestico, e spetta a tutti i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati che instaurandi purché la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Prevista la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni.

DURATA

Riconosciuto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2025. Negli anni 2026 e 2027 lo sgravio sarà, invece, del 20% per ridursi ulteriormente al 10% per il biennio 2028/2029. Con riferimento ai singoli lavoratori non è previsto alcun massimale retributivo.

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA

La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al mese di competenza di dicembre 2024 solamente per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L’applicabilità della misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 “all’interno del regime vigente al 30 giugno 2024” in riferimento al rispetto del Temporary Crisis Framework adottato per fronteggiare le conseguenze economiche dell’aggressione russa all’Ucraina. La Commissione europea ha aumentato contestualmente il massimale di erogazione degli aiuti di stato ricompresi nel Temporary Crisis Framework, che ora considera compatibili con il mercato interno quegli aiuti di importo non superiore a:

  • 335.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2.250.000 euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuto.

 

 

Esonero contributivo sperimentale per assunzioni di giovani under 35

 

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

Giovani che non abbiano compiuto il 35mo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

Assunzioni a tempo indeterminato (esclusi dirigenti) o trasformazioni di precedenti contratti a tempo determinato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

Riduzione del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di 500 euro mensili. La misura massima dell’esonero contributivo è elevata a 650 euro su base mensile in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

DURATA

24 mesi e potrà essere utilizzata per assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

REGIME DE MINIMIS

No

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA

Resta fermo l’obbligo del rispetto dei princìpi generali per la legittima fruizione degli incentivi. L’esonero contributivo può essere applicato solo dai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Inoltre, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

Bonus ZES - zona economica speciale unica per il mezzogiorno

TIPOLOGIA DI LAVORO DESTINATARI DELL’ESONERO

Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 lavoratori dipendenti (rileva il mese di assunzione) e abbiano sede o unità produttive ubicate nelle regioni del sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 lavoratori dipendenti (rileva il mese di assunzione) e abbiano sede o unità produttive ubicate nelle regioni del sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

Assunzioni a tempo indeterminato (esclusi dirigenti) effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024

e il 31 dicembre 2025.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

Riduzione del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo mensile pari a 650 euro.

DURATA

24 mesi

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’esonero contributivo può essere legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

REGIME DE MINIMIS

No

 

 

Bonus donne

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

  • Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della UE (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

Assunzioni a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

Riduzione del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di 650 euro mensili.

DURATA

24 mesi e potrà essere utilizzata per assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA

È richiesto che l’assunzione garantisca un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

REGIME DE MINIMIS

No

 

 

 

Assunzione beneficiari assegno di inclusione

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

Soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI).

ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno per l’inclusione è la nuova misura assistenziale che ha sostituito da gennaio 2024 il reddito di cittadinanza.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

  • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale
  • Contratto di apprendistato
  • Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale
  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro nella misura del:

  • 100%, se l’assunzione è a tempo indeterminato, con apprendistato o per trasformazioni di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato; con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • 50%, se l’assunzione è a tempo determinato o stagionale con esclusione dei premi Inail e nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere riproporzionato.

DURATA

12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

REGIME DE MINIMIS

È richiesto il rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato soggetti al de minimis. L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 300.000 euro nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti). Il suddetto massimale deve essere rispettato al momento dell’assunzione del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell’esonero.

 

 

Donne vittime di violenza

DESTINATARI

Datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, ivi compresi gli agricoli ma con l’esclusione di quelli domestici. Vengono ricompresi anche gli Enti pubblici Economici e le società pubbliche a capitale privato ma con l’esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e le Authority.

TIPOLOGIA LAVORATORI

Donne vittime di violenza, disoccupate, di qualsiasi età, ovunque residenti e beneficiarie del “Reddito di libertà”. In sede di prima applicazione sarà possibile riconoscere l’esonero contributivo anche in relazione alle assunzioni di donne che siano fruitrici del “Reddito di libertà” nel 2023.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE

È consentito accedere all’esonero in caso di assunzioni a tempo determinato, di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e in caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche parziale) e in apprendistato.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

È previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

DURATA

  • In caso di assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione: 12 mesi dalla data dell'assunzione. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: 18 mesi complessivi dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato.
  • In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale, compresi i contratti di apprendistato): 24 mesi dalla data dell'assunzione.

