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Riaddebito analitico al committente: le novità dal 1° gennaio 2025 per i professionisti

 


Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Nel caso in cui sia necessario “trattare” in parcella questa tipologia di riaddebito occorre quindi tenere in attenta considerazione gli effetti della mutata qualifica (da somme assimilate agli onorari, a somme che non concorrono alla formazione del reddito), poiché da ciò discendono anche i correlati aspetti di addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale e l’assoggettamento a ritenuta d’acconto. Sotto il profilo IVA, tuttavia, si presti attenzione al fatto che non si tratta comunque di somme escluse ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non si tratta di spese anticipate in nome e per conto, visto che il caso qui in esame vede il documento di spesa essere intestato al professionista, e non direttamente al committente.

Rimborsi spese analitici

Fino al 31/12/2024

Dal 1/1/2025

Rilevanza reddituale

Sono qualificati come onorario

Regime ordinario: rigo RE2

Regime forfetario: rigo quadro LM, compenso rilevante per la soglia di 85.000 €

Non sono qualificati come onorario

No indicazione nel modello Redditi PF

Obbligo di rivalsa contributo cassa previdenza

No

Soggette a ritenuta

No

IVA

Sì (spese in nome del committente)

 (spese in nome del committente

Deducibilità per il professionista (se ordinario)

Interamente deducibili rigo RE15, colonna 2

Indeducibili salvo insolvenza del committente (vedi nota)

N.B.: in linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse, non siano poi effettivamente rimborsate e risultino integrate le condizioni di legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure estere equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e:

  • di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
  • non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.

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