Premessa
Di seguito, si fornisce una sintesi
delle agevolazioni contributive e degli incentivi all’assunzione, previsti
dalla normativa nazionale, con lo scopo di dare una prima informazione alle
aziende per contenere il costo del lavoro. Si rammenta, già da ora, che per
poter fruire delle agevolazioni contributive è necessario:
- essere in
possesso del DURC;
- applicare il
CCNL comparativamente più rappresentativo;
- l’insussistenza di
provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia
di tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Decontribuzione Sud
TIPOLOGIA DI LAVORATORI |
Possono accedere all’esonero contributivo
tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e
domestico, e spetta a tutti i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati
che instaurandi purché la prestazione lavorativa si svolga in una delle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
L’esonero è pari al 30% della
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL. Prevista la cumulabilità con altri
esoneri o riduzioni. |
DURATA |
Riconosciuto per il periodo dal 1°
ottobre 2020 al 31 dicembre 2025. Negli anni 2026 e 2027 lo sgravio sarà,
invece, del 20% per ridursi ulteriormente al 10% per il biennio 2028/2029.
Con riferimento ai singoli lavoratori non è previsto alcun massimale retributivo. |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA |
La Commissione europea ha prorogato
l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al mese di competenza
di dicembre 2024 solamente per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno
2024. |
COMPATIBILITÀ CON LA
NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO |
L’applicabilità della misura è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2024 “all’interno del regime vigente al 30
giugno 2024” in riferimento al rispetto del Temporary Crisis Framework
adottato per fronteggiare le conseguenze economiche dell’aggressione russa
all’Ucraina. La Commissione europea ha aumentato contestualmente il massimale
di erogazione degli aiuti di stato ricompresi nel Temporary Crisis Framework,
che ora considera compatibili con il mercato interno quegli aiuti di importo
non superiore a:
|
Esonero contributivo
sperimentale per assunzioni di giovani under 35
TIPOLOGIA DI LAVORATORI |
Giovani che non abbiano compiuto il
35mo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
AMMESSA |
Assunzioni a tempo indeterminato
(esclusi dirigenti) o trasformazioni di precedenti contratti a tempo
determinato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato, mentre spetta anche nei casi di precedente assunzione
con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
Riduzione del 100% dei contributi
previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di
500 euro mensili. La misura massima dell’esonero contributivo è elevata a 650
euro su base mensile in favore dei datori di lavoro privati che assumono
lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. |
DURATA |
24 mesi e potrà essere utilizzata per
assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. |
REGIME DE MINIMIS |
No |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA |
Resta fermo l’obbligo del rispetto dei
princìpi generali per la legittima fruizione degli incentivi. L’esonero
contributivo può essere applicato solo dai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità
produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi. Inoltre, Il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola
o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità
produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata,
comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna
riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione
Europea. |
Bonus ZES - zona economica
speciale unica per il mezzogiorno
TIPOLOGIA DI LAVORO
DESTINATARI DELL’ESONERO |
Datori di lavoro privati che occupano
fino a 10 lavoratori dipendenti (rileva il mese di assunzione) e abbiano sede
o unità produttive ubicate nelle regioni del sud Italia rientranti nella Zona
Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). |
TIPOLOGIA DI LAVORATORI |
Datori di lavoro privati che occupano
fino a 10 lavoratori dipendenti (rileva il mese di assunzione) e abbiano sede
o unità produttive ubicate nelle regioni del sud Italia rientranti nella Zona
Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
AMMESSA |
Assunzioni a tempo indeterminato
(esclusi dirigenti) effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
Riduzione del 100% dei contributi
previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail)
nel limite massimo mensile pari a 650 euro. |
DURATA |
24 mesi |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA |
L’esonero contributivo può essere
legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità
produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi. Inoltre, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola
o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità
produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata,
comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna
riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione
Europea. |
REGIME DE MINIMIS |
No |
Bonus donne
TIPOLOGIA DI LAVORATORI |
|
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
AMMESSA |
Assunzioni a tempo indeterminato.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
Riduzione del 100% dei contributi
previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di
650 euro mensili. |
DURATA |
24 mesi e potrà essere utilizzata per
assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA |
È richiesto che l’assunzione
garantisca un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e
il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’esonero
non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna
riduzione, con la maxi-deduzione introdotta dalla legge di bilancio 2024.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
REGIME DE MINIMIS |
No |
Assunzione beneficiari assegno
di inclusione
TIPOLOGIA DI LAVORATORI |