REGIME DE MINIMIS

No

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ

L’incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero che risulta in rapporto di collegamento o controllo. Sarà necessario presentare una istanza on-line all'interno del cassetto previdenziale INPS aziende secondo le istruzioni operative che saranno fornite dall’INPS. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e l’INPS autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse.

 

 

Maxi-deduzione del costo del lavoro

DESTINATARI

Datori di lavoro titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

È prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito (Si IRES – IRPEF; No IRAP).

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è pari al 20% del minor importo, tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti nell’anno 2024 e l'incremento complessivo del costo del personale 2024 (come risultante dal conto economico ex art. 2425 comma 1 lettera b n. 9) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è ulteriormente elevata (sino a ulteriore 10%), qualora in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ

  • L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
  • L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
  • L’incremento occupazionale rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta 2024, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta 2023.
  • L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

 

Esonero contributivo per le aziende certificate alla parità di genere

 

TIPOLOGIA DI AZIENDE BENEFICIARIE

Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere. Le imprese, per ottenere la certificazione, dovranno dimostrare di adottare misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alle opportunità di crescita, alla parità salariale e alla tutela della maternità. Vengono poste sotto osservazione 6 aree di valutazione:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi HR
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

AGEVOLAZIONE PREVISTA

Esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione dovuta nel caso di insufficienza delle risorse stanziate. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

DURATA

Il beneficio, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro come riduzione dei contributi previdenziali a loro carico in relazione alle mensilità di validità della certificazione.

ALTRE INFO

Le risorse stanziate per l’esonero contributivo ammontano a 50 milioni di euro annui, che costituiscono il limite di spesa. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali per la corretta e legittima fruizione delle agevolazioni. Inoltre, si rammenta che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Agevolazione cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non siano espressamente previsti divieti di cumulo.

 

 

Riduzione aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti

TIPOLOGIA LAVORATORI

Lavoratori la cui retribuzione imponibile previdenziale parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda gli importi di 2.692 euro o 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

IMPORTO AGEVOLAZIONE

Tali lavoratori hanno diritto ad uno sgravio dei contributi a loro carico pari al:

  • 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

DURATA

Limitata all’anno 2024.

ALTRE INFO

La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Agevolazione cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro. Si precisa, con particolare riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, che la riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli.

 

 

Riduzione aliquota contributiva per lavoratrici madri

TIPOLOGIA LAVORATORI

  • Per le lavoratrici madri di tre o più figli l’esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • Per le lavoratrici madri di due figli l’esonero spetta in via sperimentale per il solo anno 2024 e fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero spetta solo alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

IMPORTO AGEVOLAZIONE

Riduzione contributiva del 100% fino a 3000 euro annui (250,00 euro al mese) della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre.

DURATA

Limitata all’anno 2024.

ALTRE INFO

La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Agevolazione non cumulabile ed alternativa, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con la riduzione contributiva relative alla quota a carico del dipendente (sia del 6% che del 7%). Invece, considerando la natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico esclusivamente della lavoratrice madre - è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

 

 

Autoimpiego in settori strategici

DESTINATARI

Soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici (per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento dell’avvio, meno di 35 anni di età.

TIPOLOGIA LAVORATORI

Lavoratori che al momento dell’assunzione non hanno compiuto i 35 anni di età. Assunzioni a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Riduzione del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore.

DURATA

36 mesi e potrà essere utilizzata per assunzioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2028.

REGIME DE MINIMIS

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831. L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti).

ULTERIORI AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI DI SPETTANZA

Per le imprese avviate dai soggetti sopra menzionati, è prevista la possibilità di richiedere un contributo per l’attività all’INPS pari a 500 euro mensili ed è concesso per la durata massima di 3 anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028. L’INPS corrisponde il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, liquidandolo annualmente e anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. L’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. L’attuazione dei due benefici descritti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

Autoimpiego centro-nord Italia e resto al SUD 2.0

DESTINATARI

Giovani di età inferiore ai 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
  • Inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • Disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GOL.

