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Versamento delle imposte 2024

Lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Per i “soggetti ISA”, lart. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto una proroga al 31 luglio.



La proroga al 31 luglio 2024 per i “soggetti ISA”

L’art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, prevede che per quest'anno, per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, le scadenze previste per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

·         al 31 luglio 2024;

·         oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

·         esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;

·         dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché per i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

 

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

 

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasione di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

·         applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);

·         determinano il reddito con altri criteri forfetari;

·         dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;

·         partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

 

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

 

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

 

La possibilità di versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito dell’introduzione del concordato preventivo biennale e spetta a prescindere dall’accettazione o meno della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2024.

 

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

·         gli F24 con saldo a 0, di titolari e non titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

·         gli F24 a debito senza compensazioni, di titolari e non titolari di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;

·         gli F24 a debito con compensazioni, di titolari e non titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

 

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