Soggetti beneficiari dell’Assegno di
Inclusione (AdI). |
ASSUNZIONE BENEFICIARI
ASSEGNO DI INCLUSIONE |
L’Assegno per l’inclusione è la nuova
misura assistenziale che ha sostituito da gennaio 2024 il reddito di
cittadinanza. |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
AMMESSA |
|
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico datore di lavoro nella misura del:
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a
tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere riproporzionato. |
DURATA |
12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi
in caso di trasformazione a tempo indeterminato. |
REGIME DE MINIMIS |
È richiesto il rispetto dei limiti per
gli aiuti di Stato soggetti al de minimis. L’importo complessivo degli aiuti
concessi ad una medesima impresa non deve superare i 300.000 euro nell’arco
di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti). Il suddetto massimale
deve essere rispettato al momento dell’assunzione del beneficiario del
Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in quanto
a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla
fruizione dell’esonero. |
Donne vittime di violenza
DESTINATARI |
Datori di lavoro privati, imprenditori
e non imprenditori, ivi compresi gli agricoli ma con l’esclusione di quelli
domestici. Vengono ricompresi anche gli Enti pubblici Economici e le società
pubbliche a capitale privato ma con l’esclusione delle Pubbliche
Amministrazioni e le Authority. |
TIPOLOGIA LAVORATORI |
Donne vittime di violenza,
disoccupate, di qualsiasi età, ovunque residenti e beneficiarie del “Reddito
di libertà”. In sede di prima applicazione sarà possibile riconoscere
l’esonero contributivo anche in relazione alle assunzioni di donne che siano
fruitrici del “Reddito di libertà” nel 2023. |
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
AMMESSE |
È consentito accedere all’esonero in
caso di assunzioni a tempo determinato, di trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato e in caso di assunzioni a tempo
indeterminato (anche parziale) e in apprendistato. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
È previsto un esonero dal versamento
dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi
all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro
annui riparametrato e applicato su base mensile. |
DURATA |
|
REGIME DE MINIMIS |
No |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA E CUMULABILITÀ |
L’incentivo non spetta con riferimento
a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da
parte di un datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, presentava
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume, ovvero che risulta in rapporto di collegamento o
controllo. Sarà necessario presentare una istanza on-line all'interno del
cassetto previdenziale INPS aziende secondo le istruzioni operative che
saranno fornite dall’INPS. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse
specificatamente stanziate e l’INPS autorizzerà la fruizione della misura
solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse. |
Maxi-deduzione del costo del
lavoro
DESTINATARI |
Datori di lavoro titolari di reddito
di impresa e agli esercenti arti e professioni. |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
AMMESSA |
In caso di nuove assunzioni a tempo
indeterminato effettuate nel 2024. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
È prevista una maggiorazione del costo
ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito (Si IRES –
IRPEF; No IRAP). La maggiorazione del costo ammesso in
deduzione è pari al 20% del minor importo, tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti nell’anno 2024 e l'incremento complessivo del costo del
personale 2024 (come risultante dal conto economico ex art. 2425 comma 1
lettera b n. 9) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31
dicembre 2023. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è
ulteriormente elevata (sino a ulteriore 10%), qualora in aggiunta ai
requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei
seguenti elementi:
|
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA E CUMULABILITÀ |
|
Esonero contributivo per le
aziende certificate alla parità di genere
TIPOLOGIA DI AZIENDE
BENEFICIARIE |
Datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.
Le imprese, per ottenere la certificazione, dovranno dimostrare di adottare
misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alle opportunità di
crescita, alla parità salariale e alla tutela della maternità. Vengono poste
sotto osservazione 6 aree di valutazione:
|
AGEVOLAZIONE PREVISTA |
Esonero nella misura dell’1% dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale
riduzione dovuta nel caso di insufficienza delle risorse stanziate. La soglia
massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga
mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12). |
DURATA |
Il beneficio, parametrato su base
mensile, sarà fruito dai datori di lavoro come riduzione dei contributi
previdenziali a loro carico in relazione alle mensilità di validità della
certificazione. |
ALTRE INFO |
Le risorse stanziate per l’esonero
contributivo ammontano a 50 milioni di euro annui, che costituiscono il
limite di spesa. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende che siano in
possesso della certificazione di parità di genere. Resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA |
L’esonero contributivo è subordinato
al rispetto dei principi generali per la corretta e legittima fruizione delle
agevolazioni. Inoltre, si rammenta che le aziende pubbliche e private che
occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un
rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui
veridicità e completezza è verificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. |
COMPATIBILITÀ CON LA
NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO |
In relazione alla normativa
comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una
misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali,
si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto
