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Affitti brevi, non solo CIN: in tutte le case anche estintori e rilevatori di fumi

Il settore degli affitti brevi, caratterizzato da un rapido sviluppo sulle piattaforme web (Airbnb, Booking.com, etc.) è soggetto a regolamentazioni sempre più stringenti. Entro inizio novembre i gestori di affitti brevi e locazioni turistiche dovranno infatti adeguarsi alle normative di sicurezza previste dal Decreto Legge n. 145/2023. Le nuove regole richiedono l’installazione obbligatoria di estintori e rilevatori di gas e monossido di carbonio negli immobili affittati per meno di 30 giorni, inclusi quelli per finalità turistiche gestiti in forma non imprenditoriale.



I requisiti obbligatori

A decorrere dal 3 settembre 2024 (giorno della pubblicazione dell’Avviso di entrata in funzione della banca dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del codice CIN), i gestori di affitti brevi e locazioni turistiche hanno a disposizione 60 giorni per mettersi in regola con le dotazioni obbligatorie delle strutture ricettive, come modificate con il Decreto “Anticipi” ().

Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve ai sensi dell’ del D.L. n. 50/2017, gestite sia in forma imprenditoriale che occasionale, dovranno:

  • essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • essere dotate di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili.

Secondo quanto chiarito dalle FAQ MEF, l’obbligo si applica anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’, D.L. n. 145/2023.
Diversamente, è possibile non procedere all’installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio per le unità immobiliari:
 non dotate di impianto a gas,
• rispetto
 alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

La norma prevede altresì che le sole attività gestite in forma imprenditoriale dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. L’assenza di tali requisiti sarà punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile.

Tipologia di struttura

Obblighi

Tutte le unità abitative destinate a locazioni brevi (anche se gestite in forma NON imprenditoriale)

  • Dispositivi rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio
  • Estintori portali

Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale

  • Dispositivi rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio
  • Estintori portali
  • Requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalle norme statali e/o regionali

Unità abitative gestite in forma NON imprenditoriale, con sola alimentazione elettrica

  • Dispositivi rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio

L’assenza dei requisiti previsti dalla novella norma sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata. Le verifiche saranno svolte dalla polizia locale, e i proventi delle multe verranno destinati a investimenti locali, specialmente per politiche turistiche e gestione dei rifiuti.

Caratteristiche dell’estintore

Secondo quanto previsto dall’art. 13-ter, , del D.L. 145-2023 convertito in Legge n. 191/2023: “per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al Decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021”.

Le indicazioni ivi contenute prevedono che per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori:

  • di capacità estinguente minima non inferiore a 13A,
  • e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri,
  • in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio, del tipo conforme a UNI EN 1869.

Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B. In base alla valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).

Gli estintori portatili a norma di legge devono essere:

  • ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo;
  • in ogni caso deve essere installato:
    • un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione
    • e, comunque, almeno un estintore per piano.

Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura (FAQ MEF 4.4).

 Requisiti dei dispositivi di rilevazione di gas e monossido

La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal .

In ogni caso, come indicato dalle FAQ rese disponibili dal MEF, per buona prassi di sicurezza “tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore”.

I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

L’autocertificazione in sede di richiesta del CIN

Il possesso dei requisiti sulla sicurezza antincendio si riverbera anche in sede di ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN).

Effettuato l’accesso al portale telematico BDSR e verificata la presenza della propria struttura, infatti, il gestore deve:

  • non solo segnalare eventuali incongruenze o strutture non trovate in banca dati nazionale e integrare i dati mancanti obbligatori, innanzitutto catastali;
  • ma anche a rendere le autocertificazioni inerenti ai requisiti di sicurezza degli impianti e relative alle dotazioni dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili come segue:
    • per le strutture ricettive e locazioni gestite in forma imprenditoriale: l’autocertificazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (certificante il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti come previsto da normativa statale e regionale);
    • per le strutture ricettive e locazioni gestite in forma imprenditoriale e NON imprenditoriale l’autocertificazione di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili (certificante la presenza dei dispositivi di rilevazione del gas e del monossido oltre che di estintori portatili).

Per procedere con la richiesta del CIN, pertanto, è necessario conformarsi, in via preventiva, agli adempimenti antincendio previsti.

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