Lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Per i “soggetti ISA”, l’art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto una proroga al 31 luglio.
La proroga al 31 luglio 2024 per i
“soggetti ISA”
L’art. 37
del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni “in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, prevede che
per quest'anno, per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano
attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi
2023 non superiore a 5.164.569 euro, le scadenze previste per la generalità
dei contribuenti siano rinviate:
·
al 31 luglio 2024;
·
oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Precisiamo
che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita
IVA che rispettano le seguenti condizioni:
·
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati
gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che
si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
·
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a
5.164.569 euro.
Il rinvio
si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e
imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”
(artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché per i versamenti dei contributi INPS
dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere
versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.
La proroga riguarda
anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va
effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta
regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Da un punto di vista
soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscali (ISA).
L’attività esercitata
deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.
Inoltre, per usufruire
della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di
ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.
Facendo sempre
riferimento a chiarimenti intervenuti in occasione di precedenti proroghe, la
proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche
solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti
forfetari e in regime di vantaggio.
Rientrano quindi nella
proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:
·
applicano
il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e
“minimi”);
·
determinano
il reddito con altri criteri forfetari;
·
dichiarano
clausole di esclusione dagli ISA;
·
partecipano
a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece
prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche
per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di
ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto
ministeriale di approvazione.
Le disposizioni si
applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese
interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (quindi,
per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori
di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato
in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la
proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi
previdenziali.
Il contribuente avrà
comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
La possibilità di
versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito
dell’introduzione del concordato preventivo biennale e spetta a prescindere
dall’accettazione o meno della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Per le categorie di contribuenti
che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è
rimasta fissa al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), con la
possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi
alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.
La rata del secondo
acconto andrà versata entro il 30 novembre 2024.
Modalità di versamento
Il versamento delle
imposte deve avvenire tramite modello F24.
Si
ricordano le regole di pagamento degli F24:
·
gli
F24 con saldo a 0, di titolari e non titolari di partita IVA, devono essere
presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
·
gli
F24 a debito senza compensazioni, di titolari e non titolari di partita
IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home
banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello
presso il proprio istituto bancario;
·
gli
F24 a debito con compensazioni, di titolari e non titolari di partita
IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i
servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento
delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Commenti
Posta un commento