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I bonus edili in vigore fino a fine anno

Con l’avvio del mese di settembre diventa importante programmare i lavori che possono ancora godere di eventuali bonus edili fino a fine anno. Dall’anno prossimo, infatti, senza eventuali proroghe da approvare con Legge di Bilancio 2026, la percentuale della detrazione spettante per interventi edili si andrà a ridurre. Vediamo, quindi, quali sono i bonus ancora in vigore e le modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.




Detrazione per recupero patrimonio edilizio

Come noto l’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), prevede:

  • una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio,
  • fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 € per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, il D.L. n. 83/2012 e successive proroghe ha elevato:

  • al 50% la percentuale di detrazione;
  • 96.000 € l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

L’art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) per le spese sostenute nel 2025:

  • conferma il limite di spesa agevolabile in € 96.000;
  • prevede una detrazione pari al
    • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
    • 36% negli altri casi.

Altri casi

Tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano:

  • detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati);
  • familiari conviventi residenti nell’abitazione principale.

Per il 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

Intervento

Aliquota Detrazione 2025

Aliquota Detrazione
Dal 1° gennaio 2026

Recupero del patrimonio edilizio

  • 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 36% altri casi
  • 36% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 30% altri casi

Ecobonus

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013, l’art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) ha, previsto che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per tali interventi nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

La situazione può quindi essere così riepilogata.

Intervento

Detrazione massima

Aliquota Detrazione 2025

Aliquota Detrazione
Dal 1° gennaio 2026

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000 €

  • 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 36% altri casi
  • 36% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 30% altri casi

Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)

60.000 €

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000 €

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Sono escluse le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

30.000 €

Acquisto e posa in opera di schermature solari

60.000 €

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

15.000 €

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

100.000 €

 

Interventi eseguiti di riqualificazione energetica su parti comuni del condominio

Intervento

Spesa massima

Aliquota detrazione 2025

Aliquota Detrazione

Dal 1° gennaio 2026

Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

  • 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 36% altri casi
  • 36% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 30% altri casi

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media dell’involucro sia d’inverno che d’estate

 

Intervento di riqualificazione energetica e riduzione sismico su parti comuni del condominio

Intervento

Spesa massima

Aliquota detrazione 2025

Aliquota Detrazione
Dal 1° gennaio 2026

Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico

Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

  • 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 36% altri casi
  • 36% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 30% altri casi

Interventi di su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico

Sismabonus

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico e adozione di misure antisismiche (diverse dal Superbonus) di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 nonché per il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. n. 63/2013, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000 nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per tali interventi nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

Si ricorda che l’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024 ha previsto che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).

Detrazioni IRPEF e IRES per interventi antisismici

Percentuali di detrazione

Aliquota detrazione 2025

Aliquota Detrazione
Dal 1° gennaio 2026

 

  • 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 36% altri casi
  • 36% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale
  • 30% altri casi

Importo massimo delle spese detraibili

  • 96.000 € per unità immobiliare
  • 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Ripartizione delle detrazioni

  • 10 quote annuali

Immobili interessati

  • qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive
  • l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3

Superbonus e Barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025

Per quanto riguarda gli interventi rientranti nel:

  • superbonus con aliquota del 65% di cui al comma 8-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020;

Si ricorda che il superbonus con aliquota al 65% compete esclusivamente per gli interventi già avviati al 15 ottobre 2024, e cioè per i quali alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la CILA-S: se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S: se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata la richiesta del titolo abilitativo: se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tali requisiti non sono richiesti, al contrario, nei “casi speciali” in cui opera ancora, sul 2025, l’aliquota di detrazione del 110%, e cioè per gli interventi effettuati:

  • in Comuni terremotati dal 2009 (art. 119, comma 8-ter,  D.L. n. 34/2020);
  • da ONLUS/OdV/APS nell’ambito delle RSA (art. 119, comma 10-bis, D.L. n. 34/2020).
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche con aliquota del 75% ex art. 119-ter, D.L. n. 34/2020;

questi risultano agevolati fino al 31 dicembre 2025. Dall’anno prossimo non sono previste detrazioni con aliquote maggiorate ma rientreranno in quelle ordinarie esposte nei precedenti paragrafi.

Si ricorda che il D.L. n. 95/2025 con l’art. 4 prevede che il superbonus al 110% spetti ancora per il 2026 con possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura solamente al fine di consentire il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma. Si tratta dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

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