a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del
Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del
territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di
discrezionalità amministrativa. |
COORDINAMENTO CON ALTRI
INCENTIVI |
Agevolazione cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione
che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non siano espressamente
previsti divieti di cumulo. |
Riduzione aliquota
contributiva per i lavoratori dipendenti
TIPOLOGIA LAVORATORI |
Lavoratori la cui retribuzione
imponibile previdenziale parametrata su base mensile per tredici mensilità,
non ecceda gli importi di 2.692 euro o 1.923 euro, al netto del rateo di
tredicesima. |
IMPORTO AGEVOLAZIONE |
Tali lavoratori hanno diritto ad uno
sgravio dei contributi a loro carico pari al:
|
DURATA |
Limitata all’anno 2024. |
ALTRE INFO |
La disposizione fa salva l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. |
COORDINAMENTO CON ALTRI
INCENTIVI |
Agevolazione cumulabile, per i periodi
di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi
previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione
complessivamente dovuta dal datore di lavoro. Si precisa, con particolare
riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del
dipendente, che la riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la
decontribuzione per le lavoratrici con figli. |
Riduzione aliquota
contributiva per lavoratrici madri
TIPOLOGIA LAVORATORI |
L’esonero spetta solo alle lavoratrici
madri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione
dei rapporti di lavoro domestico. |
IMPORTO AGEVOLAZIONE |
Riduzione contributiva del 100% fino a
3000 euro annui (250,00 euro al mese) della quota dei contributi
previdenziali a carico della lavoratrice madre. |
DURATA |
Limitata all’anno 2024. |
ALTRE INFO |
La disposizione fa salva l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. |
COORDINAMENTO CON ALTRI
INCENTIVI |
Agevolazione non cumulabile ed
alternativa, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
con la riduzione contributiva relative alla quota a carico del dipendente
(sia del 6% che del 7%). Invece, considerando la natura di esonero sulla contribuzione
previdenziale a carico esclusivamente della lavoratrice madre - è cumulabile
con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla
contribuzione dovuta dal datore di lavoro. |
Autoimpiego in settori
strategici
DESTINATARI |
Soggetti disoccupati che avviino sul
territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività
imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici (per lo sviluppo di nuove
tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento
dell’avvio, meno di 35 anni di età. |
TIPOLOGIA LAVORATORI |
Lavoratori che al momento
dell’assunzione non hanno compiuto i 35 anni di età. Assunzioni a tempo
indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. |
ESONERO CONTRIBUTIVO |
Riduzione del 100% dei contributi
previdenziali (con esclusione dei premi Inail), entro il limite massimo di
800 euro mensili per ciascun lavoratore. |
DURATA |
36 mesi e potrà essere utilizzata per
assunzioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2028. |
REGIME DE MINIMIS |
Le agevolazioni sono concesse in
regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831. L’importo
complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i
300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio
finanziario interessato e nei due esercizi precedenti). |
ULTERIORI AGEVOLAZIONI E
CONDIZIONI DI SPETTANZA |
Per le imprese avviate dai soggetti
sopra menzionati, è prevista la possibilità di richiedere un contributo per
l’attività all’INPS pari a 500 euro mensili ed è concesso per la durata
massima di 3 anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028. L’INPS corrisponde
il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, liquidandolo
annualmente e anticipatamente per il numero di mesi interessati allo
svolgimento dell'attività imprenditoriale. L’esonero in oggetto non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente; è invece compatibile, senza alcuna
riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di
nuove assunzioni. L’attuazione dei due benefici descritti è demandata a un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e
delle finanze. |
Autoimpiego centro-nord Italia
e resto al SUD 2.0
DESTINATARI |
Giovani di età inferiore ai 35 anni in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
|
TIPOLOGIE DI INIZIATIVE
ECONOMICHE AMMESSE |
Sono ammesse a finanziamento le
iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo,
imprenditoriali e libero-professionali che potranno essere avviate:
|
AGEVOLAZIONI PREVISTE: |
Le agevolazioni sono concesse, in via
alternativa, nella forma di: Voucher per l’acquisto di beni,
strumenti e servizi per l’avvio di nuove attività:
Contributo a fondo perduto calcolato
sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività:
Se le iniziative sono destinate ai
disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi, tali soggetti
possono cumulare i trattamenti in oggetto solo in caso di richiesta di Naspi
anticipata ai fini di utilizzo come capitale da conferire nelle iniziative
finanziarie. |
ULTERIORI CONDIZIONI DI
SPETTANZA E CUMULABILITÀ: |
Le agevolazioni sono concesse in
regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831. L’importo
complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i
300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio
finanziario interessato e nei due esercizi precedenti). Rientrano nella
nozione di “aiuto” le agevolazioni ottenute dall'impresa a qualsiasi titolo
(per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, formazione,
crediti di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate ecc.). È
demandato ad un decreto attuativo il compito di individuare i criteri e le
modalità di finanziamento delle iniziative. |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo
cordialmente.
Omnia Paghe omnia@studiorinaldi.net
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