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE ECONOMICHE AMMESSE

Sono ammesse a finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali che potranno essere avviate:

  • In forma individuale;
  • In forma collettiva (SNC, SAS, SRL, Soc. Coop., STP);

AGEVOLAZIONI PREVISTE:

Le agevolazioni sono concesse, in via alternativa, nella forma di:

Voucher per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio di nuove attività:

  • 30.000,00 € per la misura Autoimpiego Centro-Nord Italia elevabile a 40.000,00 € nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
  • 40.000,00 € per la misura Resto al Sud 2.0 elevabile a 50.000,00 € nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

Contributo a fondo perduto calcolato sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività:

  • Per la misura Autoimpiego Centro-Nord Italia al 65% per programmi di spesa fino a 120.000,00 € e al 60% per programmi di spesa oltre i 120.000,00 € e fino ai 200.000,00 €;
  • Per la misura Resto al Sud 2.0 al 75% per programmi di spesa fino a 120.000,00 € e al 70% per programmi di spesa oltre i 120.000,00 € e fino ai 200.000,00 €;

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in oggetto solo in caso di richiesta di Naspi anticipata ai fini di utilizzo come capitale da conferire nelle iniziative finanziarie.

ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ:

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831. L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti). Rientrano nella nozione di “aiuto” le agevolazioni ottenute dall'impresa a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, formazione, crediti di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate ecc.). È demandato ad un decreto attuativo il compito di individuare i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative.

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Omnia Paghe omnia@studiorinaldi.net 

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Con effetti dal 1° ottobre 2024, l’ art. 29, comma 19 , del D.L. n. 19/2024 (Decreto “PNRR”) ha previsto per i soggetti che operano nei cantieri la c.d. patente a punti. L’intervento è stato effettuato con la sostituzione del contenuto di cui all’ art. 27   del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, c.d. “TUSL”). Nel complesso, ai sensi dell’ art. 27  del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’ art. 89, comma 1 , lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Quando si parla di cantieri temporanei o mobili si fa riferimento a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X  del D.Lgs. n. 81/2008. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili c

Proroga quinta rata rottamazione-quater. Si attende la pubblicazione in G.U.

Si attende l’ufficialità della proroga della quinta rata della   rottamazione delle cartelle ,   art. 1   , commi 231-252, Legge n. 197/2022 in scadenza originaria al 31 luglio.  La proroga è stata inserita nel   decreto correttivo del CPB,   ossia nel decreto approvato dal Governo il 26 luglio 2024 in esame definitivo, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.   Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . Il termine del 31 luglio viene spostato al 15 settembre. In realtà il 15 cadrà di domenica, per cui il versamento potrà essere effettuato entro lunedì 16 di settembre.  Bisognerà attendere comunque il testo finale del decreto sia per verificare la nuova scadenza sia per l’eventuale applicabilità degli  ulteriori 5 giorni di tolleranza . Fonti "di Governo" , riprese dalle principali testate giornalistiche,

Locazioni brevi: da settembre 2024 le dotazioni di sicurezza minime per evitare le sanzioni

  Il  D.L. n. 145/2023  (c.d. Decreto “Anticipi”) ha introdotto l’obbligo di dotare le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, di  dotazioni di sicurezza : le unità gestite nelle forme imprenditoriali dovranno essere munite dei  requisiti di sicurezza degli impianti , come prescritti dalle normative statali e regionali vigenti. Ciascun impianto dovrà essere dotato della propria  dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato , che sarà valida fino a che non verranno apportate modifiche a quell’impianto che comporteranno il rilascio di una nuova dichiarazione.  La dichiarazione di conformità non perde di validità in caso di manutenzione ordinaria oppure dopo aver effettuato semplici verifiche o controlli dell’impianto ; tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, quindi anche quelle non gestite nelle forme imprenditoriali di cui si è detto, dovranno, in ogni caso, essere dotate di: dispositivi per la rilevazione di gas